La vendita e la fornitura internazionale rappresentano una parte significativa (spesso il vero core business) nella manifattura di prodotti meccanici ed elettronici, e le condizioni generali predisposte da Orgalime - Federazione Europea che rappresenta 34 associazioni di aziende della meccanica, elettromeccanica, elettronica e articoli in metallo di 22 paesi europei - sono da tempo uno strumento contrattuale di grande rilievo, poiché costituiscono un insieme di pattuizioni flessibili concepite per essere quanto più possibile equilibrate nei rapporti internazionali tra fornitore/venditore ed acquirente.
Le CG Orgalime bilanciano, al contempo, due esigenze opposte:
- consentono al venditore di ridimensionare l’ammontare complessivo del risarcimento dovuto in caso di ritardo o inadempimento (salvo il caso di condotta gravemente negligente)
- offrono al compratore certezza con riguardo ai termini entro i quali la consegna va eseguita, la disciplina applicabile in caso di vizio del prodotto e la responsabilità per gli eventuali danni.
La prima edizione delle Condizioni Generali Orgalime per i contratti di vendita (contrassegnata dalla sigla S 1992) è stata adottata nel 1992, ed ha avuto larghissima diffusione. Una prima revisione è stata realizzata con le S 2000, e l’anno appena trascorso ha visto l’adozione della nuova edizione, contrassegnata con la sigla S 2012.
Modifiche introdotte nell’edizione 2012
Il Gruppo di lavoro della Commissione Affari Legali di Orgalime, avendo preso atto del fatto che le CG Orgalime hanno ormai raggiunto un elevato grado di impiego e conoscenza da parte degli operatori, ha ritenuto opportuno introdurre solo alcune limitate modifiche per tener conto di alcune esigenze emerse nella prassi e rendere più chiare alcune clausole.
Pur essendo concepite per un impiego quanto più possibile trasversale, è innegabile che le condizioni Orgalime riflettono in numerosi punti principi vigenti nei sistemi di common law e nel diritto inglese, e questo determina talora problemi di comprensione e traduzione.
Nell’edizione 2012 è stata innanzitutto introdotta una nuova clausola intitolata “Definitions” con la quale viene precisato il significato di alcuni dei principali termini. Si è in particolare specificato cosa debba intendersi per accordo scritto, e si è precisata la definizione di “gross negligence” (espressione questa che, solo in parte, coincide con il concetto italiano di “colpa grave”).
Alla clausola 10 (9 nel testo del 2000) relativa a consegna e trasferimento del rischio si è ribadito il richiamo agli Incoterms, ma le condizioni ExWorks (Franco Fabbrica) sono state sostituite dalle FCA Free Carrier, con la conseguenza che in mancanza di accordi specifici il fornitore è tenuto a sdoganare la merce per l’esportazione.
La previsione tiene conto delle modifiche apportate agli Incoterms nella edizione del 2010, nelle quali (malgrado la proposta di eliminazione pervenuta da qualche Comitato) la regola Ex Works (molto familiare agli operatori italiani) è stata lasciata immutata, accompagnata però dal suggerimento di farne uso solo nei contratti di contenuto puramente domestico, essendo più appropriata la regola Free Carrier (FCA) in quelli internazionali.
Penali per il ritardo
Per quanto riguarda la disciplina in materia di penalità per ritardi, è stata confermata l’impostazione che prevede l’applicazione di penali calcolate in percentuale rispetto al prezzo: la penale è pari allo 0,5% del prezzo, ed è dovuta per ogni settimana di ritardo. La novità è che nelle S 2012 la penale scatta all’inizio di ogni settimana, con la conseguenza che essa è dovuta anche qualora la consegna venga eseguita entro la settimana.
Confermata anche l’impostazione che fissa un limite massimo dei danni da ritardo pari al 7,5% del prezzo, mentre il risarcimento complessivo dovuto al compratore per l’eventualità in cui il venditore non sia in grado di eseguire la consegna entro il termine massimo, ed il contratto venga risolto, è pari al 15%.
Da segnalare la differenza significativa tra la penale prevista per il ritardo nella consegna, ed i danni dovuti qualora il contratto sia invece risolto definitivamente.
Nel primo caso la clausola 14 stabilisce che “the purchaser shall be entitled to liquidated damages from the date on which delivery should have taken place”.
Si fa riferimento dunque all’istituto dei liquidated damages elaborato nel diritto inglese, che tradizionalmente distingue tra liquidated damages clauses e penalty clauses, e ritiene di regola (ma a certe condizioni) ammissibili e valide le prime, e prive di effetto invece le seconde.
Sul punto la legge inglese presenta una posizione peculiare, poiché in altri ordinamenti (come nel nostro) viene di regola ammessa la possibilità che le parti prevedano penali, e viene lasciata eventualmente ai giudici la possibilità di rivederle e modificarle allorquando queste si rivelino eccessive o sproporzionate.
Nei sistemi di common law si riconosce invece validità alle sole liquidated damages clauses, ossia le pattuizioni con cui le parti in sostanza determinano in via preventiva i danni, a condizione tuttavia che si tratti di una stima congrua dei danni che possano concretamente e ragionevolmente derivare da una violazione, e la clausola non abbia dunque finalità “punitive”.
Il beneficio di una liquidated damages clause adeguatamente calibrata è che essa esonera la parte che la invoca dall’onere di provare i danni subiti (i liquidated damages sono anzi dovuti anche qualora, in realtà, non vi siano stati danni).
Danni in caso di risoluzione del contratto
Per i danni derivanti invece dalla risoluzione del contratto, ai sensi della clausola 15 delle S 2012 “if the purchaser terminates the contract he shall be entitled to compensation for the loss he suffers as a result of the supplier’s delay, including any consequential and indirect loss”.
L’ammontare complessivo dei danni (che include i liquidated damages per il ritardo) è, come detto, pari al 15% del prezzo d’acquisto, ma in tal caso il meccanismo non è più quello dei liquidated damages, bensì della compensation, che presuppone dunque che l’acquirente dia la prova delle conseguenze dannose derivate dalla risoluzione del contratto.
La clausola 16 ribadisce infine l’impostazione già contenuta nella edizione del 2000, stabilendo che il risarcimento pari al 15% del prezzo della fornitura è l’ammontare massimo dovuto, inclusivo di qualunque tipo di danno, anche di natura indiretta o consequenziale, salvo il caso che il venditore abbia agito con gross negligence (che nella traduzione italiana viene definita “negligenza grave”).
Il testo inglese della definizione di “gross negligence” nelle CG Orgalime è: an act or omission implying either a failure to pay due regard to serious consequences, with a conscientious contracting party would normally foresee as likely to ensue, or a deliberate disregard of the consequences of such an act or omission.
Le definizione (che riflette la posizione ormai da tempo raggiunta dal diritto inglese in materia di gross negligence, e che - come testimonia la traduzione nella edizione italiana delle CG Orgalime - è di interpretazione non sempre agevole per gli operatori dei sistemi di civil law) pone l’accento sulla circostanza che la parte agisca in modo gravemente noncurante delle conseguenze della propria condotta, come nel caso in cui abbia piena consapevolezza del danno che può derivare da un ritardo, ed ometta tuttavia di attivarsi con la dovuta diligenza.
Va segnalato che il compratore è tenuto a presentare un reclamo per iscritto con la richiesta di risarcimento dei danni subiti entro sei mesi dal termine entro il quale la consegna avrebbe dovuto essere eseguita. Tale clausola si è prestata talora ad incertezze e contenziosi, perché nel contemplare un termine di sei mesi che decorrono dal termine per la consegna originaria finisce di fatto per concedere al compratore un lasso di tempo più limitato entro il quale presentare la propria richiesta di risarcimento (dai sei mesi va infatti di regola detratta l’estensione del termine che si verifica in caso di ritardo, e che può arrivare fino a 15 settimane).
Risoluzione anticipata
La clausola 15 delle CG prevede infine la possibilità per il compratore, qualora sia evidente che il venditore non sarà in grado di realizzare la consegna entro il termine massimo previsto, di dichiarare la risoluzione anticipata del contratto, restando in quel caso legittimato a chiedere il risarcimento fino al massimo del 15% del prezzo.
La previsione è applicazione dell’istituto di diritto inglese dell’anticipatory breach, espressione con la quale vengono definite le situazioni in cui, prima che sia decorso il termine per l’esecuzione, diviene evidente che la parte che vi è tenuta non intende o non può adempiere.
La logica è evidentemente quella di consentire alla parte adempiente di trovare immediatamente le contromisure e ridurre in tal modo i danni senza essere costretta ad attendere la scadenza del termine originariamente previsto.
Perché ricorra un’ anticipatory beach però è indispensabile che esistano alcuni precisi presupposti in punto di fatto e di diritto, e l’orientamento tradizionalmente seguito da arbitri e giudici inglesi è nel senso di accertare se effettivamente in base ad una valutazione prudente si possa stabilire ragionevolmente e senza incertezze che il contratto non potrà essere eseguito; è sempre opportuno dunque muoversi con cautela nel valutare se dichiarare la risoluzione anticipata del contratto.
Clausola di force majeure
È stata infine ampliata la clausola di forza maggiore, estendendola ad ipotesi rese (purtroppo) attuali dalla cronaca dell'ultimo decennio, quali natural disasters e terrorist acts.
È interessante notare infine come in alcuni paesi le CG Orgalime sono state utilizzate dalle locali associazioni di settore come base per la creazione di Condizioni Generali, che presentano talora alcune significative differenze. È il caso, per esempio, delle NL Supply Conditions 2009, adottate dalle associazioni di settore di Danimarca Finlandia Norvegia e Svezia.
Le differenze non sono trascurabili:
- l'ammontare massimo dei liquidated damages è pari infatti a 10% del prezzo
- la percentuale applicata a titolo di penale per ogni settimana di ritardo è l’ 1% (rispetto 0,5% delle CG Orgalime).
Inoltre, mentre nelle CG Orgalime il diritto del compratore di dichiarare la risoluzione può essere esercitato dopo 16 settimane di ritardo (ossia 15 settimane per giungere alla penale massima del 7,5% del prezzo, cui va aggiunta una settimana ulteriore di costituzione in mora) nelle NL 2009 il termine di attesa per il compratore è decisamente più ridotto (11 settimane).
Claudio Perrella