Tale regolamento andrà a modificare la normativa esistente e in particolare la direttiva CE 2000/31 sul commercio elettronico, che per oltre 20 anni ha regolato la fornitura dei servizi digitali nell’EU. In Italia, tale direttiva era stata recepita dal D.lgs 70/2003 sul commercio elettronico.
La proposta di Regolamento si applica ai servizi intermediari online, intesi come una vasta categoria di servizi digitali. Analogamente a quanto previsto dalla direttiva CE 2000/31 e dal D.lgs 70/2003 rientrano in questa categoria:
- i servizi di semplice trasporto (mere conduit)
- i servizi di memorizzazione temporanea (caching)
- i servizi di hosting.
Le piattaforme online sono considerate prestatori di servizi di hosting e sono le più coinvolte dalla proposta di Regolamento.
Ambito di applicazione
Il Regolamento Digital Service Act sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri. Si applicherà anche a intermediari online situati al di fuori dell’EU che offrono i loro servizi ai destinatari stabiliti nell’EU e, in questo caso, dovranno nominare un proprio rappresentante nell’EU.
Obblighi introdotti dal Digital Service Act
Il Digital Service Act propone di contrastare la presenza di contenuti illeciti online, intensificare la trasparenza di informazioni per i consumatori, tutelare i minori, combattere la disinformazione e la manipolazione delle informazioni. A tal fine vengono posti obblighi diversi a seconda delle dimensioni - piccole, medie e/o grandi - dei prestatori dei servizi intermediari e vengono particolarmente intensificati gli obblighi delle grandi piattaforme online.
Obblighi applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
È fatto obbligo a tutti i prestatori di servizi digitali di indicare nelle loro condizioni generali informazioni sulle restrizioni che impongono in relazione all’uso dei loro servizi per quanto riguarda le informazioni fornite dai destinatari del servizio. Occorre in particolare indicare, in modo semplice e facilmente accessibile, le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati ai fini di contrastare contenuti illegali e/o informazioni incompatibili con le loro condizioni generali (c.d. moderazione dei contenuti). I prestatori dei servizi intermediari dovranno pubblicare, almeno una volta all’anno, una relazione sulle attività di moderazione effettuate.
Per tutti i prestatori dei servizi intermediari è necessario istituire un punto di contatto con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il Comitato europeo per i servizi digitali.
Responsabilità degli intermediari per i contenuti illeciti
Viene confermata la disciplina dettata dalla direttiva CE 2000/31 e D.lgs 70/2003 sul commercio elettronico in relazione agli intermediari per i contenuti illeciti forniti dai destinatari del servizio di intermediazione.
Ai prestatori dei servizi intermediari continua a non essere imposto alcun obbligo di sorveglianza sulle informazioni che tali prestatori trasmettono o memorizzino. Permane quindi il regime previsto dagli articoli 14, 15, 16 del D.lgs 70/2003, che prevede una non responsabilità, a determinate condizioni via via più stringenti a seconda della natura dei servizi prestati (mere conduit, caching e hosting), rispetto al contenuto delle informazioni fornite dai destinatari del servizio.
Vengono invece aggiunti maggiori obblighi con riguardo ai prestatori di servizi di hosting. Questi ultimi, come prevede l’attuale disciplina, non saranno responsabili dei contenuti illeciti immessi dai destinatari del servizio a condizione che:
- non siano effettivamente a conoscenza delle attività e dei contenuti illeciti o in caso di domande risarcitorie non siano consapevoli di tali fatti
- non appena vengano a conoscenza di tali attività o contenuti illeciti, agiscano immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare gli accessi agli stessi.
In base alla proposta di Regolamento, i servizi di hosting dovranno ora garantire la possibilità, a chiunque, di notificare la presenza di contenuti illeciti e quindi mettere in atto delle procedure di gestione delle notifiche ricevute. In particolare, ricevuta la notifica il prestatore di servizi di hosting dovrà tempestivamente esaminarla e prendere una decisione in merito - di rimozione, disabilitazione, o continuazione del servizio - e informare il notificante che potrà ricorrere avverso tale decisione.
Obblighi applicabili alle piattaforme di vendita online di medie e grandi dimensioni
Il Digital Service Act prevede degli obblighi specificatamente dettati per le piattaforme online di medie e grandi dimensioni. Sono infatti escluse da tali obblighi le microimprese, o le piccole imprese (cioè le imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro).
Contratti conclusi a distanza con i consumatori
Per proteggere i consumatori dal rischio di acquisto di prodotti illeciti, quali ad esempio prodotti contraffatti o pericolosi, vengono previsti alcuni obblighi di compliance.
La piattaforma dovrà essere progettata e organizzata in modo che la propria interfaccia online consenta agli operatori commerciali di adempiere i loro obblighi riguardanti l’informativa precontrattuale e quelle in materia di sicurezza dei prodotti.
Viene previsto un obbligo di tracciabilità degli utenti commerciali che operano sulla piattaforma. Gli utenti commerciali potranno utilizzare i servizi della piattaforma solo dopo aver fornito alla piattaforma i propri dati identificativi inclusa un’autocertificazione nella quale l’utente commerciale si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell’Unione.
Ricevute tali informazioni, le piattaforme dovranno verificarne l’esattezza e correttezza, avvalendosi di apposite banche dati e richiedere le correzioni del caso, pena la sospensione dal servizio. Parte di tali informazioni, inclusa l’autocertificazione, dovranno essere messe a disposizione dei destinatari del servizio.
La Commissione Europea ha inoltre reso noto che il testo definitivo del Regolamento prevedrà, con ogni probabilità, un dovere a carico delle piattaforme di informare i consumatori che hanno acquistato il prodotto o servizio non appena vengano a conoscenza dell’illegittimità di tali prodotti, o dell’identità del commerciante.
Le piattaforme potranno, previo avviso, sospendere, per un periodo ragionevole, i loro servizi ai destinatari che con frequenza forniscono contenuti manifestamente illegali. Allo stesso modo, per evitare abusi le piattaforme possono, previo avviso, sospendere il trattamento delle notifiche e dei reclami presentati da soggetti che con frequenza presentano notifiche o reclami manifestatamente infondati.
La piattaforma online dovrà inoltre informare, senza indugio, le autorità giudiziarie o di contrasto dello Stato membro in merito a sospetti di reati, fornendo tutte le informazioni disponibili.
I destinatari del servizio avranno diritto di scegliere a quale organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti tali decisioni rivolgersi, fermo restando il diritto di impugnare la decisione davanti ad un organismo giurisdizionale in base alla legge applicabile.
Big player e search engine
Particolari regole si applicheranno alle piattaforme online con una media pari o superiore a 45 milioni di utenti al mese.
Per prevenire disinformazione, manipolazione delle elezioni, cyber violenza, o minacce ai diritti dei minori online, le grandi piattaforme e motori di ricerca dovranno introdurre misure basate sull’analisi del rischio.
La Commissione supervisionerà tali piattaforme online mentre la supervisione di piattaforme di dimensioni inferiori sarà affidata alle autorità di controllo dei singoli Stati Membri.
Pubblicità online
Il Digital Service Act interverrà su ogni tipo di pubblicità online, digital marketing, annunci ecc... Si incrementa la trasparenza per ogni tipo di pubblicità sulle piattaforme online e sulle comunicazioni provenienti da influencers.
Gli utenti dovranno essere informati sulle pubblicità presenti sulle piattaforme online, che dovranno poter riconoscere. In particolare, dovranno essere rese note le informazioni sui principali parametri utilizzati per determinare il destinatario al quale viene mostrata la pubblicità.
E’ fatto divieto di profilare minori o comunque di profilare gli utenti sulla pase di categorie “sensibili” quali l’etnia, tendenze politiche o orientamenti sessuali.
L’adozione di un Regolamento sui servizi digitali, ormai prossima, dovrebbe andare di pari passo con l’adozione di un Regolamento sui mercati digitali c.d. “Digital Market Act”. I due testi normativi forniranno dunque le basi della regolamentazione del settore digitale al quale dovremo adeguarci.
Mariaelena Giorcelli