Spesso i contratti internazionali recano clausole che precisano che la forza maggiore costituisce una causa di esenzione dalla responsabilità contrattuale nell’ipotesi in cui si verifichino determinati eventi.
1. Civil Law (forza maggiore)
Le esimenti dalla responsabilità sono già previste dalle leggi almeno per quelle ipotesi più gravi in cui è oggettivamente divenuto impossibile eseguire il contratto. Ne consegue che la clausola di forza maggiore nel sistema giuridico europeo continentale (o di civil law) e in quei sistemi che ne sono stati influenzati, potrebbe anche essere omessa perché comunque la legge la prevede.
Le evenienze impreviste possono però essere di vario tipo e potrebbero dare adito a controversie sulla loro natura impediente o meno. Si usa quindi inserire nel contratto la clausola di forza maggiore allo scopo di:
- precisare quali cause particolari siano comprese nella forza maggiore. E’ il caso dello sciopero del personale dell’azienda, che non è considerato come forza maggiore dalla giurisprudenza comunitaria e occidentale in generale, mentre lo era nei Paesi dell’Est Europa al tempo dei regimi socialisti e rischia di sopravvivere nella memoria di qualche giudice anche attualmente
- dare una soluzione alla situazione che si viene a creare una volta che si sia verificato l’evento che impedisce di adempiere. Sarà infatti necessario che le parti determinino se, in caso si avveri una causa di forza maggiore, esse intendono:
- sospendere per un determinato periodo l’esecuzione del contratto, riservandosi di decidere dopo tale pausa se terminare o accettare una prestazione tardiva, oppure
- far decadere immediatamente diritti e obblighi a cominciare dal momento della notifica dello stato di forza maggiore.
Common law (frustration)
La forza maggiore non è una figura normalmente presente nel sistema anglo-americano. Nella common law si parla di frustration del contratto nei casi che noi potremmo identificare come forza maggiore.
Tuttavia, nel nostro sistema l’evento che giustifica l’inadempimento deve:
- essere imprevedibile al momento del contratto e non dovuto a colpa della parte che lo invoca
- impedirne oggettivamente l’esecuzione senza che sia possibile opporvi alcun rimedio.
Nel sistema inglese, ripreso dagli Stati Uniti, si ha piuttosto riguardo a un evento che, pur essendo imprevedibile al momento in cui il contratto è stato stipulato, sia tale per cui la legge riconosce che, senza colpa di alcuna delle parti, un obbligo contrattuale non può essere adempiuto in quanto le circostanze nelle quali l’adempimento è richiesto lo renderebbero qualcosa di radicalmente diverso rispetto a quanto era stato pattuito nel contratto.
Con questa definizione i giudici inglesi hanno un campo molto più vasto rispetto ai tribunali continentali per riconoscere esimenti dalla responsabilità per inadempimento anche laddove vi sia una possibilità di esecuzione del contratto.
La più ampia possibilità di invocare la frustration per giustificare un inadempimento comporta che la parte che abbia interesse ad applicare restrittivamente le giustificazioni a un eventuale inadempimento cercherà di imporre la sola clausola di forza maggiore continentale, o force majeure.
Si dovrebbe però tener conto che la redazione di una eventuale clausola di forza maggiore redatta allo scopo di evitare l’eccezione della frustration non sempre funzionerà con una controparte inglese o americana.
Al fine della validità della restrizione si dovrà infatti avere riguardo alla legge applicabile al contratto, in quanto la pretesa di non riconoscere un’esimente tipica del diritto di controparte avrà poche probabilità di essere rispettata o di essere accolta da un tribunale di common law.
Considerando che il campo in cui si potrebbe applicare la forza maggiore dà luogo spesso a controversie, potrebbe essere utile adottare una clausola ben precisa che definisca chiaramente l’evento e ne determini le conseguenze sul contratto tra le parti.
La soluzione per una definizione dettagliata delle cause di giustificazione potrebbe consistere, ad esempio, nella scelta della clausola di force majeure della Camera di Commercio Internazionale. Essa si presta molto bene a disciplinare i diritti e i doveri delle parti e dà una definizione precisa di forza maggiore.
Alcuni soggetti richiamano tale clausola nel proprio contratto facendo riferimento alla clausola di forza maggiore della CCI, ma sarebbe più utile riportarne il testo, così da cooperare con la controparte per renderla consapevole di quali siano gli inadempimenti che possono considerarsi giustificati.
Oscillazione cambi e valori materie prime
In questo periodo di forti oscillazioni dei cambi e dei valori delle materie prime, alcuni operatori invocano la “causa di forza maggiore” o quella di eccessiva onerosità sopravvenuta, per chiedere di rinegoziare o di non eseguire il contratto senza pagare alcun risarcimento alla controparte.
Purtroppo, come è noto, le oscillazioni dei cambi e delle materie prime non sono considerati rilevanti dalla giurisprudenza internazionale ai fini dell’esenzione da responsabilità per l’adempimento.
In questi casi, quindi, si ricorre:
- alla preventiva tutela contrattuale, con una clausola di adeguamento prezzi (di solito poco gradita alle controparti) oppure
- ad operazioni di copertura assicurativa o finanziaria (opzioni di acquisto o vendita a termine) dell’operazione che si conclude.
Non ci sarà pertanto una situazione che dia diritto automaticamente a non eseguire il contratto.
Atto di embargo - divieto dell’autorità a eseguire il contratto
Analogamente alla forza maggiore, anche l’atto dell’autorità impedisce l’esecuzione del contratto, e anche in questo caso la mancata previsione contrattuale non costituirà un problema per chi deve rifiutarsi di eseguire la prestazione in quanto la legge prevede la giustificazione. Purtroppo tuttavia in questi casi resta il problema di coprire il rischio politico previamente, attraverso apposite polizze assicurative.
Provvedimenti in materia valutaria decisi dalle autorità statali
Nell’ipotesi di una prolungata impossibilità per il contraente straniero di ricevere i pagamenti nell’ambito di un contratto di licenza a causa della normativa valutaria sopravvenuta nel Paese della parte tenuta al pagamento, si è ritenuto di poter applicare per analogia la sospensione del contratto sino alla cessazione della causa di forza maggiore, con la conseguenza che l’obbligo di adempimento deve riprendere la sua vigenza dopo la cessazione dell’evento impediente.
Avv. Vartui Kurkdjian