Ancora oggi molte aziende, travisando il ruolo limitato della direttiva, agiscono con gli agenti stranieri nella convinzione che la normativa comunitaria regoli uniformemente e completamente il contratto di agenzia nell'Unione Europea. Essa invece ha solo voluto garantire un minimo di diritti agli agenti, delegando agli Stati membri il ruolo di includere nella loro normativa alcune condizioni considerate come diritti minimi garantiti.
Si deve quindi sottolineare che le singole normative nazionali possono regolare liberamente la materia e possono derogare in meglio in favore dell'agente rispetto a quanto previsto dalla direttiva.
Tra le differenze che si rilevano confrontando le varie legislazioni nazionali, alcune riguardano le norme in materia di contabilizzazione delle provvigioni e del momento in cui queste devono essere corrisposte.
Definizione di provvigione
La direttiva comunitaria definisce in modo ampio la provvigione, facendovi rientrare "tutti gli elementi della retribuzione che variano secondo il numero e il valore degli affari". Pertanto in caso vi siano dei pagamenti di rimborsi spese determinati in base al volume degli affari, questi saranno considerati a tutti gli effetti come provvigioni. Il riflesso di questa qualificazione si avrà più tardi, al momento di corrispondere l'indennità di clientela all'agente, momento in cui si prenderanno a base tutte le provvigioni che gli sono state corrisposte nel periodo previsto dalla legge.
Se l'importo della provvigione non è stato determinato dal contratto, la direttiva rinvia alla media delle provvigioni che sono corrisposte agli agenti operanti nello stesso settore merceologico nel Paese dell'agente.
Infine, la direttiva non disciplina la materia relativa alla provvigione se l'agente riceve una provvigione fissa, sganciata dai risultati economici del suo servizio.
La normativa maltese su questo punto chiarisce che la provvigione deve essere collegata al risultato economico dell'agente per poter considerare quest'ultimo come un lavoratore autonomo. Rimane quindi il rischio che il preponente, nel corrispondere un fisso, possa inconsapevolmente dar vita a un rapporto di lavoro subordinato.
In ogni caso l'art. 6 della direttiva esclude l'applicazione delle previsioni in materia di pagamento delle provvigioni "qualora la retribuzione dell'agente non avvenga totalmente o parzialmente mediante provvigione".
Quando l'agente ha diritto alla provvigione?
L'agente ha diritto alla provvigione quando la vendita è stata conclusa con il suo intervento o quando la vendita è stata conclusa con un soggetto che in precedenza l'agente aveva acquisito come cliente.
La normativa di alcuni Stati membri, tra cui Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia e Svezia attribuisce all'agente il diritto alle provvigioni per il semplice fatto che gli è stata assegnata una zona o una fascia di clientela.
Altri Stati richiedono invece che il diritto alla provvigione per le vendite provenienti dal suo territorio spetti all'agente solo se il contratto gli aveva attribuito tale territorio in esclusiva. L'Italia ha scelto quest'ultima soluzione.
Provvigioni dopo il termine del contratto
Le provvigioni relative agli affari che il preponente conclude subito dopo il termine del contratto con un agente sono dovute all'agente uscente solo se la conclusione dell'affare era dovuta soprattutto all'attività di quest'ultimo e a condizione che la conclusione dell'affare avvenga entro un termine ragionevole dalla conclusione del contratto. Solo la normativa belga e la normativa spagnola fissano espressamente tale termine: sei mesi in Belgio e tre mesi in Spagna.
La direttiva comunitaria prevede anche che la provvigione, quando la situazione lo giustifica, possa essere ripartita tra l'agente uscente e il nuovo agente.
Pagamento della provvigione
La direttiva permette agli Stati di disciplinare il momento in cui è dovuto il pagamento della provvigione prevedendo che esso possa essere scelto tra:
- il momento in cui il preponente accetta l'ordine del cliente
- il momento in cui il preponente spedisce la merce
- il momento in cui il cliente paga quanto dovuto al preponente.
Tale momento non può essere dunque successivo al periodo in cui il cliente ha pagato il dovuto al preponente.
La normativa italiana ha scelto l'ultima soluzione assieme alla maggioranza degli Stati membri, ma alcuni Paesi hanno legiferato in modo differente: la Germania ha optato per il pagamento delle provvigioni nel mese successivo a quello in cui il contratto tra preponente e cliente è stato concluso.
Altri Stati invece seguono la prescrizione della direttiva che dispone per il pagamento delle provvigioni entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre in cui il contratto tra preponente e cliente è stato concluso.
In Estonia, Lettonia e Lituania la provvigione deve essere corrisposta al momento in cui il preponente spedisce la merce al cliente. La normativa di questi tre Paesi, al pari di quella finlandese, riconosce inoltre all'agente il diritto di ricevere degli anticipi sulle provvigioni in attesa del loro completo pagamento.
Revoca del diritto alla provvigione
Il diritto dell'agente può estinguersi solo se è certo che il contratto tra agente e preponente non sarà eseguito e se tale mancata esecuzione non è dovuta a circostanze imputabili al preponente. In particolare, la normativa ungherese prevede che il diritto dell'agente a ricevere la provvigione non venga meno se il preponente non esegue il contratto per cause a lui non imputabili o se ha accettato la revoca di un ordine che sia già stato trasmesso e accettato.
La normativa spagnola invece ammette che all'agente non sia corrisposta la provvigione se il preponente dimostra che l'ordine non è stato eseguito per cause a lui non imputabili.
In alcuni Stati membri la normativa afferma la nullità di qualunque patto contrario, volto ad ampliare il rischio dell'agente di non ricevere la provvigione per via di una mancata fornitura da parte del preponente.
Il diritto applicabile al contratto di agenzia nell'Ue
La determinazione del diritto applicabile al contratto di agenzia nei Paesi comunitari richiederebbe considerazioni piuttosto complesse. Cercando di semplificare, pertanto, possiamo chiederci quando gli agenti stranieri possano pretendere l'applicazione del loro diritto nazionale e delle regole appena prese in esame.
Sotto questo aspetto molto dipende dal fatto che le regole siano costituite da:
- norme derivanti dalla direttiva comunitaria definite da questa inderogabili, in particolare quando essa definisce nulli i patti contrari
- contratto sottoscritto tra preponente italiano e agente straniero in cui si concorda che il contratto sia sottoposto al diritto italiano: le parti possono derogare alle norme del Paese dell'agente a condizione che in tale Paese non vi siano norme a tutela dell'agente che siano dal diritto locale considerate come norme di ordine pubblico internazionale (salvo quest'ultima ipotesi è dunque possibile applicare al contratto il diritto italiano in luogo di quello del Paese dell'agente)
- mancanza di un contratto o contratto che non determina quale diritto nazionale sia applicabile (si applicherà il regolamento "Roma 1" che prevede l'applicazione del diritto del luogo in cui risiede la parte che svolge la prestazione contrattuale caratteristica e nel caso dei contratti di agenzia tale diritto è quello del Pese in cui risiede l'agente).
Se l'azienda italiana non vuole trovarsi a gestire un contratto di cui ignora le condizioni deve pertanto provvedere a scegliere il diritto applicabile, tenendo conto che talvolta potrebbe essere più vantaggioso scegliere il diritto del Paese dell'agente dopo averlo accuratamente confrontato con la normativa italiana.
Avv. Vartui Kurkdjian