12 novembre 2024

Ex Works: impatto sulla giurisdizione e considerazioni pratiche

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Recentemente, la Corte di Cassazione ha confermato che la clausola Incoterms® Ex Works (franco fabbrica) può essere utilizzata per radicare la giurisdizione in Italia, facilitando il recupero crediti e le controversie contro gli acquirenti stranieri. 

Ex Works: impatto sulla giurisdizione e considerazioni pratiche

Le Regole Incoterms® – INternational COmmercial TERMS – sono termini contrattuali, codificati dalla Camera di Commercio Internazionale, che identificano in maniera chiara la ripartizione tra venditore e compratore delle obbligazioni, dei rischi e delle spese connesse alla consegna della merce.

L'Incoterms® Ex Works (“EXW” o "franco fabbrica") ha un impatto significativo, non solo riguardo ai diritti e doveri delle parti legati al trasporto, ma anche sulla determinazione della giurisdizione nel contenzioso internazionale in materia di vendita. Recentemente, la Corte di Cassazione ha confermato che la clausola Ex Works può essere utilizzata per radicare la giurisdizione in Italia, facilitando il recupero crediti e le controversie contro gli acquirenti stranieri. Vediamo come.

L’importanza di stabilire la giurisdizione nei contratti internazionali

L’impresa italiana nelle proprie condizioni generali o, meglio, nei contratti con i partner esteri deve disciplinare, tra l’altro, la legge applicabile al contratto ed il giudice, o l’arbitro (se il compratore ha sede fuori dell’Unione europea), competente a decidere su eventuali controversie. In questi casi l’azienda italiana può tentare di recuperare il prezzo non pagato dei beni venduti depositando un ricorso per decreto ingiuntivo avanti al tribunale italiano. Ed in tal modo, agendo rapidamente ed efficacemente, contro gli acquirenti europei inadempienti.

In assenza di accordo sul giudice competente, ai sensi del Regolamento UE n. 1215/2012 (“Bruxelles I bis”), è possibile agire, alternativamente, presso il giudice del foro del convenuto (è così chiamata la parte che si deve difendere in giudizio), oppure, nel caso di vendita di beni, presso il giudice competente rispetto al luogo di consegna della merce.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è espressa in materia sin dal 2010 con le sentenze:

  • Car-Trim (C-381/08);
  • Electrosteel Europe (C-87/10);
  • Granarolo (C-196/15).

In particolare, nel caso Electrosteel Europe la Corte ha affermato che il giudice deve considerare tutti i termini e le clausole del contratto, inclusi quelli riconosciuti dal commercio internazionale (come gli Incoterms®), per determinare il luogo di consegna. Se non è possibile individuarlo basandosi solo sul contratto, sarà competente il giudice del luogo in cui è avvenuta la consegna materiale all’acquirente che ha conseguito (o avrebbe dovuto conseguire) il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita.

Quanto sopra si basa sull'art. 23 del Regolamento Bruxelles I [ora art. 25 del Regolamento Bruxelles I bis], il quale stabilisce che una clausola attributiva di competenza (cioè di scelta del giudice) può essere valida non solo se conclusa per iscritto o verbalmente con conferma scritta, ma anche se conforme alle pratiche stabilite tra le parti o ad usi noti nel commercio internazionale e comunemente rispettati in quel settore, a prescindere dal fatto che le parti ne siano consapevoli o meno.

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 11346/2023 a Sezioni Unite

L'ordinanza n. 11346/2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, riprende in molta parte l’ordinanza di rimessione alle sezioni unite (non pubblicata). La sua portata innovativa risiede proprio nella valorizzazione della volontà delle parti che, scegliendo uno specifico Incoterms® individuano il luogo di consegna dei beni. E con ciò, implicitamente, anche il tribunale competente proprio in quel luogo.

La Corte ha accolto il ricorso della società italiana, ritenendo che, in questo caso, la clausola Ex Works (con sede della venditrice in Italia) fosse stata espressamente richiamata sia nelle fatture che negli ordini provenienti dall'acquirente, con valore vincolante. Di conseguenza, il luogo di consegna della merce è stato considerato in Italia, stabilendo così la competenza giurisdizionale in Italia, anziché in Francia, dove ha sede la società acquirente.

Di fatto, viene abbandonato il criterio della destinazione finale della merce, a favore di quello della consegna effettiva. Nel luogo cui il compratore acquisisce la disponibilità materiale della merce, sia direttamente che attraverso un proprio incaricato.

La recente ordinanza della Corte di Cassazione del 10 maggio 2024 n. 12854  

Il caso che ha portato a questa nuova ordinanza ha coinvolto un produttore italiano di caschi per moto ed un'azienda olandese. Nel 2017, il venditore ha citato in giudizio la società olandese presso il Tribunale di Bergamo, contestando la richiesta avversaria di riconoscere un bonus del 10% sulle fatture emesse nel 2016 ed altre pretese in relazione al cessato, decennale, rapporto commerciale. Il venditore ha evidenziato che tutte le vendite sono state effettuate con la clausola Ex Works, con consegna presso il proprio deposito in provincia di Bergamo, come indicato nelle conferme d'ordine, nelle fatture e nei documenti di trasporto. Ciononostante, il Tribunale di Bergamo ha negato la propria giurisdizione a favore di quella olandese. La Corte d’Appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale.

La società italiana ha fatto ricorso in Corte di Cassazione proprio alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale.

La Suprema Corte, annullando la decisione della Corte d'Appello di Brescia, ha stabilito che il giudice di merito deve accertare se la clausola contrattuale sia conforme alle regole degli Incoterms® o ad altre clausole o pratiche commerciali comunemente adottate, e se sia idonea a identificare chiaramente il luogo di consegna materiale della merce. Qualora tale accertamento dia esito positivo, il giudice dovrà concludere che, in virtù dell'efficacia della clausola, il luogo di consegna della merce è situato in Italia, riconoscendo così la giurisdizione del giudice italiano.

L’Utilizzo degli Incoterms® nei rapporti continuativi

Inoltre, dato il rapporto commerciale continuativo in essere tra le parti, la Corte di Cassazione riprende nell’ordinanza n. 12854/2024 la sentenza Granarolo (C‑196/15) della Corte di giustizia che afferma: "se un'eventuale contratto stipulato oralmente o tacitamente fosse qualificato come compravendita di beni, il giudice del rinvio dovrebbe in seguito verificare se la clausola Ex Works si ritrovi in effetti sistematicamente nei contratti consecutivi tra le parti; ove così fosse, occorrerebbe affermare che le merci erano consegnate presso lo stabilimento del venditore e là soltanto dovrà radicarsi la giurisdizione".

Pertanto, il corretto utilizzo della clausola in commento, nell’ambito di un rapporto negoziale continuativo, individua anche il luogo di consegna della merce.

La questione non è stata affrontata nell’ordinanza, ma la relazione decennale tra le parti avrebbe potuto essere interpretata, a favore della società olandese, come un contratto di distribuzione, che avrebbe permesso alla controparte di incardinare la causa davanti al tribunale olandese competente, ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis. Questo potrebbe spiegare perché l'azienda italiana ha scelto di agire con un'azione sommaria di accertamento negativo del diritto altrui. Un'azione sommaria di accertamento negativo è infatti un’azione legale con cui una parte chiede al giudice di dichiarare formalmente che un determinato diritto o obbligo, affermato dalla controparte, non sussiste. In altre parole, l'attore (colui che agisce in giudizio) avvia questa azione per ottenere una sentenza che stabilisca che non è tenuto a soddisfare la pretesa avanzata dalla controparte. La riforma Cartabia, entrata in vigore di recente, ha abolito questa azione nel contesto del processo civile. Al suo posto sono state introdotte nuove procedure semplificate che mirano a rendere il processo civile più efficiente e rapido.

Conclusioni

Questo nuovo orientamento giurisprudenziale offre una significativa protezione per gli operatori italiani, rendendo più semplice intraprendere azioni legali in Italia contro compratori europei quando la consegna della merce venga effettuata presso gli stabilimenti del venditore o, in generale, sul territorio italiano, con resa Ex Works.

Il decreto ingiuntivo, tra i vari rimedi processuali utilizzabili, rappresenta uno strumento particolarmente efficace in questi casi poiché permette di ottenere rapidamente un titolo esecutivo, salvo eventuali contestazioni fondate da parte del compratore. Tale titolo può circolare agevolmente in tutta l'Unione Europea, e anche oltre, facilitando l'esecuzione sui beni del debitore con poche formalità.

La giurisprudenza italiana, seguita anche dalla dottrina, ritiene che l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione riguardo all’impatto della clausola Ex Works (EXW) sulla giurisdizione non possa essere estesa agli altri Incoterms® (come DAP, DDP, CPT, CIP e FCA).

Tuttavia, interpretando a contrario quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 11346/2023 (che riprende, in parte, la sentenza Electrosteel Europe), si potrebbe argomentare, invece, che gli Incoterms® sono rilevanti per determinare la giurisdizione quando il luogo indicato dal termine di resa non è solo un punto di transito (o una mera ripartizione di rischi e costi di trasporto), ma rappresenta anche il luogo di consegna effettiva dei beni.

Gli Incoterms® potrebbero anche far radicare la giurisdizione in un foro estero svantaggioso per l'impresa italiana, poiché la giurisprudenza comunitaria, come già richiamato, è vincolante per i giudici di tutti i Paesi membri dell'Unione Europea.

Quando sono coinvolte giurisdizioni estere, per quanto europee, l’incertezza aumenta. È interessante, a questo proposito, una sentenza dell'8 novembre 2017 in cui l'Alta Corte danese (“High Court of Western Denmark”) si è espressa riguardo ad un Incoterms® CIF (sede dell’acquirente). Il caso tratta di un venditore danese che ha consegnato una macchina ad un vettore in Danimarca con trasporto CIF (Bratislava) e, successivamente, ha agito contro l'acquirente slovacco, in Danimarca, per ottenere il pagamento del prezzo. Occorre specificare che l'Incoterms® CIF (Cost, Insurance, and Freight), che si applica esclusivamente al trasporto marittimo o fluviale e che è stato dalle parti erroneamente applicato per un trasporto stradale, stabilisce che il venditore si assume i costi di trasporto, assicurazione e spedizione della merce fino al porto di destinazione concordato; tuttavia, il rischio di perdita o danneggiamento della merce passa al compratore non appena la merce viene caricata a bordo della nave. L’Alta Corte ha confermato che la consegna al vettore in Danimarca stabilisce il luogo di adempimento e, di conseguenza, la giurisdizione dei giudici danesi ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis, con esclusione della competenza dei tribunali slovacchi.

Suggerimenti pratici

In assenza di una previsione contrattuale specifica sul giudice competente, la parte che intende invocare la clausola Incoterms® per fondare la giurisdizione in Italia deve:

  • Ottenere la documentazione sottoscritta dalla controparte che confermi il termine di resa in Italia, correttamente indicato EXW (sede del venditore) Incoterms® 2020 ICC;
  • Nei rapporti continuativi ottenere sistematicamente conferme del termine di resa (come sopra);
  • Essere in grado di depositare, in una potenziale azione legale, tutta la documentazione coerente con quanto sopra (ordini, conferme d'ordine, proforma, fatture e documenti di trasporto) a supporto della propria posizione;
  • Agire tempestivamente - con un decreto ingiuntivo o con un’azione preventiva - per anticipare eventuali azioni giudiziarie avversarie che radicherebbero la competenza in tribunali meno favorevoli.

Per citare correttamente il termine Incoterms®, è necessario seguire alcune semplici regole:

  • Usare il simbolo ® per indicare il marchio registrato della ICC;
  • Indicare l'anno della versione di riferimento, come Incoterms® 2020;
  • Non limitarsi all’acronimo (FOB, CIF), ma specificare chiaramente che si tratta di Incoterms® 2020 ICC;
  • Citare il termine specifico insieme al porto/luogo/punto esatto, ad esempio: CIF Shangai Incoterms® 2020 ICC o FCA via Roma 1, 20135, Milan, Italy, Incoterms® 2020 ICC.

 

Avv. Andrea Antognini

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