Per far ciò, le imprese affidano fasi produttive ai propri fornitori con rapporti spesso di lunga durata, limitandosi, nella maggior parte dei casi, a non disciplinarne in alcun modo le condizioni e i termini se non attraverso gli ordini di volta in volta trasmessi e la relativa corrispondenza, anzi, spesso subendo l’applicazione dei contratti standard del fornitore
Quando l’approvvigionamento delle merci avviene presso fornitori aventi la propria sede all’estero, il quadro giuridico nel quale l’impresa italiana si trova ad operare presenta profili di complessità maggiori, legati all’internazionalità del rapporto contrattuale; ciò vale in special modo (ma non solo) quando il fornitore ha sede in un Paese non appartenente all’Unione europea.
Acquisto di merci o servizi da fornitori UE
Infatti, nei Paesi dell’UE il quadro è semplificato dalla costituzione del c.d. spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale che consente, sulla base di norme comunitarie (oggi il Reg. UE 1215/2012, c.d Bruxelles I bis), di determinare con certezza il giudice competente a dirimere eventuali controversie applicando norme nazionali individuate anch’esse sulla base della cornice normativa comunitaria: grazie al Regolamento UE 593/2008 (c.d. Roma I), in mancanza di scelta tra le parti del diritto nazionale applicabile al rapporto contrattuale:
- al contratto di vendita si applicherà la legge del Paese ove ha sede il venditore
- mentre al contratto di servizi (com’è il caso della fornitura di semplici lavorazioni), si applicherà la legge del Paese ove ha sede il fornitore prestatore di servizi.
In pratica, le imprese che acquistano merci o servizi da fornitori UE (come più di sovente accade), in assenza di un diverso espresso accordo sul diritto applicabile al loro rapporto, contraggono rapporti giuridici in base alla disciplina applicabile nel Paese del fornitore di tali merci o servizi.
Acquisto di merci o servizi da fornitori extra UE
Nel caso in cui il contratto d’acquisto sia invece concluso con un fornitore avente sede in un Paese al di fuori dell’Unione europea, il quadro si complica ulteriormente. Si pensi ai principali Paesi extra UE da cui provengono tante delle merci importate nel nostro Paese, quali Cina, Stati Uniti, Russia, Turchia, India che non hanno con l’Italia norme uniformi di diritto internazionale privato e processuale come quelle disponibili all’interno della UE.
Diventa dunque indispensabile per l’impresa italiana disporre di una propria disciplina del contratto d’acquisto che determini:
- la modalità di risoluzione delle controversie
- la legge sostanziale applicabile al contratto
- le condizioni ed i termini contrattuali più congeniali all’azienda italiana acquirente che dipende dalla propria supply chain per l’operatività quotidiana.
Modello di condizioni generali di acquisto di prodotti dall’estero
Dall’esigenza di illustrare alle imprese queste ed ulteriori problematiche legate alla gestione legale della supply chain industriale all’estero, è nata l’idea di predisporre un modello di condizioni generali di acquisto di prodotti dall’estero, in versione italiana e inglese, impostato e predisposto a favore dell’acquirente italiano, che possa fungere da check list dei principali contenuti necessari a mettere a punto le condizioni generali di acquisto dall’estero specifiche per l’azienda.
Nella predisposizione del modello è stata fatta la scelta di considerare prevalente, rispetto ad altre forme contrattuali tipiche, la vendita internazionale e, dunque, di sottoporre espressamente le condizioni generali (e ciascun contratto d’acquisto concluso sulla base delle stesse), oltre che alla legge italiana, alla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili del 1980 che, in quanto norma internazionale uniforme applicabile ogni qual volta si applichi al contratto la legge di uno Stato aderente (com’è l’Italia), costituisce in ogni caso una fondamentale fonte internazionale di riferimento. Si è dunque optato per escludere dal modello la semplice prestazione di servizi (il cosiddetto perfezionamento passivo) che avrebbe comportato un diverso approccio alla problematica.
Le problematiche degli approvvigionamenti dall’estero possono essere molto diverse, a seconda del settore in cui operano le imprese (acquirente e fornitore) e a seconda della tipologia di beni o prodotti acquistati.
Il modello consente, dunque, di individuare alcuni contenuti e clausole tipicamente presenti in condizioni generali di acquisto dall’estero, in relazione alle quali sono state operate scelte che costituiscono, ciascuna, soltanto una tra le possibili soluzioni (sebbene si tratti di soluzioni generalmente ricorrenti nella prassi).
Clausole di maggiore interesse
- Applicabilità delle condizioni generali
- modalità di perfezionamento dei contratti di acquisto
- termini di consegna e responsabilità del fornitore per ritardo di consegna
- modalità di consegna e termini di resa Incoterms® 2010
- prezzi e termini di pagamento
- specifiche tecniche, standard tecnici e garanzie del fornitore
- difettosità ricorrenti e rimedi
- documentazione ed origine non preferenziale della merce
- tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale
- riservatezza
- divieto di cessione e di sub-contratto
- recesso dal contratto e gestione della fase successiva
- risoluzione per inadempimento
- legge applicabile e modalità di risoluzione delle controversie.
Vista la complessità della materia, si raccomanda alle imprese di utilizzare il modello con la massima attenzione, valutando le soluzioni proposte alla luce della propria situazione concreta e avvalendosi dell'assistenza del legale di fiducia.
L'obiettivo che ci si è posti non è infatti quello di fornire un modello “pronto all'uso”, ma piuttosto quello di offrire al lettore una formulazione che possa costituire un utile riferimento in caso di necessità di redazione o revisione di condizioni generali di acquisto in ambito internazionale, senza alcuna pretesa che il modello sia utilizzabile in qualsivoglia situazione contrattuale, obiettivo davvero irrealistico alla luce della diversità dei prodotti e degli ambiti merceologici, ciascuno con proprie problematiche.
Avv. Antonella Versaci e Avv. Renzo Maria Morresi
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