24 maggio 2022

Contratti con controparti aventi sede in territorio russo o bielorusso

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Confindustria ha pubblicato alcuni consigli sui principali profili da considerare nella stipula di contratti internazionali con controparti aventi sede in territorio russo, bielorusso o in territori limitrofi.

Contratti con controparti aventi sede in territorio russo o bielorusso

Sebbene l’adozione di provvedimenti che impediscano l’esecuzione delle prestazioni contrattuali integri, in via generale, una causa di forza maggiore che esonera da responsabilità la parte inadempiente, nell’attuale contesto, il sopravvenire di nuove misure restrittive legate allo scontro Russia-Ucraina potrebbe non costituire più una circostanza imprevedibile dalle parti.

Con l’avviso 2022/C 145 I/01 la Commissione Ue indica di subordinare la stipula del contratto al rilascio da parte della controparte di una dichiarazione in cui garantisce di non aver violato alcuna disposizione restrittiva internazionale e di non controllare o essere controllato e/o amministrato e/o rappresentato da un soggetto sanzionato.

Sanction clause

Per non incorrere in incertezze e responsabilità, il Vademecum  suggerisce di inserire nei contratti non ancora conclusi apposite clausole (sanction clauses) volte a regolare, in via autonoma e a prescindere dalle singole leggi nazionali, le possibili conseguenze sul rapporto derivanti dall’adozione di sanzioni internazionali.

Nella sanction clause è utile adottare una definizione ampia di misure restrittive disposte in correlazione alla crisi russo-ucraina, sia in relazione al loro oggetto, sia in relazione alle autorità competenti ad adottarle.

Il sopravvenire di una misura idonea a incidere sull’esecuzione del contratto potrebbe comportare l’immediata risoluzione, la temporanea sospensione degli obblighi e degli impegni contrattuali, o la novazione del contratto stesso. Occorre individuare il rimedio che meglio si adatta al caso specifico.

  • In caso di risoluzione del contratto, si suggerisce di disciplinare nella sanction clause l’imputazione dei costi sostenuti in esecuzione del contratto risolto.
  • In caso di sospensione degli obblighi contrattuali è bene valutare l’opportunità, eventualmente disciplinandola nella sanction clause, di impegnare la controparte a rivedere, al momento in cui la prestazione potrà nuovamente essere eseguita, i termini e le condizioni del rapporto, nel caso in cui la variazione delle condizioni di mercato  e/o l’aumento dei prezzi delle materie prime, o della manodopera, determinino un certo aumento dei costi di produzione.
  • Per la novazione, si suggerisce di precisare nella sanction clause che i nuovi accordi saranno comunque subordinati all’assenza di cause ostative e al rispetto della disciplina restrittiva al tempo vigente.

Al fine di rendere certo il diritto che regola l’operazione commerciale, si suggerisce di indicare espressamente nel contratto la legge ad esso applicabile, avendo cura di prevedere i rimedi eventualmente applicabili in caso di controversia (es. arbitrato, mediazione) e il giudice competente a risolverla.

Oltre a queste indicazioni di carattere generale, è necessaria una attenta valutazione del singolo caso e delle specifiche circostanze: enti controllanti e/o controllati, soci, amministratori, sedi; tipologia del contratto (compravendita, distribuzione, appalto) e  della commessa (merce/servizio standard o personalizzato); la durata; condizioni e modalità di pagamento, valore dell’operazione commerciale.

Fonte: Confindustria - VADEMECUM per la stipula di nuovi contratti internazionali con controparti aventi sede in territorio russo, bielorusso o in territori limitrofi

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