Crisi Russia - Ucraina: forza maggiore nell’esecuzione dei contratti internazionali

di lettura

Dopo aver dominato la scena a causa dell’evento pandemico nel 2020, la questione della Forza maggiore è un tema nuovamente attuale a seguito dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina.

Image

Il conflitto sta generando numerose criticità a molte imprese nell’esecuzione di contratti con controparti aventi sedi nei paesi direttamente coinvolti dal conflitto, ma anche nell’esecuzione di contratti ove soltanto il fornitore di una delle Parti risiede in uno dei Paesi coinvolti dal conflitto o dalle sanzioni, causando serie difficoltà a monte nella propria supply chain

Molte imprese italiane, ad esempio, si approvvigionavano di materie prime dall’Ucraina, materie prime da trasformare e necessarie per poter a loro volta rispettare obbligazioni nascenti da contratti stipulati con clienti in paesi terzi. Ma non sempre è facile comprendere quando sia possibile o meno avvalersi dell’istituto della “Forza Maggiore”. A tal proposito è opportuno chiarire subito che:

  • la Forza Maggiore è un istituto che può essere utilizzato, al ricorrere di alcuni presupposti, soltanto per i contratti già conclusi e in corso di esecuzione allo scoppio del conflitto e non per contratti conclusi successivamente  (viene meno il requisito dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità)
  • la soluzione dipende soprattutto dal contenuto del contratto: è presente una clausola di forza maggiore, come viene regolamentata?

Civil law e Common law

Come principio generale, costituisce Forza maggiore quell’evento straordinario ed imprevedibile che rende impossibile l’adempimento dell’obbligazione. Ne deriva che l’evento può generare la risoluzione del contratto senza che la parte colpita, impossibilitata ad adempiere, sia tenuta a risarcire il danno proprio perché l’inadempimento non è ad essa imputabile.

  • La Forza maggiore non è oggetto di espressa codificazione nella maggioranza degli ordinamenti di Civil law, ma risulta essere riconducibile all’istituto della “impossibilità sopravvenuta della prestazione” che genera l’estinzione dell’obbligazione. Alcuni sostengono che possa esser fatta rientrare anche nel concetto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, ma tale posizione è alquanto dubbia.
  • Negli ordinamenti di Common Law, invece, la Forza maggiore non è un istituto giuridico, ma piuttosto un rimedio, sotto forma di clausola contrattuale, teso a limitare gli effetti della “Frustration”, istituto  rientrante tra le cause di risoluzione del contratto.

Legge applicabile al contratto

Proprio per le differenze che caratterizzano la forza maggiore nei diversi ordinamenti, è fondamentale analizzare sempre la questione in funzione della legge applicabile al contratto.

Nel caso di contratti di vendita internazionale, nel silenzio delle parti sarà applicabile la legge del Paese del venditore con la conseguenza che, se il venditore è ad esempio un’impresa italiana, risulterà applicabile la Convenzione di Vienna del 1980 e, per quanto da essa non regolamentato, dalle norme del codice civile.

L’art. 79, primo comma della Convenzione recita:

Una parte non è responsabile dell'inadempienza di uno qualsiasi dei suoi obblighi, se prova che tale inadempienza è dovuta a un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non ci si poteva ragionevolmente attendere che essa lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, che lo prevedesse o lo superasse, o che ne prevedesse o ne superasse le conseguenze”.

A rigor di logica, la soluzione migliore dovrebbe essere sempre quella di prevedere e regolare espressamente nel contratto la Forza maggiore con clausola ad hoc e, per quanto riguarda i contratti regolati dalla legge italiana, esser fatta rientrare tra le Clausole vessatorie ex art. 1341 secondo comma c.c.

Tornando al conflitto in Ucraina, le difficoltà potrebbero riguardare non tanto i contratti con controparti ucraine, colpite dalla guerra, piuttosto che russe o bielorusse (Paesi oggetto di sanzioni) - ove è pacifico che la Parte colpita possa utilizzare la Forza maggiore per giustificare il ritardo, o la sospensione della prestazione laddove previsto un termine a livello contrattuale, o addirittura la risoluzione del Contratto - quanto piuttosto i contratti dove, la parte colpita dall’evento a sua volta ha assunto degli obblighi nei confronti di un soggetto avente sede in un Paese terzo.

Esempio

Prendiamo il caso in cui un’impresa italiana che ha stipulato con impresa di un Paese terzo un contratto per la vendita di un macchinario che prevedeva, a monte, la fornitura della materia prima da una acciaieria ucraina.

Il fornitore ucraino potrà eccepire l’impossibilità ad adempiere a causa dell’evento di forza maggiore nei confronti del cliente italiano.

L’impresa italiana, a sua volta, dovrebbe sollevare la forza maggiore nei confronti del proprio cliente in quanto, a causa della guerra, non è riuscito a ottenere la materia prima necessaria alla realizzazione del bene. Sarà sempre possibile questo passaggio? Può il costruttore italiano reperire, in tempi rapidi, un nuovo fornitore di acciaio per far fronte alle proprie obbligazioni? E qualora dovesse reperirlo potrebbe invocare l’eccessiva onerosità sopravvenuta in quanto il prezzo ha subito un rialzo notevole?

Ovviamente la risposta dipende innanzitutto dalla natura della materia prima, cioè dal fatto che sia possibile reperire un fornitore alternativo o meno da altro mercato. Ricordiamo infatti che, per poter imputare l’inadempimento a una causa di forza maggiore, la parte colpita dall’evento deve dimostrare di aver compiuto (o essersi adoperata) per limitare l’impatto negativo dell’evento.

Conclusioni

Dall’inizio delle ostilità è emerso che coloro i quali, anche a seguito della pandemia, avevano prestato particolare attenzione alle clausole di forza maggiore nei contratti inserendo tra le ipotesi specifiche anche il ritardo nei trasporti o l’impossibilità di ricevere le materie prime dai proprio fornitori, sono in grado di utilizzare tale clausola notificando l’evento di forza maggiore anche nel caso di forniture verso paesi terzi non colpiti dall’evento.

Viceversa, in mancanza di una clausola ben predisposta, o addirittura in mancanza di una clausola per la forza maggiore, l’impresa venditrice risulta più esposta e la soluzione spesso dipende da un’analisi da svolgere caso per caso e che non sempre trova una risposta positiva.

Per i prossimi contratti, il consiglio è di regolamentare in maniera diversa tutte le situazioni che potrebbero rendere impossibile  la consegna o il rispetto dei tempi di consegna, l’adempimento (con conseguente risoluzione del contratto), l’eccessiva onerosità sopravvenuta con clausole ad hoc che prevedano  cosa sia possibile fare al verificarsi di specifiche ipotesi (a titolo esemplificato clausole di sospensione dei termini senza consentire immediatamente all’altra parte di poter risolvere i contratto, la previsioni di penali per i ritardi che escludano l’ulteriore risarcimento del danno, clausole di Hardship con conseguente obbligo/facoltà di revisione del prezzo ).

Alessandro Russo

Contrattualistica
Franchising internazionale "immateriale": strategia digitale per le partnership commerciali
Franchising internazionale "immateriale": strategia digitale per le partnership commerciali
Progettare il piano di internazionalizzazione dell’insegna significa rendere performante il modello di business non solo per la singola unità di vendita, ma forse ancora di più per il partner commerciale, che avrà la responsabilità di avviarne alcune e/o di sviluppare il nuovo mercato.
Giurisprudenza inglese in tema liquidated damages: questioni ricorrenti e nuove criticità
Giurisprudenza inglese in tema liquidated damages: questioni ricorrenti e nuove criticità
Il tema dei liquidated damages nei contratti internazionali continua a essere oggetto di accesi contenziosi e decisioni rilevanti rese dalle corti inglesi e in altri sistemi di common law.
Supply chain e obblighi di due diligence: nuova proposta di direttiva in materia di sostenibilità
Supply chain e obblighi di due diligence: nuova proposta di direttiva in materia di sostenibilità
Il 23 febbraio 2022 è stata pubblicata la proposta di Direttiva UE relativa al dovere di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità.
Arabia Saudita: agenzia commerciale, distribuzione e franchising
Arabia Saudita: agenzia commerciale, distribuzione e franchising
Un'azienda straniera non ha bisogno di creare una presenza stabile in Arabia Saudita allorché le sue merci sono importate per la vendita o la rivendita attraverso un distributore, un agente commerciale, o a seguito di un contratto di franchising.
Contratto con mezzi elettronici: attenzione alla terminologia da adottare sul pulsante di inoltro dell’ordine
Contratto con mezzi elettronici: attenzione alla terminologia da adottare sul pulsante di inoltro dell’ordine
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 7 aprile 2022 nella causa C-249/21, si è espressa circa l’importanza dell’espressione da utilizzare sui pulsanti di inoltro degli ordini, quando il contratto è concluso con mezzi elettronici dal consumatore.
Imposizione  unilaterale di aumenti di prezzo e ritardi nelle consegne dei fornitori: rinegoziare le clausole contrattuali
Imposizione unilaterale di aumenti di prezzo e ritardi nelle consegne dei fornitori: rinegoziare le clausole contrattuali
Le problematiche concernenti i ritardi nelle consegne da parte dei fornitori italiani o esteri determina, a cascata, problemi per le aziende che non riescono ad assemblare i propri impianti e a consegnare in base a contratti già stipulati, determinando problematiche che possono sfociare nell’applicazione di penali o nella risoluzione del contratto di vendita col cliente finale.
Nuovo Regolamento sulle intese verticali: cosa cambia per l’e-commerce?
Nuovo Regolamento sulle intese verticali: cosa cambia per l’e-commerce?
Il 10 maggio 2022 la Commissione europea ha adottato il nuovo Regolamento sulle intese verticali n. 2022/720 che sostituisce il Regolamento 2010/330 e le nuove Linee Guida sulle restrizioni verticali.
Limiti alla responsabilità del venditore nella vendita internazionale
Limiti alla responsabilità del venditore nella vendita internazionale
La vendita internazionale di beni mobili tra professionisti è regolata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili, adottata a Vienna nel 1980 (Convenzione di Vienna).
Digital Services Act: proposta di Regolamento EU sui servizi digitali
Digital Services Act: proposta di Regolamento EU sui servizi digitali
Il 23 aprile il parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa hanno raggiunto un accordo sul testo della proposta di Regolamento UE sui servizi digitali, il Digital Services Act (DSA).
Pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare
Pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare
Con D.lgs. dell’8 novembre 2021 n. 198 è stata data attuazione in Italia alla direttiva UE 2019/633 del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, che ha abrogato l’art.