15 febbraio 2012

Diritto alla provvigione degli agenti all'estero

di lettura

La direttiva comunitaria 86/653 sui contratti di agenzia aveva inteso ravvicinare le legislazioni degli Stati membri su questa materia, ma il trattamento previsto dalle diverse norme nazionali varia ancora molto. È quindi necessario valutare con cura quale diritto si possa applicare al contratto con agenti che risiedono in altri Stati comunitari.

Ancora oggi molte aziende, travisando il ruolo limitato della direttiva, agiscono con gli agenti stranieri nella convinzione che la normativa comunitaria regoli uniformemente e completamente il contratto di agenzia nell'Unione Europea. Essa invece ha solo voluto garantire un minimo di diritti agli agenti, delegando agli Stati membri il ruolo di includere nella loro normativa alcune condizioni considerate come diritti minimi garantiti.

Si deve quindi sottolineare che le singole normative nazionali possono regolare liberamente la materia e possono derogare in meglio in favore dell'agente rispetto a quanto previsto dalla direttiva.

Tra le differenze che si rilevano confrontando le varie legislazioni nazionali, alcune riguardano le norme in materia di contabilizzazione delle provvigioni e del momento in cui queste devono essere corrisposte.

Definizione di provvigione

La direttiva comunitaria definisce in modo ampio la provvigione, facendovi rientrare "tutti gli elementi della retribuzione che variano secondo il numero e il valore degli affari". Pertanto in caso vi siano dei pagamenti di rimborsi spese determinati in base al volume degli affari, questi saranno considerati a tutti gli effetti come provvigioni. Il riflesso di questa qualificazione si avrà più tardi, al momento di corrispondere l'indennità di clientela all'agente, momento in cui si prenderanno a base tutte le provvigioni che gli sono state corrisposte nel periodo previsto dalla legge.

Se l'importo della provvigione non è stato determinato dal contratto, la direttiva rinvia alla media delle provvigioni che sono corrisposte agli agenti operanti nello stesso settore merceologico nel Paese dell'agente.

Infine, la direttiva non disciplina la materia relativa alla provvigione se l'agente riceve una provvigione fissa, sganciata dai risultati economici del suo servizio.

La normativa maltese su questo punto chiarisce che la provvigione deve essere collegata al risultato economico dell'agente per poter considerare quest'ultimo come un lavoratore autonomo. Rimane quindi il rischio che il preponente, nel corrispondere un fisso, possa inconsapevolmente dar vita a un rapporto di lavoro subordinato.

In ogni caso l'art. 6 della direttiva esclude l'applicazione delle previsioni in materia di pagamento delle provvigioni "qualora la retribuzione dell'agente non avvenga totalmente o parzialmente mediante provvigione".

Quando l'agente ha diritto alla provvigione?

L'agente ha diritto alla provvigione quando la vendita è stata conclusa con il suo intervento o quando la vendita è stata conclusa con un soggetto che in precedenza l'agente aveva acquisito come cliente.

La normativa di alcuni Stati membri, tra cui Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia e Svezia attribuisce all'agente il diritto alle provvigioni per il semplice fatto che gli è stata assegnata una zona o una fascia di clientela.

Altri Stati richiedono invece che il diritto alla provvigione per le vendite provenienti dal suo territorio spetti all'agente solo se il contratto gli aveva attribuito tale territorio in esclusiva. L'Italia ha scelto quest'ultima soluzione.

Provvigioni dopo il termine del contratto

Le provvigioni relative agli affari che il preponente conclude subito dopo il termine del contratto con un agente sono dovute all'agente uscente solo se la conclusione dell'affare era dovuta soprattutto all'attività di quest'ultimo e a condizione che la conclusione dell'affare avvenga entro un termine ragionevole dalla conclusione del contratto. Solo la normativa belga e la normativa spagnola fissano espressamente tale termine: sei mesi in Belgio e tre mesi in Spagna.

La direttiva comunitaria prevede anche che la provvigione, quando la situazione lo giustifica, possa essere ripartita tra l'agente uscente e il nuovo agente.

Pagamento della provvigione

La direttiva permette agli Stati di disciplinare il momento in cui è dovuto il pagamento della provvigione prevedendo che esso possa essere scelto tra:

  1. il momento in cui il preponente accetta l'ordine del cliente
  2. il momento in cui il preponente spedisce la merce
  3. il momento in cui il cliente paga quanto dovuto al preponente.

Tale momento non può essere dunque successivo al periodo in cui il cliente ha pagato il dovuto al preponente.

La normativa italiana ha scelto l'ultima soluzione assieme alla maggioranza degli Stati membri, ma alcuni Paesi hanno legiferato in modo differente: la Germania ha optato per il pagamento delle provvigioni nel mese successivo a quello in cui il contratto tra preponente e cliente è stato concluso.

Altri Stati invece seguono la prescrizione della direttiva che dispone per il pagamento delle provvigioni entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre in cui il contratto tra preponente e cliente è stato concluso.

In Estonia, Lettonia e Lituania la provvigione deve essere corrisposta al momento in cui il preponente spedisce la merce al cliente. La normativa di questi tre Paesi, al pari di quella finlandese, riconosce inoltre all'agente il diritto di ricevere degli anticipi sulle provvigioni in attesa del loro completo pagamento.

Revoca del diritto alla provvigione

Il diritto dell'agente può estinguersi solo se è certo che il contratto tra agente e preponente non sarà eseguito e se tale mancata esecuzione non è dovuta a circostanze imputabili al preponente. In particolare, la normativa ungherese prevede che il diritto dell'agente a ricevere la provvigione non venga meno se il preponente non esegue il contratto per cause a lui non imputabili o se ha accettato la revoca di un ordine che sia già stato trasmesso e accettato.

La normativa spagnola invece ammette che all'agente non sia corrisposta la provvigione se il preponente dimostra  che l'ordine non è stato eseguito per cause a lui non imputabili.

In alcuni Stati membri la normativa afferma la nullità di qualunque patto contrario, volto ad ampliare il rischio dell'agente di non ricevere la provvigione per via di una mancata fornitura da parte del preponente.

Il diritto applicabile al contratto di agenzia nell'Ue

La determinazione del diritto applicabile al contratto di agenzia nei Paesi comunitari richiederebbe considerazioni piuttosto complesse. Cercando di semplificare, pertanto, possiamo chiederci quando gli agenti stranieri possano pretendere l'applicazione del loro diritto nazionale e delle regole appena prese in esame.

Sotto questo aspetto molto dipende dal fatto che le regole siano costituite da:

  • norme derivanti dalla direttiva comunitaria definite da questa inderogabili, in particolare quando essa definisce nulli i patti contrari
  • contratto sottoscritto tra preponente italiano e agente straniero in cui si concorda che il contratto sia sottoposto al diritto italiano: le parti possono derogare alle norme del Paese dell'agente a condizione che in tale Paese non vi siano norme a tutela dell'agente che siano dal diritto locale considerate come norme di ordine pubblico internazionale (salvo quest'ultima ipotesi è dunque possibile applicare al contratto il diritto italiano in luogo di quello del Paese dell'agente)
  • mancanza di un contratto o contratto che non determina quale diritto nazionale sia applicabile (si applicherà il regolamento "Roma 1" che prevede l'applicazione del diritto del luogo in cui risiede la parte che svolge la prestazione contrattuale caratteristica e nel caso dei contratti di agenzia tale diritto è quello del Pese in cui risiede l'agente).

Se l'azienda italiana non vuole trovarsi a gestire un contratto di cui ignora le condizioni deve pertanto provvedere a scegliere il diritto applicabile, tenendo conto che talvolta potrebbe essere più vantaggioso scegliere il diritto del Paese dell'agente dopo averlo accuratamente confrontato con la normativa italiana.

Avv. Vartui Kurkdjian

Tag dell'informativa
Contrattualistica
Ex Works: impatto sulla giurisdizione e considerazioni pratiche
12 novembre 2024 Ex Works: impatto sulla giurisdizione e considerazioni pratiche
Recentemente, la Corte di Cassazione ha confermato che la clausola Incoterms ® Ex Works (franco fabbrica) può essere utilizzata per radicare la giurisdizione in Italia, facilitando il recupero crediti e le controversie contro gli acquirenti stranieri.
Clausola No re-export to Russia
10 aprile 2024 Clausola No re-export to Russia
ll XII pacchetto di sanzioni verso la Russia stabilisce che, dal 20 marzo 2024, all’atto dell’esportazione di determinati beni o tecnologie, l’esportatore è tenuto a vietare per contratto la riesportazione di questi ultimi in Russia (articolo 12, octies).
Ordinanza Cassazione 11346/2023: clausole Ex Works determinanti per la giurisdizione
18 settembre 2023 Ordinanza Cassazione 11346/2023: clausole Ex Works determinanti per la giurisdizione
La sentenza pubblicata il 2 maggio 2023 afferma che la scelta di un termine di resa Incoterms® che preveda la consegna dei beni in Italia (ad esempio EXW), ove accettata dall’acquirente, è determinante per radicare la giurisdizione davanti al giudice italiano.
Emirati Arabi Uniti: nuova legge sulle agenzie commerciali
13 settembre 2023 Emirati Arabi Uniti: nuova legge sulle agenzie commerciali
La Legge Federale n. 23 del 2022 sulle agenzie commerciali - che introduce importanti cambiamenti al regime delle agenzie commerciali degli Emirati Arabi Uniti - è entrata in vigore il 15 giugno 2023.
Sanzioni contro la Russia: suggerimenti contrattuali
21 luglio 2023 Sanzioni contro la Russia: suggerimenti contrattuali
Come gestire il rapporto contrattuale dal punto di vista dell’esportatore italiano a fronte del continuo inasprimento delle misure restrittive e delle sanzioni contro la Russia?
L’Italia attua la direttiva Omnibus: D.Lgs n. 26 del 7 marzo 2023
13 giugno 2023 L’Italia attua la direttiva Omnibus: D.Lgs n. 26 del 7 marzo 2023
Il 18 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta il D.lgs n. 26 del 7 marzo 2023 che dà attuazione alla direttiva UE Omnibus volta a migliorare e modernizzare le norme a tutela dei consumatori.
Sentenza Corte di giustizia europea 13 ottobre 2022: subagente e indennità fine rapporto
13 giugno 2023 Sentenza Corte di giustizia europea 13 ottobre 2022: subagente e indennità fine rapporto
Nel procedimento C-593/21, NY c. Herios Sarl la Corte di giustizia europea ha deciso in merito al diritto di un subagente di ricevere l'indennità di fine rapporto dal suo preponente.
Novità in arrivo per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
15 maggio 2023 Novità in arrivo per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
Con il Decreto Legislativo 2 marzo 2023 n.19, il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/2121 che modifica la Direttiva UE 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Vendite Italia-Germania di prodotti tessili: tre criticità
11 aprile 2023 Vendite Italia-Germania di prodotti tessili: tre criticità
Le esportazioni delle imprese tessili italiane in Germania spesso sottendono contratti di vendita conclusi con imprese acquirenti con sede in quel Paese. Purtroppo, in alcuni casi, sorgono controversie che vengono sottoposte al giudice.
Franchising internazionale immateriale: strategia digitale per le partnership commerciali
13 marzo 2023 Franchising internazionale immateriale: strategia digitale per le partnership commerciali
Progettare il piano di internazionalizzazione dell’insegna significa innanzitutto rendere performante il modello di business non solo per la singola unità di vendita, ma forse ancora di più, per il partner commerciale che avrà la responsabilità di avviarne alcune e/o di sviluppare il nuovo mercato.