Per stabilire se un determinato soggetto agisca in qualità di agente occorre, pertanto, verificare se le azioni poste in essere da quest’ultimo risultino o meno vincolanti per il preponente.
La creazione del rapporto di agenzia non richiede la sottoscrizione di alcun contratto tra le parti; è sufficiente, infatti, che una persona agisca in nome e per conto di un’altra e che quest’ultima “ratifichi” tale comportamento. Il conferimento dell’autorità riconosciuta dal preponente all’agente può avvenire in maniera esplicita (oralmente oppure per iscritto) oppure implicita (desunta dalle circostanze del caso concreto).
Di regola, ogni agente è dotato del potere di compiere qualunque atto ritenuto necessario per tutelare gli interessi del preponente; non è, tuttavia, consentito all’agente compiere atti illeciti, violare i limiti imposti alla sua autorità, o i poteri attribuiti al preponente.
Doveri a carico dell’agente
Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente in conformità alle istruzioni da quest’ultimo ricevute, o, in assenza di specifiche istruzioni, secondo gli usi in vigore nel settore. Nell’esecuzione dell’incarico l’agente è tenuto a:
- agire con la stessa cura e con la stessa abilità normalmente impiegate da coloro che operano in quello specifico settore;
- rendicontare il preponente ogni qualvolta espressamente richiesto, fornendo, se del caso, l’opportuna documentazione;
- utilizzare, in caso di difficoltà, la massima diligenza nel tentativo di tenersi in contatto con il preponente e di comunicare con lui;
- versare prontamente al preponente ogni somma ricevuta nell’esercizio delle sue funzioni;
- non divulgare le informazioni a carattere confidenziale ricevute dal preponente nel corso del rapporto e a non utilizzarle a proprio vantaggio o a svantaggio del preponente;
- informare prontamente il preponente di eventuali guadagni straordinari realizzati nel corso dell’attività svolta in nome e per conto del preponente;
- mantenere strettamente separati i propri interessi da quelli del preponente.
L’agente non può delegare la sua autorità ad un sub-agente.
Diritti dell’Agente
- L’agente ha diritto a conservare nella sua disponibilità qualunque somma ricevuta per conto e in nome del preponente nel corso dello svolgimento della sua attività di rappresentanza;
- l’agente ha diritto a ricevere adeguata retribuzione;
- diritto di riservato dominio: salvo diversa disposizione contrattuale, l’agente ha diritto di trattenere beni, documenti e altri oggetti di proprietà del preponente a garanzia di quanto gli è dovuto;
- in caso di acquisto di beni per conto del preponente, l’agente ha diritto di bloccare la merce durante il suo trasferimento, qualora il preponente risulti insolvente.
Doveri a carico del Preponente
- Il preponente è tenuto ad indennizzare l’agente per eventuali danni causati a terzi in conseguenza di atti compiuti in buona fede dall’agente nell’esercizio della sua attività di rappresentanza;
- il preponente è tenuto a risarcire l’agente per gli eventuali danni da questo subìti a causa della negligenza ed imperizia del preponente;
- il preponente è tenuto a riconoscere al proprio agente le provvigioni e qualunque altra somma concordata.
- i doveri appena elencati non possono essere derogati tramite apposite disposizioni contrattuali.
Diritti del Preponente
- Il preponente ha diritto di rifiutare eventuali affari proposti dall’agente;
- il preponente ha diritto di rivendicare tutti gli eventuali vantaggi derivanti dall’attività svolta dall’agente;
- il preponente ha diritto di ottenere il risarcimento di eventuali danni subìti a causa della negligenza o imperizia del proprio agente;
- il preponente ha diritto di contestare eventuali richieste di indennizzo da parte dell’agente.
Risoluzione del Rapporto
Ai sensi dell’articolo 201 della legge sui Contratti, il rapporto di agenzia si intende risolto in presenza delle seguenti circostanze:
- accordo stipulato tra le parti;
- revoca del potere di rappresentanza da parte del preponente;
- rinuncia espressa da parte dell’agente;
- raggiungimento dell’obiettivo prefissato nel contratto;
- morte o sopravvenuta incapacità di una delle parti;
- fallimento del preponente.
Il Diritto dell’Agente all’indennità
L’articolo 222 della Legge sui Contratti stabilisce, in particolare, che “il preponente è tenuto a riconoscere all’agente una somma, a titolo di indennizzo, per gli eventuali pregiudizi subìti in conseguenza degli atti leciti posti in essere nell’esercizio dei poteri conferitigli dal preponente”.
L’articolo 223 prosegue prevedendo, altresì, come il “dovere a carico del preponente di riconoscere un’indennità all’agente, sorga anche qualora questi, agendo in buona fede, abbia causato danni a terzi”.
In virtù del principio contenuto nell’articolo 222, secondo la normativa indiana si configura, pertanto, un contratto implicito tra preponente ed agente, ai sensi del quale, il preponente è chiamato ad indennizzare l’agente per tutte le eventuali perdite subìte e gli ulteriori pregiudizi derivanti dalla realizzazione di atti leciti compiuti nell’esercizio dei poteri, espressamente, conferitigli.
Il carattere della liceità degli atti compiuti dall’agente è, dunque, elemento chiave per rendere esigibile ogni eventuale richiesta di indennità. A questo riguardo, la giurisprudenza indiana ha stabilito come all’agente possa essere riconosciuta un’indennità anche con riferimento a contratti nulli, purché non illeciti, sottoscritti dall’agente nell’esercizio dei poteri conferitigli.
L’articolo 223 introduce un’ulteriore elemento tra le condizioni previste per la richiesta di indennità: la buona fede. L’agente deve, cioè, aver agito nella piena convinzione della liceità dei propri atti o, comunque, senza la consapevolezza che tali atti potessero risultare illeciti. In presenza di tali circostanze, l’agente ha, quindi, diritto ad essere indennizzato per gli atti realizzati in buona fede anche qualora questi abbiano causato dei danni a terzi.
Il diritto all’indennità consente, inoltre, all’agente di ottenere il pagamento delle provvigioni ed il rimborso di tutte le spese sostenute per conto del preponente.
La Corte Suprema indiana, in una significativa pronuncia, ha confermato il carattere accessorio di tale diritto rispetto al contratto stipulato dall’agente per conto del preponente; tale diritto non potrà, pertanto, essere in alcun modo compromesso neppure in presenza di cause che rendano il contratto stipulato per conto del preponente non tutelabile in giudizio.
Nel caso di revoca dei poteri conferiti all’agente da parte del preponente, l’agente ha, comunque, diritto a percepire le provvigioni maturate sino alla data della revoca e tutte le eventuali somme ancora dovute in base agli accordi intercorsi tra le parti.
Diritto dell’Agente al risarcimento dei danni
La normativa che disciplina il diritto al risarcimento dei danni subìti a seguito della risoluzione del contratto di agenzia è contenuta, rispettivamente, negli articoli 205, 206 e 225 della Legge sui Contratti. Ai sensi di tali disposizioni, l’obbligo di provvedere al risarcimento dei danni a carico del preponente insorge:
- quando il contratto di agenzia sia stato risolto senza giusta causa;
- nel caso in cui il preponente abbia omesso di fornire adeguato preavviso;
- qualora l’agente abbia subìto un danno a causa della negligenza o dell’imperizia del preponente.
Secondo la giurisprudenza esistente in materia si può ragionevolmente affermare come le seguenti circostanze possano costituire giusta causa di risoluzione del contratto di agenzia:
- perdita di reputazione da parte dell’agente;
- incapacità sopravvenuta, sia fisica che mentale, dell’agente;
- cattiva condotta dell’agente, tale da giustificare il suo licenziamento;
- corruzione.
Per quanto riguarda poi l’obbligo previsto a carico del preponente di informare, preventivamente, l’agente della volontà di interrompere il rapporto, occorre sottolineare come non esista una disposizione normativa in grado di fornire una definizione oggettiva ed assoluta del carattere “ragionevole” del preavviso. Tale valutazione verrà, pertanto, effettuata, di volta in volta, dal giudice sulla base delle circostanze del caso concreto. Vale la pena sottolineare, in proposito, come una eventuale clausola contrattuale, che riconosca ad una sola delle parti il diritto di risolvere, unilateralmente, il contratto, sia da ritenersi a tutti gli effetti illecita.
Secondo quanto stabilito ai sensi dell’articolo 225, il preponente è, altresì, responsabile nei confronti dell’agente per i danni, eventualmente, subìti da quest’ultimo a causa della negligenza o imperizia del preponente. Il diritto al risarcimento comporta, tuttavia, l’obbligo a carico dell’agente di dimostrare:
- di aver subìto un danno;
- che tale danno è diretta conseguenza del comportamento negligente o, comunque, imprudente del preponente.
In ogni caso, l’agente non ha diritto ad ottenere alcun risarcimento, qualora il preponente sia in grado di dimostrare come le conseguenze derivanti dal proprio comportamento colposo o imprudente avrebbero in ogni caso potuto essere facilmente evitate se solo l’agente avesse adottato misure adeguate (idonee- appropriate), oppure nel caso in cui il danno sia direttamente correlato alla natura dell’incarico svolto dall’agente.
La Legge sui Contratti riconosce all’agente anche il diritto di detenere legalmente i beni di proprietà del preponente. L’agente è autorizzato, in assenza di diversa disposizione contrattuale, a conservare nella sua disponibilità qualunque bene ricevuto dal preponente ed appartenente a quest’ultimo, sia esso mobile o immobile, sino a quando non abbia ottenuto il completo pagamento delle provvigioni dovute o non sia stato rimborsato interamente delle spese effettuate per conto del preponente.
Vale la pena, tuttavia, sottolineare come tale diritto non consenta all’agente, nel tentativo di ottenere soddisfazione, di vendere o disporre altrimenti dei beni di proprietà del preponente, senza il suo preventivo consenso.
Ai sensi dell’Indian Limitation Act, emanato nel 1963, l’agente ha, di regola, 3 anni per poter agire giudizialmente nei confronti del preponente ed ottenere il rimborso delle spese effettuate per conto di quest’ultimo; il termine decorre dal momento in cui il pagamento è stato effettuato. Il medesimo termine trova applicazione in riferimento ad azioni volte ad ottenere il riconoscimento di eventuali somme a titolo di indennità e decorre dal momento in cui tale diritto è insorto.
Non esiste alcuna legge o norma in India, che consenta di stabilire la misura dei danni da riconoscere all’agente, in caso di risoluzione anticipata del contratto. In assenza di espressa disposizione contrattuale, pertanto, i tribunali indiani si affidano, di regola, a quanto stabilito in materia dalle norme che disciplinano le altre tipologie contrattuali.
Un criterio comunemente adottato per il calcolo del risarcimento dovuto all’agente prende in esame le somme che l’agente avrebbe guadagnato, qualora il contratto non fosse stato risolto.
Avv. Stefano Linares