Il conflitto sta generando numerose criticità a molte imprese nell’esecuzione di contratti con controparti aventi sedi nei paesi direttamente coinvolti dal conflitto, ma anche nell’esecuzione di contratti ove soltanto il fornitore di una delle Parti risiede in uno dei Paesi coinvolti dal conflitto o dalle sanzioni, causando serie difficoltà a monte nella propria supply chain.
Molte imprese italiane, ad esempio, si approvvigionavano di materie prime dall’Ucraina, materie prime da trasformare e necessarie per poter a loro volta rispettare obbligazioni nascenti da contratti stipulati con clienti in paesi terzi. Ma non sempre è facile comprendere quando sia possibile o meno avvalersi dell’istituto della “Forza Maggiore”. A tal proposito è opportuno chiarire subito che:
- la Forza Maggiore è un istituto che può essere utilizzato, al ricorrere di alcuni presupposti, soltanto per i contratti già conclusi e in corso di esecuzione allo scoppio del conflitto e non per contratti conclusi successivamente (viene meno il requisito dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità)
- la soluzione dipende soprattutto dal contenuto del contratto: è presente una clausola di forza maggiore, come viene regolamentata?
Civil law e Common law
Come principio generale, costituisce Forza maggiore quell’evento straordinario ed imprevedibile che rende impossibile l’adempimento dell’obbligazione. Ne deriva che l’evento può generare la risoluzione del contratto senza che la parte colpita, impossibilitata ad adempiere, sia tenuta a risarcire il danno proprio perché l’inadempimento non è ad essa imputabile.
- La Forza maggiore non è oggetto di espressa codificazione nella maggioranza degli ordinamenti di Civil law, ma risulta essere riconducibile all’istituto della “impossibilità sopravvenuta della prestazione” che genera l’estinzione dell’obbligazione. Alcuni sostengono che possa esser fatta rientrare anche nel concetto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, ma tale posizione è alquanto dubbia.
- Negli ordinamenti di Common Law, invece, la Forza maggiore non è un istituto giuridico, ma piuttosto un rimedio, sotto forma di clausola contrattuale, teso a limitare gli effetti della “Frustration”, istituto rientrante tra le cause di risoluzione del contratto.
Legge applicabile al contratto
Proprio per le differenze che caratterizzano la forza maggiore nei diversi ordinamenti, è fondamentale analizzare sempre la questione in funzione della legge applicabile al contratto.
Nel caso di contratti di vendita internazionale, nel silenzio delle parti sarà applicabile la legge del Paese del venditore con la conseguenza che, se il venditore è ad esempio un’impresa italiana, risulterà applicabile la Convenzione di Vienna del 1980 e, per quanto da essa non regolamentato, dalle norme del codice civile.
L’art. 79, primo comma della Convenzione recita:
Una parte non è responsabile dell'inadempienza di uno qualsiasi dei suoi obblighi, se prova che tale inadempienza è dovuta a un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non ci si poteva ragionevolmente attendere che essa lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, che lo prevedesse o lo superasse, o che ne prevedesse o ne superasse le conseguenze”.
A rigor di logica, la soluzione migliore dovrebbe essere sempre quella di prevedere e regolare espressamente nel contratto la Forza maggiore con clausola ad hoc e, per quanto riguarda i contratti regolati dalla legge italiana, esser fatta rientrare tra le Clausole vessatorie ex art. 1341 secondo comma c.c.
Tornando al conflitto in Ucraina, le difficoltà potrebbero riguardare non tanto i contratti con controparti ucraine, colpite dalla guerra, piuttosto che russe o bielorusse (Paesi oggetto di sanzioni) - ove è pacifico che la Parte colpita possa utilizzare la Forza maggiore per giustificare il ritardo, o la sospensione della prestazione laddove previsto un termine a livello contrattuale, o addirittura la risoluzione del Contratto - quanto piuttosto i contratti dove, la parte colpita dall’evento a sua volta ha assunto degli obblighi nei confronti di un soggetto avente sede in un Paese terzo.
Esempio
Prendiamo il caso in cui un’impresa italiana che ha stipulato con impresa di un Paese terzo un contratto per la vendita di un macchinario che prevedeva, a monte, la fornitura della materia prima da una acciaieria ucraina.
Il fornitore ucraino potrà eccepire l’impossibilità ad adempiere a causa dell’evento di forza maggiore nei confronti del cliente italiano.
L’impresa italiana, a sua volta, dovrebbe sollevare la forza maggiore nei confronti del proprio cliente in quanto, a causa della guerra, non è riuscito a ottenere la materia prima necessaria alla realizzazione del bene. Sarà sempre possibile questo passaggio? Può il costruttore italiano reperire, in tempi rapidi, un nuovo fornitore di acciaio per far fronte alle proprie obbligazioni? E qualora dovesse reperirlo potrebbe invocare l’eccessiva onerosità sopravvenuta in quanto il prezzo ha subito un rialzo notevole?
Ovviamente la risposta dipende innanzitutto dalla natura della materia prima, cioè dal fatto che sia possibile reperire un fornitore alternativo o meno da altro mercato. Ricordiamo infatti che, per poter imputare l’inadempimento a una causa di forza maggiore, la parte colpita dall’evento deve dimostrare di aver compiuto (o essersi adoperata) per limitare l’impatto negativo dell’evento.
Conclusioni
Dall’inizio delle ostilità è emerso che coloro i quali, anche a seguito della pandemia, avevano prestato particolare attenzione alle clausole di forza maggiore nei contratti inserendo tra le ipotesi specifiche anche il ritardo nei trasporti o l’impossibilità di ricevere le materie prime dai proprio fornitori, sono in grado di utilizzare tale clausola notificando l’evento di forza maggiore anche nel caso di forniture verso paesi terzi non colpiti dall’evento.
Viceversa, in mancanza di una clausola ben predisposta, o addirittura in mancanza di una clausola per la forza maggiore, l’impresa venditrice risulta più esposta e la soluzione spesso dipende da un’analisi da svolgere caso per caso e che non sempre trova una risposta positiva.
Per i prossimi contratti, il consiglio è di regolamentare in maniera diversa tutte le situazioni che potrebbero rendere impossibile la consegna o il rispetto dei tempi di consegna, l’adempimento (con conseguente risoluzione del contratto), l’eccessiva onerosità sopravvenuta con clausole ad hoc che prevedano cosa sia possibile fare al verificarsi di specifiche ipotesi (a titolo esemplificato clausole di sospensione dei termini senza consentire immediatamente all’altra parte di poter risolvere i contratto, la previsioni di penali per i ritardi che escludano l’ulteriore risarcimento del danno, clausole di Hardship con conseguente obbligo/facoltà di revisione del prezzo ).
Alessandro Russo