27 novembre 2012

Condizioni generali di vendita negli USA (parte II)

di lettura

Le condizioni generali di vendita esprimono le regole di vendita dei prodotti provenienti da una determinata azienda. Ecco alcune indicazioni utili a chi opera nel mercato statunitense.

Le condizioni generali di vendita negli USA possono essere valide di per sé anche senza  formale accettazione per iscritto e con doppia sottoscrizione in alcuni casi, come previsto nell’ordinamento italiano.

Naturalmente dovranno essere osservate alcune regole di “pubblicità” (come ad esempio la collocazione delle stesse nel sito web del venditore ) in conformità alle previsioni statunitensi applicabili.

Accettazione da parte dei compratori

La clausola introduttiva, generalmente,  introduce l’obbligo dei compratori, unitamente all’invio di ordinativi di merce, di accettazione delle condizione di vendita dell’azienda venditrice anche con prevalenza  rispetto ad analoghe disposizioni eventualmente previste dall’acquirente.

Naturalmente il venditore, come già accennato, dovrà farsi premura di rendere note le condizioni generali nelle forme più appropriate sulla base della normativa in essere che potrebbe variare da Stato a Stato ma che, tendenzialmente, ha assunto recentemente una configurazione uniforme.

Accettazione da parte del venditore

Potrebbe rivelarsi utile specificare che gli ordini provenienti dagli acquirenti richiedono l’accettazione del venditore, in tutto o in parte, prima di vincolare quest’ultimo, indicando in che modo tale consenso dovrà essere prestato.
Le modalità possono variare dalla formale conferma d’ordine alla semplice sottoscrizione di assenso apposta da un funzionario del venditore a ciò autorizzato.

Se vi sono importi minimi al di sotto dei quali il venditore non è disposto a vendere dovranno essere precisati.

Prezzo di vendita

Dovranno essere indicati i criteri di determinazione del prezzo o più semplicemente il prezzo dei vari prodotti con rinvio normalmente alla apposita lista prodotti con evidenza anche nel sito web del venditore.

Consegna della merce e rischi connessi

Sarà opportuno indicare con quali modalità la merce dovrà pervenire nella disponibilità del compratore e pertanto, fra l’altro, adottare uno o più degli “Incoterms” riconosciuti dalla Camera di commercio internazionale (ICC).

Nondimeno, si osserva che negli USA non sempre le sigle dei diversi “Incoterms” adottate dalla ICC corrispondono al contenuto ivi previsto e pertanto appare prudente condurre una ulteriore verifica con riferimento alla specifica prassi commerciale statunitense.

Parimenti,  sarà utile esporre le indicazioni atte a identificare le tipologie di imballaggio che saranno utilizzate con l’avvertenza che eventuali imballaggi di natura diversa dovranno essere concordati  separatamente previa espressa accettazione del venditore.

Data di consegna

Potrebbe rivelarsi di interesse precisare che eventuali date di consegna della merce contemplate nei documenti del venditore non hanno carattere essenziale e che pertanto la mancata osservanza di tali termini non comporterà responsabilità alcuna a carico del venditore, salvo patti diversi.

Termini di pagamento

La cautela di ordine generale è  la disposizione con la quale il pagamento della merce dovrà essere accreditato presso l’istituto del venditore entro la data indicata nelle fatture.

Per il caso di ritardato o mancato pagamento,  è consigliabile prevedere la facoltà del venditore di sospendere le consegne di merce o anche di ritenere risolto il contratto per inadempimento imputabile ad esclusiva responsabilità del compratore salvo il diritto ad agire nelle competenti sedi per il recupero del dovuto e dei danni.

Sarebbe utile, inoltre, disciplinare il regime degli interessi per ritardato pagamento poiché negli USA non vi è in essere una normativa specifica.

Garanzia

Negli USA  (a differenza di quanto previsto in Italia) è possibile escludere in sede contrattuale, in tutto o in parte, le varie forme di garanzia disciplinate a beneficio del compratore. Tale esclusione, anche parziale, dovrà essere evidenziata con una forma particolare (normalmente a lettere maiuscole).

L’adozione di tale forma specifica vale anche, in generale, per tutte le clausole che comportano a carico del compratore particolari oneri o obbligazioni o che attribuiscono al venditore particolari esoneri da responsabilità, come in questo caso.

Questa clausola, in considerazione della ampia autonomia contrattuale concessa alle parti va redatta con molta diligenza prestando attenzione a regolamentare in modo chiaro gli obblighi del venditore nei vari casi di merce difettosa o di sostituzione di prodotti o pezzi di ricambio solo per citare alcune esemplificazioni più comuni.

Una accurata previsione contrattuale di tutte le possibili casistiche pratiche vale a scongiurare indesiderati e costosi contenziosi dinanzi alle competenti autorità.

1 Contestazioni afferenti la merce

Poiché negli USA non vi sono in essere, in linea generale,  disposizioni attinenti i termini di contestazione da parte del compratore della merce ricevuta dal venditore appare utile che quest’ultimo provveda esso stesso in tal senso.

Nella descritta situazione la fissazione di termini precisi (ad esempio entro 15 dal ricevimento per i vizi apparenti)  potrebbe evitare al venditore contestazioni tardive e spesso anche pretestuose.

2 Responsabilità del venditore nei riguardi degli utilizzatori/consumatori

Il tema in oggetto assume particolare rilevanza in considerazione della normativa assunta dalla  common law statunitense a tutela dei consumatori/ utilizzatori dei prodotti immessi nel commercio dal venditore.

Sono noti alcuni casi più eclatanti che hanno coinvolto l’industria del tabacco piuttosto che una nota catena alimentare (solo per indicarne alcuni fra i tanti): nel primo caso per non avere sufficientemente edotto il pubblico sui rischi del fumo e nell’altro per non avere adeguatamente informato il consumatore sulle probabilità di aumento di peso che l’assunzione di determinati cibi poteva comportare.

In tale contesto, il venditore dovrà avere cura di porre in essere, anche nelle condizioni generali di vendita, una dettagliata disposizione contenente tutte le “warnings and instructions” applicabili o semplicemente ritenute opportune sulla base della casistica di settore.

Tali previsioni debbono essere studiate caso per caso sulla base delle varie normative e regole di condotta che interessano il settore merceologico del venditore e sono dirette ad esplicitare tutte le possibili modalità d’uso che possono generare danni a coloro che ne fanno uso e/o consumo.

Inutile dire che, una diligente predisposizione di quanto in oggetto vale, molto spesso, a prevenire contenziosi che potrebbero rivelarsi molto costosi per il venditore se si tiene conto che quest’ultimo, in alcuni casi più gravi, potrebbe essere tenuto a rimborsare al danneggiato anche somme ingenti “a titolo di penale” in aggiunta al danno effettivamente arrecato.

3 Risoluzione del contatto

In linea generale debbono essere previsti i casi che autorizzano il venditore a ritenere risolto il contratto senza responsabilità da parte di quest’ultimo anche quando ciò non dipenda da condotta imputabile al compratore.

La causa di risoluzione poterebbe derivare ad esempio da oggettive difficoltà del venditore a munirsi delle materie prime necessarie alla fabbricazione dei prodotti solo per citare un esempio fra i tanti.

Inoltre,  tale facoltà dovrà essere prevista nei casi di forza maggiore non riconducibili a colpa o negligenza del venditore.

4 Giurisdizione e costi connessi con eventuali contenziosi

Potrebbe essere utile stabilire, nel caso di lite, la competenza della autorità giudiziaria dello Stato ove ha sede il venditore. Se si considera che gli Stati sono 50 ciò può generare indubbi vantaggi.

Inoltre, poiché negli USA non si applica, normalmente, il principio processuale della soccombenza con riferimento alle spese processuali dovrebbe essere inserita una clausola che prevede che tali spese siano a carico del compratore anche per quanto riguarda i costi legali sostenuti dal venditore.

Inutile dire che tale disposizione potrebbe determinare un notevole risparmio di costi nei casi nei quali il giudizio non abbia origine da una responsabilità imputabile al solo venditore.

Avv. Maurizio Gardenal

Contrattualistica
Clausola No re-export to Russia
10 aprile 2024 Clausola No re-export to Russia
ll XII pacchetto di sanzioni verso la Russia stabilisce che, dal 20 marzo 2024, all’atto dell’esportazione di determinati beni o tecnologie, l’esportatore è tenuto a vietare per contratto la riesportazione di questi ultimi in Russia (articolo 12, octies).
Ordinanza Cassazione 11346/2023: clausole Ex Works determinanti per la giurisdizione
18 settembre 2023 Ordinanza Cassazione 11346/2023: clausole Ex Works determinanti per la giurisdizione
La sentenza pubblicata il 2 maggio 2023 afferma che la scelta di un termine di resa Incoterms® che preveda la consegna dei beni in Italia (ad esempio EXW), ove accettata dall’acquirente, è determinante per radicare la giurisdizione davanti al giudice italiano.
Emirati Arabi Uniti: nuova legge sulle agenzie commerciali
13 settembre 2023 Emirati Arabi Uniti: nuova legge sulle agenzie commerciali
La Legge Federale n. 23 del 2022 sulle agenzie commerciali - che introduce importanti cambiamenti al regime delle agenzie commerciali degli Emirati Arabi Uniti - è entrata in vigore il 15 giugno 2023.
Sanzioni contro la Russia: suggerimenti contrattuali
21 luglio 2023 Sanzioni contro la Russia: suggerimenti contrattuali
Come gestire il rapporto contrattuale dal punto di vista dell’esportatore italiano a fronte del continuo inasprimento delle misure restrittive e delle sanzioni contro la Russia?
L’Italia attua la direttiva Omnibus: D.Lgs n. 26 del 7 marzo 2023
13 giugno 2023 L’Italia attua la direttiva Omnibus: D.Lgs n. 26 del 7 marzo 2023
Il 18 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta il D.lgs n. 26 del 7 marzo 2023 che dà attuazione alla direttiva UE Omnibus volta a migliorare e modernizzare le norme a tutela dei consumatori.
Sentenza Corte di giustizia europea 13 ottobre 2022: subagente e indennità fine rapporto
13 giugno 2023 Sentenza Corte di giustizia europea 13 ottobre 2022: subagente e indennità fine rapporto
Nel procedimento C-593/21, NY c. Herios Sarl la Corte di giustizia europea ha deciso in merito al diritto di un subagente di ricevere l'indennità di fine rapporto dal suo preponente.
Novità in arrivo per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
15 maggio 2023 Novità in arrivo per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
Con il Decreto Legislativo 2 marzo 2023 n.19, il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/2121 che modifica la Direttiva UE 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Vendite Italia-Germania di prodotti tessili: tre criticità
11 aprile 2023 Vendite Italia-Germania di prodotti tessili: tre criticità
Le esportazioni delle imprese tessili italiane in Germania spesso sottendono contratti di vendita conclusi con imprese acquirenti con sede in quel Paese. Purtroppo, in alcuni casi, sorgono controversie che vengono sottoposte al giudice.
Franchising internazionale immateriale: strategia digitale per le partnership commerciali
13 marzo 2023 Franchising internazionale immateriale: strategia digitale per le partnership commerciali
Progettare il piano di internazionalizzazione dell’insegna significa innanzitutto rendere performante il modello di business non solo per la singola unità di vendita, ma forse ancora di più, per il partner commerciale che avrà la responsabilità di avviarne alcune e/o di sviluppare il nuovo mercato.
Giurisprudenza inglese in tema liquidated damages: questioni ricorrenti e nuove criticità
24 febbraio 2023 Giurisprudenza inglese in tema liquidated damages: questioni ricorrenti e nuove criticità
Il tema dei liquidated damages nei contratti internazionali continua a essere oggetto di accesi contenziosi e decisioni rilevanti rese dalle corti inglesi e in altri sistemi di common law.