Può essere anzitutto utile sintetizzare i punti essenziali della disciplina vigente negli Emirati in tema di agenzia e distribuzione:
- sebbene nella sostanza vi siano notevoli differenze fra i due tipi di contratto, la Legge sull’Agenzia non distingue tra contratto di agenzia e contratto di distribuzione (che sono quindi disciplinati unitariamente)
- i contratti di agenzia e di distribuzione in esclusiva devono essere registrati presso il Registro delle Agenzie Commerciali affinché sia applicabile la legge sull’Agenzia
- gli stranieri, persone fisiche o giuridiche, non possono rivestire la qualità di agente/distributore negli Emirati
- l’Agente registrato ha diritto alla provvigione su tutte le vendite del prodotto nel territorio previsto nel contratto ed ha diritto di impedire l’importazione parallela di tali prodotti
- il contratto di agenzia registrato può essere sciolto solo per mutuo consenso di entrambe le parti, salvo il diritto del preponente di risolvere il contratto per un grave inadempimento dell’agente
- non solo l’agente ma anche il preponente ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni per inadempimento dell’altra parte.
La legge sul contratto di agenzia n. 18 del 1981, così come modificata dalla legge federale n. 14 del 1988, dalla legge federale n. 13 del 2006 e dalla legge federale n. 2 del 2010 (La legge sull’Agenzia) disciplina la nomina di agenti commerciali, rappresentati di vendita e distributori negli Emirati Arabi Uniti.
L’Art. 1 della Legge sull’Agenzia definisce l’agenzia commerciale come “la rappresentanza del preponente da parte dell’agente per distribuire, vendere, mostrare, offrire un bene o un servizio all’interno dello stato dietro il pagamento di una commissione o di un profitto”.
In base all’art. 2, gli stranieri non sono ammessi a rivestire il ruolo di agenti, poiché tale ruolo può essere ricoperto solo da cittadini emiratini o società interamente possedute da emiratini.
Di norma, una società straniera che vuole vendere o distribuire i suoi prodotti o servizi sul territorio emiratino stipula un contratto di agenzia con un agente locale in via esclusiva.
Tali contratti devono essere registrati presso il Registro delle Agenzie Commerciali per consentire l’applicazione della Legge sull’Agenzia. Dato che tale legge protegge l’agente, è difficile che un agente non registri il contratto di agenzia. Al riguardo si segnala che per essere registrato il contratto deve essere in lingua araba e la firma delle parti autenticata da Notaio.
Ne deriva che una volta registrato il contratto, l’agente assume un vero e proprio monopolio nella vendita e distribuzione del bene o servizio sul territorio di sua competenza, il che inevitabilmente incide anche sul prezzo di tale bene o servizio.
Va peraltro detto che proprio per evitare un danno al consumatore, il legislatore emiratino ha previsto però alcune eccezioni a tale disciplina in relazione a beni di prima necessità, per lo più alimentari (riso, acqua, carne, sale, olio da cucina, detersivi, etc.).
Per poter essere registrato, il contratto deve prevedere che l’agente abbia diritto di vendita in esclusiva almeno in uno dei sette emirati del prodotto/servizio che deve essere specificato al momento della registrazione (e che deve corrispondere al certificato depositato presso il Ministero dell’Economia).
Il preponente può quindi nominare diversi agenti nei diversi emirati, ciascuno con l’esclusiva di vendita del prodotto nel singolo emirato.
In base all’art.3 della Legge sull’Agenzia, solo l’agente registrato ha diritto di ricevere una commissione per la vendita dei prodotti sul suo territorio.
L’art. 7 della legge stabilisce che l’agente ha quindi diritto ad una commissione per qualsiasi vendita del prodotto “registrato” operata sul territorio di sua competenza, anche se la stessa non dipende dalla sua attività promozionale (si pensi all’ipotesi di vendita diretta da parte del preponente).
In base a quanto statuito nella sentenza n. 97 del 2008 della Corte di Cassazione di Dubai, il preponente è tenuto a rispettare l’esclusiva a favore dell’agente e non può nominare più agenti per lo stesso prodotto nel medesimo territorio e non può vendere direttamente al cliente o all’altro agente. In tal caso, l’agente registrato ha comunque diritto di ricevere la commissione per le vendite prodotte anche senza il suo intervento.
In relazione ai prodotti, l’art. 23 della Legge sull’Agenzia chiaramente stabilisce che solo gli agenti registrati possono importare i prodotti descritti nel contratto e nel certificato di registrazione. Pertanto, le importazioni richieste da altri agenti non autorizzati possono essere bloccate in dogana dall’agente registrato.
Grave inadempimento e risoluzione del contratto
Il contratto di agenzia può essere sciolto solo con il consenso di entrambe le parti, ma il preponente ha il diritto di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento da parte dell’agente.
La legge sull’Agenzia non fornisce però una definizione di “grave inadempimento”. Sul punto la giurisprudenza ha assunto una posizione molto rigida, favorevole all’agente, per cui il preponente deve fornire prove rigorose e convincenti per ottenere la risoluzione del contratto di agenzia.
Inoltre, in base a recenti sentenze della Corte di Cassazione di Dubai, si prevede che il contratto di agenzia, anche se originariamente concluso per un periodo di tempo determinato, si rinnova comunque automaticamente a meno che non “de-registrato” a seguito di un accordo tra le parti.
In pratica, il solo fatto che il certificato di agenzia sia registrato presso il registro delle Agenzie commerciali, anche se il contratto di agenzia risulta apparentemente scaduto, viene interpretato come prova che il rapporto di agenzia è invece ancora in essere.
Del resto, l’art. 8 impone al preponente di rinnovare il contratto di agenzia per un periodo di tempo indeterminato, anche se il contratto prevede invece un termine di durata.
Per poter chiedere la “de-registrazione” del certificato di agenzia (e quindi la risoluzione del contratto), il preponente deve depositare una domanda al Comitato delle Agenzie (organo deputato di decidere le controversie in materia di agenzia) per dimostrare anzitutto il grave inadempimento dell’agente.
Storicamente il Comitato delle Agenzie ha quasi sempre espresso decisioni favorevoli agli agenti, respingendo le richieste del preponente di terminare il contratto.
Tutele del preponente
Di norma i preponenti cercano di tutelarsi inserendo nel contratto di agenzia, per esempio:
- clausole che pongono a carico dell’agente dei minimi di vendita
- previsioni che stabiliscano il diritto di risolvere il contratto qualora tali risultati non siano raggiunti dall’agente.
Sennonché, anche di fronte a clausole così strutturate ed a prove certe circa la scarsa produttività dell’agente, il Comitato è stato in passato comunque restio a riconoscere il diritto del preponente di risolvere il contratto.
Altrimenti, laddove ha riconosciuto tale diritto, ha comunque condannato il preponente a pagare ingenti danni a favore dell’agente estromesso dal rapporto.
Ne consegue che risolvere il contratto di agenzia è un’operazione complessa e molto costosa. Il che induce i preponenti stranieri a cercare di stipulare contratti di agenzia non in esclusiva o non registrati, per cercare di non rendere applicabile la Legge sull’Agenzia.
Come già scritto, le controversie relative ai contratti di agenzia registrati sono anzitutto sottoposte all’esame del Comitato per le Agenzie istituito presso il Ministero dell’Economia, come stabilito dall’Art. 28 della Legge sull’Agenzia. Le decisioni del Comitato possono però essere sempre appellate davanti al Tribunale, come riconosciuto dall’art. 6 della Legge.
Nel 2010 venne introdotta una modifica alla Legge dell’Agenzia che consentiva la stipula di contratti di agenzia a tempo determinato. Sennonché tale modifica è stata poi abolita con la reintroduzione della previsione che vieta l’interruzione unilaterale del contratto di agenzia, anche se è a tempo determinato (con ciò sancendo il suo rinnovo automatico).
Inoltre, non è ammesso chiedere la de-registrazione del nome dell’agente e la nomina di un nuovo agente a meno che non vi sia un accordo con il precedente agente ovvero un provvedimento del Comitato o del Tribunale che autorizzi tale modifica.
Va però detto che alcune recenti modifiche della Legge sull’Agenzia hanno riconosciuto anche al preponente il diritto di chiedere il risarcimento dei danni all’agente qualora lo stesso non abbia adempiuto correttamente ai suoi obblighi contrattuali.
In questo modo, gli agenti dovranno ora comportarsi in modo più attento rispetto al passato, quando potevano contare su una sorta di impunità allorché non operavano al meglio nell’interesse del preponente. Peraltro, non si può ancora prevedere come questa disposizione verrà concretamente interpretata dal Comitato e dal Tribunale.
Avv. Stefano Meani