27 settembre 2012

Esportare in Russia: condizioni contrattuali nella compravendita

di lettura

Sovente le imprese italiane si vedono sottoporre dai partner russi, anche a fronte di propri draft proposti, un modello di contratto bilingue (russo/inglese). Nella maggior parte dei casi sarà necessario rinegoziare le condizioni andando ad apportare revisioni alle clausole eccessivamente gravose, variandole o espungendole del tutto dal testo.

Esportare in Russia: condizioni contrattuali nella compravendita

La Russia, alleata nella cooperazione economica con il Brasile, l’India e la Cina (BRIC), è uno dei mercati più interessanti, destinato ad espandersi ulteriormente nei prossimi decenni, in particolare nei settori in cui le imprese italiane risultano più competitive, quali l’industria meccanica e manifatturiera, l’energia, l’edilizia, i servizi di progettazione ed ingegneria (trasporti; impianti sportivi; restauri di conservazione e recupero artistico; design e arredo; ricerca e innovazione nei progetti industriali).

Al fine di rilevare le criticità presenti nel testo che verrà sottoposto alle aziende italiane dagli acquirenti russi, occorre innanzitutto porsi una serie di domande, così da circoscrivere gli elementi essenziali e imprescindibili dell’accordo:

  • Quale bene è venduto?
  • In quale parte del contratto è descritto il bene venduto? Sono state allegate al testo le specifiche tecniche?
  • Quando è previsto il passaggio della proprietà? E’ stata inserita una clausola di riserva di proprietà?
  • Quali sono il prezzo e la valuta del bene venduto?
  • In quali parti del contratto ci si riferisce al prezzo?
  • Qual è il termine di resa? E’stata correttamente e coerentemente formulata la dicitura che richiama gli Incoterms ICC 2010?
  • Sono stati indicati i documenti che il venditore deve procurare in base al termine di resa prescelto (fattura commerciale, documento di trasporto, documento di assicurazione, certificato di origine, certificato di ispezione, packing list, altro)
  • Quali sono le modalità di pagamento: posticipato, anticipato, contro documenti, credito documentario, assegno, altro? E’ stata prevista l’applicazione di interessi in caso di ritardato pagamento?
  • Entro quale termine deve essere effettuata la consegna?
  • A quali conseguenze va incontro il venditore se consegna dopo il termine contrattuale?
  • Le penali previste per il ritardo nel pagamento coprono qualsiasi ulteriore danno?
  • Quali altre obbligazioni, oltre alla consegna del bene, si assume il venditore con la sottoscrizione del contratto?
  • Cosa è stato pattuito in merito all’installazione e allo start up dell’impianto? Sono previste ispezioni e collaudi e ad opera di chi? L’approvazione dell’impianto è delegata all’acquirente? O si prevede l’intervento di un soggetto terzo imparziale (per esempio di una società di certificazione)?
  • Quale durata ha la garanzia ed entro quale termine deve essere denunziata la difformità della merce? Con quali modalità deve essere effettuata tale denunzia?
  • Cosa è tenuto a fare il venditore in caso di vizi della merce (riduzione del prezzo, sostituzione del prodotto, risoluzione del contratto)?
  • Sono stati previsti casi di risoluzione del contratto per entrambe le parti?
  • Cosa viene previsto nelle ipotesi di forza maggiore (termini e procedure per la comunicazione del fatto)?
  • Quale legge è applicabile al contratto?
  • Quale foro/corte arbitrale è competente per la risoluzione delle controversie eventualmente derivanti dal contratto?
  • E’ stato previsto che, in caso di discrepanze tra il testo in lingua russa e quello in lingua inglese, prevarrà quest’ultimo?

Nell'ipotesi in cui tali previsioni non vengano formalizzate in un accordo scritto, le Parti demandano - per lo più inconsapevolmente - alle norme di diritto internazionale privato l'individuazione della legge applicabile e del foro competente, con esiti piuttosto incerti e non sempre funzionali ad una più rapida ed efficace risoluzione delle questioni insorte.

Va precisato, in ogni caso, che la Russia ha aderito alla Convenzione di Vienna del 1980 e ha adottato le regole internazionali dei termini “Incoterms”, nonché i principi UNIDROIT dei contratti commerciali. Allo scopo, tuttavia, di evitare l'instaurarsi di un contenzioso in un Paese che non risulta terzo rispetto a entrambe le Parti, si suggerisce di inserire una clausola arbitrale radicata in Italia o in un Paese terzo. Le procedure in Russia sono infatti lunghe e onerose per via della limitata trasparenza del sistema e dall’elevata burocrazia.

D’altro canto potrebbe risultare infruttuoso anche il recupero crediti nella fase di esecuzione del lodo arbitrale emesso al di fuori della Russia (per esempio la società debitrice è nel frattempo stata liquidata o è fallita), con la conseguenza di vanificare anche lodi che riconoscano appieno il credito della società italiana.

La miglior prevenzione resta, dunque, la redazione di un contratto nella quale siano espressamente pattuite forme di pagamento sicure.

Avvocato Diego Comba e Avv. Monica Rosano

Tag dell'informativa
Contrattualistica
Ex Works: impatto sulla giurisdizione e considerazioni pratiche
12 novembre 2024 Ex Works: impatto sulla giurisdizione e considerazioni pratiche
Recentemente, la Corte di Cassazione ha confermato che la clausola Incoterms ® Ex Works (franco fabbrica) può essere utilizzata per radicare la giurisdizione in Italia, facilitando il recupero crediti e le controversie contro gli acquirenti stranieri.
Clausola No re-export to Russia
10 aprile 2024 Clausola No re-export to Russia
ll XII pacchetto di sanzioni verso la Russia stabilisce che, dal 20 marzo 2024, all’atto dell’esportazione di determinati beni o tecnologie, l’esportatore è tenuto a vietare per contratto la riesportazione di questi ultimi in Russia (articolo 12, octies).
Ordinanza Cassazione 11346/2023: clausole Ex Works determinanti per la giurisdizione
18 settembre 2023 Ordinanza Cassazione 11346/2023: clausole Ex Works determinanti per la giurisdizione
La sentenza pubblicata il 2 maggio 2023 afferma che la scelta di un termine di resa Incoterms® che preveda la consegna dei beni in Italia (ad esempio EXW), ove accettata dall’acquirente, è determinante per radicare la giurisdizione davanti al giudice italiano.
Emirati Arabi Uniti: nuova legge sulle agenzie commerciali
13 settembre 2023 Emirati Arabi Uniti: nuova legge sulle agenzie commerciali
La Legge Federale n. 23 del 2022 sulle agenzie commerciali - che introduce importanti cambiamenti al regime delle agenzie commerciali degli Emirati Arabi Uniti - è entrata in vigore il 15 giugno 2023.
Sanzioni contro la Russia: suggerimenti contrattuali
21 luglio 2023 Sanzioni contro la Russia: suggerimenti contrattuali
Come gestire il rapporto contrattuale dal punto di vista dell’esportatore italiano a fronte del continuo inasprimento delle misure restrittive e delle sanzioni contro la Russia?
L’Italia attua la direttiva Omnibus: D.Lgs n. 26 del 7 marzo 2023
13 giugno 2023 L’Italia attua la direttiva Omnibus: D.Lgs n. 26 del 7 marzo 2023
Il 18 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta il D.lgs n. 26 del 7 marzo 2023 che dà attuazione alla direttiva UE Omnibus volta a migliorare e modernizzare le norme a tutela dei consumatori.
Sentenza Corte di giustizia europea 13 ottobre 2022: subagente e indennità fine rapporto
13 giugno 2023 Sentenza Corte di giustizia europea 13 ottobre 2022: subagente e indennità fine rapporto
Nel procedimento C-593/21, NY c. Herios Sarl la Corte di giustizia europea ha deciso in merito al diritto di un subagente di ricevere l'indennità di fine rapporto dal suo preponente.
Novità in arrivo per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
15 maggio 2023 Novità in arrivo per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
Con il Decreto Legislativo 2 marzo 2023 n.19, il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/2121 che modifica la Direttiva UE 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Vendite Italia-Germania di prodotti tessili: tre criticità
11 aprile 2023 Vendite Italia-Germania di prodotti tessili: tre criticità
Le esportazioni delle imprese tessili italiane in Germania spesso sottendono contratti di vendita conclusi con imprese acquirenti con sede in quel Paese. Purtroppo, in alcuni casi, sorgono controversie che vengono sottoposte al giudice.
Franchising internazionale immateriale: strategia digitale per le partnership commerciali
13 marzo 2023 Franchising internazionale immateriale: strategia digitale per le partnership commerciali
Progettare il piano di internazionalizzazione dell’insegna significa innanzitutto rendere performante il modello di business non solo per la singola unità di vendita, ma forse ancora di più, per il partner commerciale che avrà la responsabilità di avviarne alcune e/o di sviluppare il nuovo mercato.