La "forza maggiore" nell’ordinamento italiano
Nell’ambito dell’ordinamento italiano, non è dato rinvenire una definizione precisa di forza maggiore, poiché non esiste alcuna norma che descriva in modo esplicito la fattispecie in esame. Il termine "forza maggiore" è citato in alcune norme del Codice Civile, fra le quali l’art. 1785 c.c., inerente ai limiti di responsabilità dell’albergatore in caso di deterioramento, distruzione o sottrazione.
Ad ogni modo, il concetto di forza maggiore è individuato per sommi capi dall’art. 1467 c.c. (rubricato "contratto con prestazioni corrispettive"), il quale riconosce al debitore la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione da lui dovuta sia diventata eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sua sfera d’azione.
Nella prassi internazionale, avvenimenti "straordinari ed imprevedibili" sono definiti come cause di forza maggiore (esempi di ciò sono i terremoti, gli uragani, le guerre, le ribellioni, ecc.).
A tal proposito merita citare la sentenza n. 965 della Cass. Pen., sez. V, 28 febbraio 1997, nella quale viene sancito che può essere considerata come situazione appartenente alla categoria di forza maggiore solo quell’evento che impedisca la regolare esecuzione del contratto e renda, inoltre, inefficace qualsiasi azione dell’obbligato diretta ad eliminarlo. La Suprema Corte precisa, inoltre, che l’accadimento impedente non deve essere dipeso da azioni od omissioni dirette od indirette del debitore.
La forza maggiore può quindi essere messa a confronto con la questione dell’imputabilità dell’inadempimento.L’imputabilità della mancata esecuzione del contratto ricomprende tutti quegli eventi che generano culpa: si tratta di situazioni inescusabili, legate al comportamento del debitore o comunque prevedibili fin dal momento della redazione del contratto. Un accadimento che con l’uso della normale diligenza e conoscenza media può essere previsto al momento della stipulazione del contratto non rientra nella categoria di forza maggiore.
Detto ciò, risulta rilevante approfondire maggiormente le due caratteristiche che un evento deve avere per essere considerato causa di forza maggiore: straordinarietà ed imprevedibilità. La Corte di Cassazione è intervenuta anche in questo ambito fornendo una precisa descrizione di entrambi i termini, nella sentenza n. 12235, Cass, sez. III, 25 maggio 2007.
- Il requisito di straordinarietà, secondo la Suprema Corte, ha carattere obiettivo, nel senso che deve trattarsi di un evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione.
- L’imprevedibilità, invece, ha natura soggettiva, in quanto riguarda la capacità conoscitiva e la diligenza della parte contraente. La valutazione di tale caratteristica deve avvenire, però, in modo totalmente obiettivo, prendendo a modello il comportamento di una persona media, che versi nelle stesse condizioni.
È necessario, comunque, mettere in rilievo il fatto che la prevedibilità ed imprevedibilità di una circostanza così come la sua ordinarietà e straordinarietà sono elementi variabili, in quanto strettamente legati al tipo di operazione che si mira a realizzare ed al luogo in cui tale obbligazione deve essere assolta.
Nella stesura di un contratto è pertanto vivamente consigliabile inserire la clausola di forza maggiore, indicando per quali accadimenti, straordinari ed imprevedibili, si debba ritenere esclusa la responsabilità del debitore in caso di inadempimento della prestazione. Fare ciò – unitamente alla designazione della legge applicabile e del foro competente o della clausola arbitrale – vale anche al fine di evitare la possibile applicazione del diritto internazionale privato che potrebbe risultare svantaggioso per la parte inadempiente.
La forza maggiore nell’ordinamento internazionale
Contrariamente a quanto previsto dall’ordinamento interno, a livello internazionale, esistono testi normativi nei quali è diffusamente delineata la fattispecie della forza maggiore.
La Convenzione sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili (la cosiddetta Convenzione di Vienna del 1980, entrata in vigore nel 1988), all’art. 79, co. 1 individua le tre caratteristiche principali che devono essere presenti affinché la clausola di forza maggiore possa trovare concreta applicazione:
- l’estraneità dell’accadimento dalla sfera di controllo dell’obbligato,
- la non prevedibilità dell’evento al momento della stipulazione del contratto
- l’insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti (il testo completo della disposizione è rinvenibile di seguito
Dimostrando la sussistenza di questi tre elementi, il debitore inadempiente è normalmente ritenuto privo di responsabilità nei confronti del creditore.
Nel febbraio del 2003, la Camera di Commercio Internazionale ha emanato la ICC Force Majeure Clause 2003 (ICC Clause), la quale all’art. 1 richiama le tre caratteristiche già precedentemente individuate dalla Convenzione di Vienna del 1980.
La ICC Clause, rispetto alla Convenzione di Vienna, all’art. 3 indica una lista di eventi il cui insorgere comporta l’applicazione della clausola di forza maggiore. Esempi di questi accadimenti sono: guerre, ribellioni, atti di terrorismo, sabotaggi, i cosiddetti “atti di Dio” (tutte quelle situazioni che non dipendono dalla volontà umana, come ad esempio le epidemie, i cicloni, i terremoti, la siccità ecc.).
In molti contratti internazionali le parti per timore di dimenticare certi eventi cui la prestazione può essere soggetta preferiscono fare un generale richiamo alla ICC Clause, invece di scrivere una propria clausola di forza maggiore.
Altre fonti internazionali che si occupano della clausola in oggetto sono:
Civil Law
La forza maggiore è comparsa per la prima volta nel Codice Napoleonico del 1804 (la cosiddetta force majeure).
Benché la causa di forza maggiore abbia avuto origine all’interno del diritto continentale, non sono molti gli ordinamenti di Civil Law che descrivono espressamente cosa si debba intendere con il termine “forza maggiore”.
In Italia, come accennato, una definizione esplicita di tale concetto è assente.
Francia
In Francia, al contrario, è stato elaborato l’Avant-Projet Français de Réforme du Droit des Obligations et de la Prescriptions, il quale mira a colmare le lacune dell’attuale Codice Civile francese. Tra gli obiettivi di questo progetto, vi è anche quello di inserire una definizione del concetto di forza maggiore o force majeure nell’art. 1349 del Codice Civile.
Secondo la nuova formulazione dell’articolo in questione, un evento per essere considerato causa di forza maggiore deve determinare l’impossibilità totale di realizzare la prestazione contrattuale, essere imprevedibile al momento della redazione del contratto o avere effetti inevitabili.
Lituania
Altro Stato europeo che si occupa di disciplinare compiutamente la fattispecie della forza maggiore è la Lituania.
Il Codice Civile lituano all’art. 6.212, infatti, dispone che il mancato adempimento dell’obbligazione contrattuale deve dipendere da un fatto estraneo alla sfera di controllo del debitore ed essere imprevedibile al momento della conclusione del contratto. Si deve trattare, inoltre, di un avvenimento che non può essere impedito in alcun modo.
Da notare che la normativa lituana prevede che il debitore non sia esente da responsabilità quando l’inadempimento sia derivato da carenza nel mercato delle merci per eseguire l’obbligazione o da mancanza di risorse finanziarie.
Bulgaria
La Bulgaria, all’art. 306, par. 2 del Commercial Law, considera come causa di forza maggiore un accadimento di straordinaria portata imprevedibile o inevitabile, avvenuto dopo la conclusione del contratto.
Russia
Nel Codice Civile russo, all’art. 401, par. 3, la forza maggiore è definita come “una circostanza straordinaria, impossibile da prevedere”.
La normativa russa, inoltre, esprime un concetto simile a quanto sancito all’art. 6.212 del Codice Civile lituano per quanto concerne la persistenza della responsabilità del debitore al verificarsi di determinati eventi.
Cina
La Contract Law cinese all’art. 117, co. 2 sostiene che una situazione può essere valutata come forza maggiore solo quando sia “imprevedibile, inevitabile e insormontabile”. Si tratta di una definizione molto limitata, in quanto non predispone alcun esempio di causa di forza maggiore. Per colmare questa lacuna normativa, in Cina si ricorre al precedente giudiziale o all’interpretazione del giudice.
Filippine
Nel Codice Civile delle Filippine, all’art. 1174, si afferma che l’inadempimento non genera responsabilità in capo all’obbligato, quando la mancata realizzazione della prestazione sia stata causata da un evento imprevedibile o prevedile ma inevitabile. Sebbene tale definizione sia simile alle altre precedentemente analizzate, la dottrina filippina qualifica questi accadimenti come “casi fortuiti” e non come cause di forza maggiore.
Nonostante la forza maggiore e il caso fortuito abbiano le medesime conseguenze, si tratta tuttavia di due istituti diversi. Il primo fa riferimento a una situazione le cui conseguenze sono inevitabili. Il caso fortuito invece indica un fatto totalmente imprevedibile.
In alcuni ordinamenti, quali quello delle Filippine, tali concetti però sono considerati come sinonimi.
Stato americano della Louisiana
Altro Paese che merita una particolare menzione è lo stato americano della Louisiana. Si tratta, infatti, dell’unico stato degli USA che ha adottato un sistema di Civil Law.
Agli art. 1873-1878 del Codice Civile della Louisiana è stabilito che il debitore non è responsabile quando l’inadempimento derivi da un fortuitous event, un avvenimento, cioè, non prevedibile al momento della stesura del contratto.
Brasile
In Brasile, all’art. 393 del Codice Civile, si sostiene che il debitore è esente da qualsiasi responsabilità nel momento in cui si verifichi un caso fortuito o una causa di forza maggiore, intesi come avvenimenti i cui effetti sono inevitabili o insormontabili. Nell’ordinamento brasiliano, al contrario di quello filippino e della Louisiana, è menzionata la forza maggiore, ma ad essa viene attribuita la stessa definizione del concetto di caso fortuito.
Common Law
Negli ordinamenti di Common Law non esistono, normalmente, previsioni legislative che disciplinino espressamente la causa di forza maggiore.
Al fine di tutelarsi dall’eventualità che si verifichi uno di quegli eventi che nella prassi internazionale hanno assunto il nome di “forza maggiore”, le parti devono inserire un’apposita clausola all’interno del contratto.
Stati Uniti
Negli Stati Uniti, ad esempio, la legge federale non prevede particolari disposizione in merito. Alcuni stati, però, come il Tennessee, hanno inserito nella loro legge interna una definizione del termine in esame.
La legge del Tennessee considera avvenimenti di forza maggiore solo i cosiddetti “atti di Dio”, escludendo quindi tutte quelle situazioni, pur sempre imprevedibili e straordinarie, ma dipese dalla volontà dell’uomo.
Merita mettere in risalto il fatto che, nonostante la normativa del Tennessee consideri solo gli atti di Dio come cause di forza maggiore, nella stesura del contratto tuttavia le parti sono libere di inserire nella clausola di forza maggiore anche accadimenti ulteriori, strettamente connessi alla tipologia di prestazione da realizzare.
India
Altra Nazione di Common Law meritevole di menzione è l’India, nella cui normativa non si fa alcun cenno alla causa di forza maggiore. Nel Contract Act indiano, però, alla sezione 56 è prevista la situazione in cui, dopo la stipulazione del contratto, la prestazione diventi impossibile per fatti non impedibili dal debitore. Al verificarsi di questo caso il contratto potrebbe essere ritenuto nullo.
Sudafrica
Spostando l’attenzione sul continente africano e più in particolare sulla situazione legislativa del Sudafrica, la causa di forza maggiore in questo ordinamento non è disciplinata da alcuna normativa, pertanto, le parti che desiderano tutelarsi dal verificarsi di eventi di forza maggiore devono predisporre nel contratto una specifica clausola in merito.
Anche in questo caso preme mettere in rilievo il carattere variabile delle cause forza maggiore, che sono strettamente connesse alla natura della prestazione da realizzare ed al luogo in cui tale obbligazione deve essere assolta. In Sudafrica, recentemente, si è verificato uno sciopero di cinque mesi nel settore delle miniere di platino. Questo accadimento ha avuto conseguenze catastrofiche sul mercato locale ed è stato considerato causa di forza maggiore. Se lo stesso evento fosse accaduto in un Paese la cui economia non si basa principalmente sull’estrazione dei minerali, esso non necessariamente sarebbe stato valutato come causa di forza maggiore.
La legge islamica: Shari’a
Nella Shari’a, il concetto di forza maggiore è denominato Quwat al-Qanun. Nella categoria di forza maggiore, la legge musulmana ricomprende sia gli atti di Dio (dette anche “sfortune dal cielo”) sia tutti quegli accadimenti imprevedibili che hanno determinato l’inadempimento. Il termine Quwat al-Qanun si riferisce non solo alle situazioni di forza maggiore, come riconosciute dalla prassi internazionale, ma anche a tutti quegli eventi che mutano la prestazione da eseguire, rendendola completamente diversa da quanto deciso in sede di stipulazione contrattuale.
La peculiarità del sistema islamico è il fatto che la causa di forza maggiore potrebbe non comportare di per sé la risoluzione del contratto. La Shari’a, infatti, prevede che il contratto resti invalido fintanto che permane lo stato di impossibilità di realizzare la prestazione. Una volta superata la situazione di forza maggiore, il contratto torna ad essere valido e quindi il debitore deve attivarsi per darne attuazione.
Avv. Maurizio Gardenal