Disputes Resolution Board

di lettura
I DRB, acronimo per dispute resolution board, sono sistemi di gestione delle liti diffusi nell'ambito dei contratti internazionali di durata. Vengono utilizzati soprattutto nei contratti di appalto internazionale e nelle joint venture.

Le procedure DRB prevedono che la gestione della controversia venga affidata ad organi sociali gerarchicamente superiori a quelli fra i quali è insorto il contrasto, oppure a terzi.

Il compito degli organi incaricati o del terzo è di valutare la situazione e concordare o proporre dei rimedi che consentano di superare l'impasse evitando l'attivazione di una procedura contenziosa, giudiziale o arbitrale.
A seconda dei soggetti chiamati ad esperire il tentativo di soluzione, i DRB possono suddividersi fra:

  • rimedi endocontrattuali quando intervengono gli organi sociali
  • sistemi alternativi di soluzione delle controversie (ADR) quando è previsto l'intervento di un soggetto terzo, estraneo ai soggetti in lite.

Contratti di appalto

Caso tipico di adozione dei DRB sono le dispute insorte in sede di esecuzione di contratti di appalto.
Può infatti accadere che, al momento della effettiva realizzazione delle opere, si presentino condizioni non previste, che implicano difficoltà o costi non attesi. In queste circostanze, l'intervento di un DRB permette alle parti di rinegoziare il contratto originario, agevolando aggiustamenti economici di vario tipo.

Le parti possono raggiungere un accordo, normalmente di carattere meramente tecnico – operativo, fondato su valutazioni non necessariamente giuridiche, ma di opportunità, che eseguiranno spontaneamente al pari del contratto iniziale, in quanto espressione diretta della loro volontà.

Naturalmente, in difetto di accordo, o di mancata esecuzione di quanto stabilito, alla parte interessata non resterà che far ricorso all'ordinario sistema di soluzione delle controversie.
Di qui il limite di questi sistemi, di essere fondati esclusivamente sulla volontà delle parti e di non consentire l'esecuzione forzata.

I sistemi DRB sono stati adottati con successo all'interno dei contratti che regolavano la realizzazione del tunnel sotto la Manica, il progetto Eurotunnel. Non è quindi un caso che le varie Condizioni FIDIC (Fédération Internationale Des Ingenieurs Civiles) li prevedano espressamente.

Acquisizioni internazionali

Un esempio recentissimo, nel settore delle grandi acquisizioni internazionali, si è avuto nell'ambito dei rapporti fra FIAT e General Motor, nel momento in cui è insorta controversia in ordine all'esecuzione del famoso put sul residuo pacchetto azionario FIAT.
In quel caso, oggetto della discordia era la legittimità della richiesta FIAT di esercitare il suo put: prima di affrontare le lungaggini e i costi di una complessa procedura, il Master Agreement del 13 marzo 2000 prevedeva che gli amministratori delegati delle rispettive società si incontrassero per valutare la situazione ed esaminare eventuali soluzioni (evento poi verificatosi).

E' utile riportare la clausola che prevede questo meccanismo, la Section 10.8, del Master Agreement intitolata Mediation: "In the event of a dispute arising out of or in connection with this Agreement, prior to the exercise of any other remedies hereunder or at law, the party hereto seeking remedies against the other party shall request that the dispute be submitted to the chief executive officer of both parties by notice to such effect to the other party. The chief executive officers of both parties shall meet within twenty Business Days of such notice in a neutral setting in person to attempt in good faith to resolve such matter. In the event that they have been unable to resolve such matter within ten Business Days after their meeting, either party may seek the legal remedies entitled to them hereunder or at law." (il contratto è disponibile sul sito FIAT).

Questa clausola ben rappresenta un DRB contrattuale. Il tentativo di superare consensualmente il contrasto viene infatti affidato ai vertici delle società coinvolte.
E' da rilevare la scansione temporale del procedimento, concordata al momento della redazione della clausola, in modo da garantire alle parti la certezza dei tempi ed evitare eventuali abusi.

ICC Dispute Board Rules

L'International Chamber of Commerce ha introdotto l'1 settembre 2004, le ICC Disputes Board Rules utili per trarre suggerimenti operativi prima di adottare un DRB. Il Regolamento contiene tre differenti tipi di DRB

  • il Dispute Review Board (DRB)
  • il Dispute Adjudication Board (DAB)
  • il Combined Dispute Board (CDB).

Il Disputes Review Board prevede che il terzo, o i terzi nominati, emetta una "Recommendation" che le parti potranno accettare ed eseguire, o rifiutare entro un certo termine.
In caso di rifiuto, la parte interessata potrà attivare l'arbitrato o la procedura contrattualmente concordata. Non vi è nessun impegno ad eseguire la decisione del terzo se non la si condivide.

Il Dispute Adjudication Board prevede un maggior impegno delle parti in relazione all'esecuzione della soluzione proposta dal Board, che viene definita "Decision": in questo caso, l'attivazione della procedura arbitrale o giudiziale non esime la parte dall'esecuzione della decision del Board.

Da ultimo, il Combined Resolution Board: si tratta di una soluzione intermedia, nel senso che il Board emetterà di regola delle semplici recommendations, fatta salva la congiunta richiesta delle parti di rendere una decision.

Suggerimenti operativi

Il DRB è fondato esclusivamente sulla volontà delle parti, nel senso che l'eventuale accordo raggiunto in quella sede non potrà essere eseguito giudizialmente, se non con notevoli difficoltà pratiche.
Quindi è opportuno inserire tale clausola solo fra parti che diano adeguata certezza della loro correttezza e siano conseguentemente disponibili all'esecuzione spontanea della soluzione raggiunta o proposta.

Particolare attenzione dovrà poi essere dedicata al fattore tempo, per più ragioni.
Le parti devono poter contare su di un meccanismo agile e veloce. La previsione del termine entro il quale la soluzione deve essere concordata evita che questa procedura venga promossa per ritardare o impedire il ricorso alla giurisdizione ordinaria o arbitrale, con il risultato di paralizzare l'esecuzione del contratto.

Ne consegue l'importanza di prevedere un termine per l'esaurimento della procedura: in questo modo gli interessati sanno che, in ogni caso, decorso tale periodo, possono rivolgersi al giudice ordinario per ottenere eventuali misure cautelari o provvisorie o attivare un normale giudizio.

Molto importante anche la scelta del tipo di DRB, cioè se ricorrere a organi sociali o a terzi: in entrambi i casi è comunque buona regola prevedere tempi e modalità di convocazione del panel, magari indicando che ingiustificati ritardi nella nomina o nello svolgimento della procedura costituiscono di per sé manifestazioni di rifiuto o abbandono della stessa, con conseguente libertà per la parte interessata di rivolgersi alla giustizia ordinaria o arbitrale.

Ove si optasse di rivolgersi a soggetti estranei, sarebbe opportuno indicare sin dalla redazione della clausola il o i soggetti che si intende incaricare: in questo modo si evitano i ritardi che una nomina successiva potrebbe comportare.
La scelta preventiva consente anche di contattare tali soggetti, concordando le concrete modalità operative del loro intervento.

Naturalmente, le singole esigenze dovranno concorrere alla concezione della clausola, per cui le circostanze specifiche dovranno portare a personalizzare ulteriormente il proprio DRB, prevedendo ad esempio il deferimento ad esperti indicati da associazioni di categoria o altri procedimenti che solo l'esperienza concreta può suggerire.

Luigi Capucci

Per superare consensualmente i contrasti

Contrattualistica
Franchising internazionale "immateriale": strategia digitale per le partnership commerciali
Franchising internazionale "immateriale": strategia digitale per le partnership commerciali
Progettare il piano di internazionalizzazione dell’insegna significa rendere performante il modello di business non solo per la singola unità di vendita, ma forse ancora di più per il partner commerciale, che avrà la responsabilità di avviarne alcune e/o di sviluppare il nuovo mercato.
Giurisprudenza inglese in tema liquidated damages: questioni ricorrenti e nuove criticità
Giurisprudenza inglese in tema liquidated damages: questioni ricorrenti e nuove criticità
Il tema dei liquidated damages nei contratti internazionali continua a essere oggetto di accesi contenziosi e decisioni rilevanti rese dalle corti inglesi e in altri sistemi di common law.
Supply chain e obblighi di due diligence: nuova proposta di direttiva in materia di sostenibilità
Supply chain e obblighi di due diligence: nuova proposta di direttiva in materia di sostenibilità
Il 23 febbraio 2022 è stata pubblicata la proposta di Direttiva UE relativa al dovere di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità.
Arabia Saudita: agenzia commerciale, distribuzione e franchising
Arabia Saudita: agenzia commerciale, distribuzione e franchising
Un'azienda straniera non ha bisogno di creare una presenza stabile in Arabia Saudita allorché le sue merci sono importate per la vendita o la rivendita attraverso un distributore, un agente commerciale, o a seguito di un contratto di franchising.
Contratto con mezzi elettronici: attenzione alla terminologia da adottare sul pulsante di inoltro dell’ordine
Contratto con mezzi elettronici: attenzione alla terminologia da adottare sul pulsante di inoltro dell’ordine
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 7 aprile 2022 nella causa C-249/21, si è espressa circa l’importanza dell’espressione da utilizzare sui pulsanti di inoltro degli ordini, quando il contratto è concluso con mezzi elettronici dal consumatore.
Imposizione  unilaterale di aumenti di prezzo e ritardi nelle consegne dei fornitori: rinegoziare le clausole contrattuali
Imposizione unilaterale di aumenti di prezzo e ritardi nelle consegne dei fornitori: rinegoziare le clausole contrattuali
Le problematiche concernenti i ritardi nelle consegne da parte dei fornitori italiani o esteri determina, a cascata, problemi per le aziende che non riescono ad assemblare i propri impianti e a consegnare in base a contratti già stipulati, determinando problematiche che possono sfociare nell’applicazione di penali o nella risoluzione del contratto di vendita col cliente finale.
Nuovo Regolamento sulle intese verticali: cosa cambia per l’e-commerce?
Nuovo Regolamento sulle intese verticali: cosa cambia per l’e-commerce?
Il 10 maggio 2022 la Commissione europea ha adottato il nuovo Regolamento sulle intese verticali n. 2022/720 che sostituisce il Regolamento 2010/330 e le nuove Linee Guida sulle restrizioni verticali.
Limiti alla responsabilità del venditore nella vendita internazionale
Limiti alla responsabilità del venditore nella vendita internazionale
La vendita internazionale di beni mobili tra professionisti è regolata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili, adottata a Vienna nel 1980 (Convenzione di Vienna).
Digital Services Act: proposta di Regolamento EU sui servizi digitali
Digital Services Act: proposta di Regolamento EU sui servizi digitali
Il 23 aprile il parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa hanno raggiunto un accordo sul testo della proposta di Regolamento UE sui servizi digitali, il Digital Services Act (DSA).
Pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare
Pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare
Con D.lgs. dell’8 novembre 2021 n. 198 è stata data attuazione in Italia alla direttiva UE 2019/633 del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, che ha abrogato l’art.