3 giugno 2013

La distribuzione internazionale in Israele

di lettura

Presentiamo una breve introduzione ai contratti internazionali di distribuzione, così come disciplinati dalla legge israeliana, allo scopo di fornire un primo supporto agli operatori interessati a tale Paese.

Contesto normativo: definizione e formazione del rapporto di distribuzione

L'ordinamento israeliano non prevede specifiche norme per disciplinare il contratto di distribuzione: dunque, fondamentale importanza è riconosciuta alla volontà delle parti contraenti, intervenendo poi a disciplinare l’accordo in oggetto, le previsioni generali contenute nel Contracts Law del 1973 (General Part).

Per ciò che concerne la formazione del contratto, l’accordo di distribuzione può essere concluso oralmente, per iscritto o in altre forme (s. 23 della sopra menzionata C. Law del 1973), ferma restando l’applicazione delle disposizioni generali sui contratti in tema di offerta ed accettazione e sul principio di buona fede, sia nella fase pre-contrattuale che in costanza di rapporto.

Laddove poi, durante l’esecuzione del contratto, sorgano problemi su aspetti che non siano stati oggetto di accordo tra fornitore e distributore e che non siano disciplinati dalle norme generali sui contratti, interverrà, come parametro di riferimento, anche in sede giudiziale, il comportamento tenuto dalle parti nella formazione ed esecuzione del contratto.

Obblighi del distributore

In assenza di una disciplina in materia, non sono previste obbligazioni specifiche delle parti, eccezion fatta per alcuni aspetti particolari disciplinate da alcune disposizioni sulla vendita, contenute nella Sales Law del 1999, che ha incorporato nella legislazione israeliana il contenuto della Convenzione di Vienna del 1980 (CISG) sulla vendita internazionale di merci.

Guardando alle obbligazioni normalmente inserite nei contratti di distribuzione, tra gli obblighi tipici del distributore (che può rappresentare anche più di un fornitore), è possibile annoverare, a titolo esemplificativo, quello di:

  • svolgere determinate attività promozionali e pubblicitarie al fine di sviluppare il mercato
  • fornire – in alcuni casi – un servizio di garanzia e post-vendita sui prodotti venduti.

Il distributore può poi essere tenuto ad acquistare una quantità definita di prodotti e a occuparsi delle questioni relative a eventuali registrazioni - se richieste - dei prodotti, nonché di tutte quelle altre formalità necessarie affinché i beni vengano distribuiti in conformità alle leggi del Paese.

Nello svolgimento della sua attività, inoltre, il distributore dovrà agire nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale del fornitore e dovrà eventualmente segnalargli violazioni di tali diritti poste in essere da terzi.

Sarà normalmente tenuto ad astenersi dalla commercializzazione di prodotti concorrenti nel corso del rapporto e potrà anche assumere un obbligo di non concorrenza per un periodo successivo alla cessazione dell’accordo di distribuzione.

Territorio e termine del contratto

Stante la particolare situazione politica, degna di nota è l’analisi del concetto (e della relativa clausola) di Territorio: richiamando quanto proprio dei rapporti di agenzia, secondo cui, in assenza di specifiche previsioni legali, sarà il contratto a definire i confini territoriali dell’attività del distributore. Con il termine “Stato di Israele”, non si intenderanno ricompresi i Territori Autonomi Palestinesi (es. striscia di Gaza e alcune zone della Cisgiordania / West Bank), nei quali gli operatori israeliani non possono operare e per i quali, pertanto, dovrà essere instaurato un rapporto con un altro distributore.

Con riferimento, invece, alle questioni “temporali”, è il contratto a prevedere la durata dell’accordo e, come di consueto per le relazioni aventi durata indeterminata, sarà prevista la possibilità di interrompere il rapporto in ogni momento, purché ne venga informata la controparte con un ragionevole preavviso (mancante il quale si concretizzerà un inadempimento contrattuale). Nell’apprezzare e valutare la “ragionevolezza” del preavviso, la giurisprudenza prende in considerazione alcuni elementi, tra i quali: la durata del rapporto; la natura dei prodotti; una stima del periodo di tempo per penetrare nel mercato di riferimento; i costi da sostenere e sostenuti per la commercializzazione del prodotto e il loro ammortamento.

Come chiaro, il mancato rispetto del termine di preavviso farà sorgere, per la controparte, un diritto al risarcimento dei danni dalla stessa subiti in conseguenza di tale comportamento.

Al contrario invece, in assenza di un inadempimento o violazione contrattuale da parte del fornitore, la giurisprudenza non pare riconoscere al distributore alcuna indennità di fine del rapporto.

Legge applicabile e risoluzione delle controversie

Rifacendosi alle indicazioni di ordine generale, è riconosciuta alle parti la possibilità di sottoporre il rapporto di distribuzione a una legge straniera (ad esempio, quella italiana).

In merito alla risoluzione delle controversie, non essendoci alcuna convenzione bilaterale fra Italia e Israele sul riconoscimento delle sentenze straniere, non è certo che una corte israeliana si dichiarerebbe incompetente in presenza di una clausola contrattuale che attribuisca giurisdizione esclusiva ad un giudice italiano; né che eventuali sentenze ottenute in Italia sarebbero riconosciute in detto paese.

In alternativa, il fornitore italiano che stipuli un contratto con un distributore israeliano potrà valutare se prevedere il ricorso all'arbitrato internazionale, in virtù del fatto che Israele ha ratificato la Convenzione di New York del 1958, sul riconoscimento dei lodi arbitrali stranieri.

Avv. Silvia Bortolotti, Federico Riganti

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