L’Italia è al 4° posto nella lista dei Paesi che intrattengono il più alto interscambio commerciale con la Turchia. Il Pil turco è in costante crescita da anni (dai 231 miliardi di dollari del 2002 è passato ai 786 miliardi del 2012). Gli investimenti esteri hanno superato i 123 miliardi di dollari nell’ultimo decennio.
Un quadro decisamente incoraggiante, un mercato che si appresta a divenire uno dei più importanti d’Europa, soprattutto in termini di potenzialità commerciali.
Il franchising
Dal 1985 il settore del franchising in Turchia si è velocemente sviluppato (il numero delle catene di franchising è di circa 1.900 unità). In crescita anche il fatturato globale, che ha superato i 35 miliardi di dollari. Elevato il tasso di diversificazione tra le catene che coprono, di fatto, tutti i settori del commercio e dei servizi.
Secondo la legge turca, il contratto di franchising è una tipologia di contratto che racchiude le caratteristiche di vari altri accordi tipici (vendita, agenzia, mandato). Pertanto, stante l’assenza di una normativa specifica sul punto, troveranno applicazione le disposizioni del Codice turco delle obbligazioni e del Codice Commerciale turco relative alle predette figure contrattuali.
In assenza di una legge specifica, la definizione di contratto di franchising è offerta dalla giurisprudenza e dalla dottrina, che sul punto hanno chiarito che il franchising è un contratto tra due parti giuridicamente indipendenti che conferisce al franchisee il diritto di commercializzare un prodotto o un servizio utilizzando il marchio del franchisor e il diritto di commercializzare un prodotto o un servizio utilizzando il know-how del franchisor, dietro il pagamento di una royalty.
Questa definizione generale si avvicina molto alla definizione della legge italiana, che in aggiunta contempla anche l’elemento dell’inserimento dell’affiliato all’interno di una rete di affiliati distribuiti sul territorio.
Gli elementi fondamentali del contratto di franchising sono i seguenti:
- indipendenza del franchisee dal franchisor (ossia la capacità del franchisee di agire in nome e per conto proprio indipendentemente dal franchisor)
- il Know- how
- uniformità dei marchi e loghi sui beni oggetto del franchising
- pagamento di royaltie
- obbligo del franchisee di incrementare le vendit
- tendenziale stabilità del rapporto.
Così come nel sistema italiano, la trasmissione di know-how (inteso come patrimonio di conoscenze derivanti dall’esperienze dell’affiliante) e il trasferimento di diritti di proprietà industriale (anche se nel sistema turco ci si riferisce più nello specifico ai marchi e non anche ai brevetti) costituiscono le caratteristiche principali dell’accordo di franchising. Infatti, qualora il contratto non dovesse contemplare tali caratteristiche, è verosimile che non ci si trovi di fronte ad un accordo di franchising, ma ad un “semplice” contratto di distribuzione o figure negoziali limitrofe.
Il contratto di franchising può essere redatto per un determinato o a tempo indeterminato. In quest’ultima ipotesi la risoluzione dal vincolo è ammessa dietro congruo preavviso ovvero in presenza di giusta causa. Generalmente è ritenuto congruo un preavviso di tre mesi.
In caso di recesso senza giusta causa o in assenza di un congruo preavviso, l'altra parte può chiedere il risarcimento del danno. Entro tale voce la dottrina più accreditata ha inteso ricomprendere, nell’ipotesi di risoluzione da parte del franchisor, anche il rimborso delle fees, nonché una indennità suppletiva in ragione dell’avviamento generato dal franchisee in favore dell’affiliante.
Un’altra delle caratteristiche principali dei contratti di franchising è l'uso dei diritti di proprietà intellettuale e il trasferimento di know-how; in mancanza di una legge specifica sul franchising, troveranno applicazione le vigenti regole del diritto turco in tema diritti di proprietà intellettuale, concessione in licenza, registrazione, ecc.
Una caratteristica comune al quadro giuridico del franchising in Italia è rappresentato dal profilo inerente le regole anticoncorrenziali. Normalmente, i contratti di franchising contengono restrizioni inerenti la non concorrenza o la clausola di esclusiva. Tuttavia tali clausole potrebbero essere soggette al divieto di cui all'articolo 4 della legge turca n° 4054 in tema di tutela della concorrenza, salvo che l'accordo particolare possa beneficiare di una esenzione per categoria o di un'esenzione individuale. Per verificare la liceità di tali clausole bisognerà quindi verificare caso per caso che il singolo contratto o la categoria cui appartiene siano interessati da un’esenzione specifica o di gruppo.
Da questa rapida rassegna si può evincere come il contratto di Franchising in Turchia presenti notevoli elementi di affinità con la corrispondente fattispecie italiana, con la quale condivide senz’altro la ratio di fondo, ossia essenzialmente l’elemento della concessione di diritti di proprietà intellettuale al fine di favorire l’attività commerciale dell’affiliato sfruttando la notorietà del marchio dell’affiliante e il suo patrimonio di conoscenze. Questa tendenziale omogeneità tra la fattispecie italiana e quella turca è certamente un elemento dall’indubbio appeal per gli operatori italiani, che potrebbero trovare agevole l’utilizzo di tale strumento per l’accesso ad un mercato così promettente.
Alessandro Benedetti e Francesco Epifani