Nell’ambito della vendita internazionale di impianti le problematiche più tipiche che si stanno presentando sono le seguenti:
- Impossibilità di effettuare il collaudo presso il cliente per l’impossibilità di recarsi sul posto (ad es. blocco dei voli verso il paese del cliente).
- Necessità di bloccare la propria attività produttiva.
- Imposizione da parte dell’autorità di un periodo obbligatorio di quarantena dei tecnici.
- Ripercussioni sui termini di pagamento.
Diventa importante sapere se e in che misura ci si può avvalere della clausola di “forza maggiore” inserita nei propri contratti e/o delle norme in materia dettate dalla legge applicabile.
Funzione della forza maggiore
La funzione principale della clausola di forza maggiore è quella di esonerare da responsabilità la parte che, subendo l’evento di forza maggiore, non può adempiere alla propria prestazione.
La clausola contrattuale
Innanzitutto occorre verificare se il contratto prevede un’apposita clausola di forza maggiore. In tal caso sarà decisivo il contenuto della stessa.
A questo proposito sarà importante:
- interpretare la definizione di forza maggiore fornita dalla clausola;
- individuare se si rientra nell’ipotesi di forza maggiore alla luce della definizione data;
- verificare se è disciplinato un obbligo di informare la controparte;
- verificare se la clausola disciplina le conseguenze del verificarsi di un evento di forza maggiore.
La clausola dovrà essere interpretata tenendo conto di tutte le clausole del contratto, ciò è indispensabile al fine di valutare gli effetti sugli obblighi contrattuali.
La disciplina legale: la Convenzione di Vienna
In mancanza di una clausola contrattuale si farà riferimento alla legge applicabile al contratto di vendita che può variare da Paese a Paese.
Per quanto riguarda l’Italia, la disciplina della forza maggiore sarà diversa a seconda che si tratti di vendita interna (tra contraenti stabiliti in Italia) regolata dalle norme del codice civile sull’impossibilità sopravvenuta (art. 1256 c.c.) o si tratti invece di vendita internazionale (tra contraenti stabiliti in Paesi diversi) regolata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci del 1980 (c.d. “Convenzione di Vienna” e/o “CISG”).
I requisiti della forza maggiore, disciplinata dall’art. 79 della Convenzione di Vienna, sono i seguenti:
- L’evento deve essere ragionevolmente imprevedibile (al momento della conclusione del contratto);
- L’evento deve essere fuori dal controllo della parte (indipendente dalla volontà della parte);
- L’evento deve essere tale da non consentire l’adempimento di uno qualsiasi degli obblighi del contratto (impedimento).
Non ci sono dubbi che il diffondersi dell’epidemia coronavirus costituisca un evento imprevedibile, fuori dal controllo della parte ma, affinché operi la clausola di forza maggiore, occorre verificare, caso per caso, se l’esecuzione dell’obbligazione in questione sia effettivamente impedita.
Notificazione
Laddove ricorra un evento di forza maggiore è necessario notificare alla controparte la circostanza nei termini previsti dal contratto.
Alcune clausole prevedono un termine specifico per la notifica dell’evento di forza maggiore (ad es. un termine di 15 giorni da quando si è venuti a conoscenza dell’evento).
La Convenzione di Vienna non prevede un termine fisso entro il quale notificare la clausola di forza maggiore ma prevede che l’avviso debba essere dato entro un termine ragionevole da quando la parte è venuta a conoscenza dell’impedimento e/o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’impedimento (art. 70 n.4 della Convenzione di Vienna). Nel notificare l’evento di forza maggiore, la parte dovrà altresì avvisare l’altra parte delle conseguenze dell’impossibilità di dare esecuzione alla prestazione.
Sospensione
E’ solo in casi eccezionali, ovvero quando l’evento di forza maggiore si prolunga per molto tempo (alcune clausole prevedono un periodo di 6 mesi) e/o quando la prestazione sia divenuta definitivamente impossibile, che le parti possono ricorrere al rimedio estremo della risoluzione del contratto.
Nella maggior parte dei casi, l’impossibilità di eseguire la prestazione è temporanea, conseguentemente, la prestazione (e dunque l’obbligo di eseguirla) è solo “sospesa”.
La Convenzione di Vienna chiarisce infatti che l’esonero di responsabilità produce effetto per tutta la durata dell’impedimento e che venuto meno l’impedimento, la prestazione sarà dovuta.
La situazione Covid-19 potrebbe, ad esempio, non consentire di effettuare il collaudo nei termini presso il cliente per l’impossibilità di recarsi sul posto. Occorrerà quindi invocare la forza maggiore notificando al cliente l’impossibilità. L’invocazione della clausola di forza maggiore avrà l’effetto di sospendere la prestazione con spostamento dei termini in avanti. In questo caso il venditore sarà esente da responsabilità per non aver potuto effettuare il collaudo nelle tempistiche inizialmente pattuite. Se ad es. il contratto prevede delle penali per il ritardo nell’effettuare il collaudo, il venditore dovrà essere esonerato dall’obbligo di pagamento della penale per il ritardo.
L’altra parte può sospendere la propria prestazione?
Occorre interrogarsi su come la mancata esecuzione della prestazione si ripercuota su eventuali obblighi dell’altra parte ad essa collegati. Ad es. se i termini di pagamento del contratto di vendita prevedono il pagamento di una rata al termine del collaudo, che a causa della forza maggiore non è stato effettuato, è ragionevole che il cliente possa differire il proprio obbligo di pagamento sino a quando non verrà eseguito il contratto.
In questi casi è opportuno verificare cosa prevede il contratto in merito. Ad es. la clausola standard redatta dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC) sia nella versione del 2003, sia nel modello più recedente di clausola di forza maggiore ICC 2020 pubblicato proprio in questi giorni, prevede la facoltà della controparte di sospendere le proprie obbligazioni.
La Convenzione di Vienna non disciplina espressamente tale ipotesi; conseguentemente, si dovrà valutare caso per caso alla luce dei principi generali (ad es. principio di buona fede) e/o di singole norme della Convenzione che regolano specifiche ipotesi di inadempimento e, in subordine, alla luce della legge applicabile al contratto. Ad es. qualora le parti abbiano pattuito un pagamento a mezzo lettera di credito e vi sia il rischio che la lettera di credito scada prima dell’esaurirsi dell’evento di forza maggiore, si potrà richiedere al cliente di prorogare la durata della lettera di credito, facendo riferimento al principio di buona fede (art. 7 Convenzione di Vienna).
Chi deve sopportare i costi conseguenti al verificarsi della clausola di forza maggiore?
In base ai principi generali non dovrebbe essere invocabile la forza maggiore per il semplice fatto che il venditore debba sostenere maggiori costi per la consegna della merce, salvo che vi sia un’apposita clausola contrattuale che lo preveda. La funzione della clausola di forza maggiore è infatti quella di esonerare da responsabilità la parte che, subendola, non può adempiere alla propria prestazione, ma, in linea di principio, la parte non ha diritto al risarcimento dei maggiori costi dovuti alla forza maggiore. Ad es. se, il Paese del cliente impone agli stranieri arrivati nel Paese un periodo di quarantena obbligatorio da trascorrere in tale Paese (ad es. la Corea del Sud) è probabile che, salvo che le parti abbiano pattuito diversamente, i costi di vitto e alloggio del personale del venditore siano a carico di quest’ultimo.
In conclusione, si raccomanda, per quanto riguarda i contratti in essere, di provvedere immediatamente a verificare se il contratto prevede una clausola di forza maggiore, quale ne sia la portata ed i possibili impatti dell’epidemia sull’esecuzione del contratto, onde poter gestire al meglio tale situazione.
Avv. Mariaelena Giorcelli