18 aprile 2016

Contratto di compravendita intra-UE preteso inesistente, nullo o annullabile e giudice competente

di lettura

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto che anche per le azioni di nullità e di accertamento negativo relative a un contratto di vendita intra-UE sia competente il giudice del luogo della consegna, in assenza di clausola di deroga del foro, ai sensi dell’art. 5, n. 1, Regolamento CE 44/2001 (ora art. 7, n. 1, Regolamento UE 1215/2012).

Contratto di compravendita intra-UE preteso inesistente, nullo o annullabile e giudice competente

Il caso

Un’impresa italiana venditrice ed una società francese acquirente hanno un accordo per la fornitura di granaglie. La società italiana inizia a eseguire una fornitura ma, terminata quella, si rifiuta di consegnare altra merce sostenendo che non c’è alcun vincolo contrattuale che la obblighi a fornire (con tutta probabilità possiamo supporre che vi fosse un accordo “aperto” e non un vero e proprio contratto che definisse i quantitativi).

A questo punto, per evitare che la società francese inizi una causa in Francia per ottenere la consegna e/o i danni causati dall’inadempimento/interruzione della fornitura, la società italiana corre davanti al Tribunale di Torino per chiedere che accerti che non c’è alcun contratto e che essa non ha alcun obbligo nei confronti della francese.

Quest’ultima, costituitasi in giudizio, eccepisce immediatamente, tra altre cose, l’incompetenza del giudice italiano a favore di quello francese, e, stando a quanto emerge dalla lettura della sentenza, le parti non avevano effettuato una scelta espressa a favore di uno specifico tribunale italiano o francese al momento della conclusione degli accordi di fornitura.

Di conseguenza il giudice competente a decidere sulla questione va determinato attraverso l’applicazione del Regolamento CE 44/2001 (applicabile ratione temporis).

Scelta del foro

Le parti avrebbero potuto decidere al momento della conclusione dell’accordo ed ai sensi del Regolamento CE 44/2001 (ora Regolamento UE 1215/2012) direttamente il tribunale a cui rivolgersi nel caso di lite, così da evitare di dover discutere in giudizio anche di quello.

Indicare il giudice italiano come l’unico che possa decidere sulle questioni derivanti da un contratto di vendita di beni concluso tra imprese con domicilio in Stati membri diversi dell’Unione Europea potrebbe essere quasi sempre molto vantaggioso per l’impresa italiana, che in caso di conflitto con la controparte straniera, costringerebbe quest’ultima a difendersi in Italia (con costi e talvolta tempi superiori).

Il metodo più semplice e più sicuro – anche se non l’unico – per effettuare tale scelta consiste nell’apporre una specifica clausola nel testo del contratto in cui viene specificato il tribunale competente, premurandosi di farla accettare alla controparte (con uno scambio scritto). Vi possono tuttavia essere numerose ragioni per cui ciò non avvenga: 

  • magari si tratta di un rapporto occasionale;
  • viene conclusa una sola vendita senza particolari formalità o le parti non giungono ad un accordo sul foro competente;
  • ancora il contraente straniero è “più forte” dell’impresa italiana e se posto di fronte al problema potrebbe imporre un giudice a lui territorialmente vicino.

Regole generali sulla giurisdizione

In assenza di scelta scritta fatta dalle parti, laddove sorga un conflitto tra soggetti domiciliati in Stati membri diversi, il giudice competente verrà individuato sulla base delle norme di diritto internazionale privato vigenti, ed in particolare oggi il Regolamento UE 1215/2012, cha ha sostituito dal 10 gennaio 2015 il Regolamento CE 44/2001.

La regola generale è quella che la causa va portata davanti al giudice dello stato della controparte (il convenuto in giudizio). Il Regolamento prevede anche delle competenze esclusive che prevalgono sempre nonché delle competenze c.d. “speciali” sulla base della materia del contendere. Ad esempio, nel caso di una compravendita tra venditore italiano e compratore francese, la controversia può essere decisa dal giudice dello Stato in cui è avvenuta o doveva avvenire la consegna del bene (regola speciale). Sarà chi inizia la causa a decidere se applicare la regola generale (giudice del domicilio del convenuto) o quella speciale.

Quindi supponendo che il luogo della consegna concordato tra le parti sia Strasburgo (FR) e che il compratore non abbia pagato il prezzo dei beni:

  • il venditore italiano potrà iniziare una causa solo di fronte al giudice francese (sia per la regola generale: domicilio del compratore; sia per la regola speciale: luogo della consegna)
  • viceversa se fosse l’acquirente francese a citare in giudizio il venditore italiano questi potrà rivolgersi sia al giudice italiano (domicilio del venditore) che al giudice francese (luogo della consegna).

Contratto inesistente, annullabile o nullo

La regola speciale vista sopra è applicabile anche nel caso in cui si voglia iniziare una causa per chiedere al giudice di dichiarare nullo il contratto di vendita? E nel caso in cui il contratto non fosse mai esistito?

Vi è stato chi ha argomentato che le regole di competenza dettate in materia contrattuale non possono trovare applicazione quando si chieda al giudice di accertare che un contratto non è mai esistito o che lo stesso non produce effetti, perché nei fatti non si rientrerebbe nella “materia contrattuale” di cui tratta il Regolamento UE 1215/2012.

Tale tesi non ha tuttavia mai convinto troppo i giudici italiani ed europei. Proprio la sentenza di Cassazione ss.uu. n. 24244/2015 da cui siamo partiti ha infatti ritenuto che:
anche le impugnative per invalidità, inefficacia, inesistenza del negozio, attengono alla «materia contrattuale», in quanto postulano una originaria, effettiva o putativa, assunzione volontaria di un obbligo, del quale tendono in vario modo e con varie formule a conseguire la caducazione”.

L’impresa italiana protagonista della vicenda si è quindi vista rigettare le domande perché non esisteva una clausola a favore del giudice italiano, la convenuta è domiciliata in Francia e il luogo di consegna indicato nell’accordo quadro (e le consegne fatte in precedenza erano state lì eseguite) era in Francia. Dunque la richiesta di accertare che non ci fosse un contratto e un obbligo a suo carico è stata respinta per incompetenza territoriale del Tribunale di Torino essendo invece competente il giudice Francese.

Conclusioni

  • La soluzione più semplice per evitare le problematiche sopra illustrate è quella di inserire nel testo del contratto quadro sottoscritto da entrambe le parti - a cui le successive forniture faranno riferimento e rinvieranno - una clausola di foro esclusivo. Una formulazione potrebbe essere di questo tipo: “Per qualsiasi controversia relativa o collegata al presente contratto sarà esclusivamente competente il Tribunale di _______ (Italia)”. Chiaramente è possibile indicare qualunque tribunale italiano.
     
  • Nel caso in cui non fosse possibile procedere come sopra, un imprenditore attento potrebbe lasciar perdere l’inserimento della clausola, magari sgradita all’altro contraente e agire invece sul luogo di consegna.
    Il contratto di compravendita che preveda che la consegna avvenga “presso la sede dell’impresa italiana, in _______ (IT)” ad esempio avrebbe come effetto secondario quello di radicare la competenza del giudice italiano, usufruendo proprio della regola “speciale” dettata dall’art. 7, n. 1, l. b del Regolamento UE 1215/2012 che abbiamo visto sopra.

Quanto sopra detto vale per i contratti conclusi tra soggetti che abbiano domicilio all’interno di Stati membri dell’Unione Europea, per le operazioni extra-UE le regole sono diverse.

Avv. Cristina Martinetti
Dott. Hidalgo Brovida 

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