29 settembre 2022

Contratto con mezzi elettronici: attenzione alla terminologia da adottare sul pulsante di inoltro dell’ordine

di lettura

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 7 aprile 2022 nella causa C-249/21, si è espressa circa l’importanza dell’espressione da utilizzare sui pulsanti di inoltro degli ordini, quando il contratto è concluso con mezzi elettronici dal consumatore.

Contratto con mezzi elettronici: attenzione alla terminologia da adottare sul pulsante di inoltro dell’ordine

La Corte ha precisato che per potere essere validamente vincolato, il consumatore deve comprendere inequivocabilmente dalla sola dicitura riportata sul pulsante di inoltro dell’ordine che egli sarà tenuto a pagare non appena avrà cliccato su tale pulsante.

La vicenda

Nel caso sottoposto al vaglio della Corte UE, una società tedesca offriva in locazione le camere del proprio albergo attraverso una nota piattaforma di prenotazioni on line. Nel 2018 un consumatore consultava tale sito e, dopo aver visualizzato le camere disponibili nonché ulteriori informazioni (prezzi e servizi offerti), decideva di procedere alla prenotazione, cliccava così sul pulsante “prenoto” e dopo aver inserito i dati richiesti, cliccava sul pulsante contenente l’espressione "completa la prenotazione".

Tuttavia, alla data indicata all’atto della prenotazione il consumatore non si presentava all’hotel. La società proprietaria dell’hotel riteneva quindi di addebitargli le spese di cancellazione per l’importo di € 2.240,00. A seguito del mancato pagamento di quanto richiesto, l’albergatore adiva il giudice tedesco, nella specie il Tribunale circoscrizionale di Bottrop, al fine di recuperare l’importo che riteneva dovuto.

A sostegno della propria domanda l’albergatore sottolineava come il consumatore avesse concluso un contratto vincolante, in quanto il pulsante di prenotazione con la dicitura “completa la prenotazione” soddisfaceva, a suo dire, l’obbligo di cui all’art. 3 del codice civile tedesco (BGB), che recepisce nel diritto tedesco l’art. 8, comma 2, secondo capoverso della direttiva 2011/83 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, il quale impone che il pulsante di inoltro dell’ordine contenga la dicitura facilmente leggibile “ordine con obbligo di pagare”, o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare.

Questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio

Il giudice adito (in seguito, giudice del rinvio), avendo rilevato delle incertezze circa l’interpretazione del predetto articolo della direttiva, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia europea.

Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte UE di interpretare l’art. 8, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 2011//83, e di chiarire se, per gli ordini e-commerce, l’esistenza di un obbligo di pagamento per il consumatore si dovesse desumere soltanto dalla dicitura del pulsante di inoltro dell’ordine cliccato dal consumatore, ovvero se si potesse desumere anche dal contesto (ossia, prendendo in considerazione anche le circostanze che accompagnano il processo di inoltro di un ordine).

Decisione della Corte di giustizia

Nella sentenza in commento, dopo aver ricordato quanto previsto dall’art. 8 della direttiva 2011/83, cioè che quando un contratto è concluso con mezzi elettronici mediante un processo di inoltro di un ordine online comportante un obbligo di pagare a carico del consumatore, il professionista è tenuto ai seguenti obblighi informativi:

(i) fornire al consumatore, direttamente prima dell’inoltro dell’ordine, le informazioni essenziali relative al contratto 

(ii) informare espressamente detto consumatore che, inoltrando l’ordine, quest’ultimo è tenuto all’obbligo di pagare.

La Corte di giustizia si è soffermata sul secondo obbligo e ha osservato che dal tenore letterale dell’articolo della direttiva 2011/83 emerge che, affinché il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’ordine, il pulsante di inoltro dell’ordine o la funzione analoga devono riportare una dicitura facilmente leggibile e inequivocabile indicante che il fatto di inoltrare l’ordine implica l’obbligo, per il consumatore, di pagare il professionista. Edha aggiunto che, sebbene la norma in oggetto riporti la formulazione «ordine con obbligo di pagare», dal suo tenore letterale emerge altresì che quest’ultima formulazione ha carattere esemplificativo e che gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere che il professionista utilizzi qualsiasi altra formulazione corrispondente, a condizione che quest’ultima sia inequivocabile quanto al sorgere di tale obbligo.

Concludendo quindi che “Pertanto, nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, una normativa nazionale volta a recepire la direttiva 2011/83 non contenga, al pari della direttiva stessa, esempi precisi di formulazioni analoghe, i professionisti sono liberi di ricorrere a qualsiasi dicitura di loro scelta, purché da tale dicitura risulti inequivocabilmente che il consumatore è vincolato all’obbligo di pagare non appena attivi il pulsante di inoltro di un ordine o la funzione analoga”.

Infine la Corte, nel rispondere alla specifica questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio, ha chiarito come solo la dicitura riportata sul pulsante (o sulla funzione analoga) di invio dell’ordine debba essere presa in considerazione per determinare se la formulazione ivi presente corrisponda alla dicitura “ordine con obbligo di pagare” e tale verifica dovrà essere fatta dal giudice del rinvio. Al fine di guidare il giudice nazionale nella propria decisione, la Corte ha precisato che tale valutazione deve essere svolta tenendo in considerazione il significato che la formulazione utilizzata dal professionista ha nel linguaggio corrente, così come nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, al fine di concludere se tale formulazione possa essere necessariamente e sistematicamente associata al sorgere di un obbligo di pagare.

Conclusioni

Alla luce di quanto precede, si può quindi concludere che, se il pulsante di inoltro dell’ordine (o la funzione analoga) non riporta una dicitura che chiarisca in maniera semplice e inequivocabile che, “cliccando” il pulsante, il consumatore si sta obbligando a pagare, quest’ultimo non sarà contrattualmente vincolato e dunque il professionista non potrà pretendere il relativo pagamento.

E’ importante, quindi, che i fornitori di servizi a distanza adottino la massima prudenza e verifichino la terminologia utilizzata sulle proprie piattaforme di prenotazione on line.

Arianna Ruggieri

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