Codice civile Repubblica Popolare Cinese

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Una svolta storica per il diritto cinese: il 28 maggio è stato approvato il primo Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

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L’approvazione del Codice Civile non è stata solo un’opera di sistematizzazione del corpo normativo esistente: numerose leggi e regolamenti sono stati aggiornati e incorporati in questo testo organico migliorando e rendendo più coerente la disciplina dei rapporti tra privati.

Assoluta novità è costituita dalla disciplina in tema di protezione dei diritti della personalità dell'individuo, come il diritto alla privacy e sulle informazioni personali

Il nuovo Codice Civile si compone di sette libri riguardanti:

  1. Il libro con le disposizioni generali dall’art 1 all’art. 204.
  2. Il libro che disciplina la legge sulla proprietà dall’art. 205 all’art. 462.
  3. Il libro che regola i contratti dall’art. 463 all’art. 1031
  4. Il libro che tratta dei diritti della personalità dall’art. 1032 all’art. 1039.
  5. Il libro che contiene le norme sul matrimonio, la famiglia e l'adozione dall’art. 1040 all’art. 1118.
  6. Il libro che prevede le norme relative all'eredità dall’art. 1119 all’art. 1163.
  7. Il libro che codifica la responsabilità illecita dall’art. 1164 all’art. 1260.

Implicazioni per le imprese italiane

I libri relativi ai contratti e beni possono, in determinate circostanze, avere un impatto significativo sulle parti straniere che operano in Cina.

La Cina, come l’Italia, ha sottoscritto e ratificato la Convenzione di Vienna del 1980 in tema di vendita internazionale di merci, che all’art. 4 recita: “materie escluse dalla Convenzione” indicando come esclusi dal diritto comune gli istituti della nullità e dell’annullabilità che dovrà essere ricavata dagli artt. 497, 506, 507 del neonato Codice Civile Cinese (se si applicherà al contratto di vendita internazionale il diritto cinese e il momento di trasferimento della proprietà).

Il libro sui Contratti elenca 19 tipi di contratti tipici, aggiungendo quattro nuovi tipi:

  • Contratto di garanzia ex artt. 681 ss.
  • Contratto di gestione della proprietà ex artt. 937 ss.
  • contratto di factoring ex artt. 761 ss.
  • Contratto di partenariato ex artt. 967 ss.

Il codice civile all’art. 464 definisce un contratto come un accordo tra persone per stabilire, modificare ed estinguere un rapporto giuridico. Le parti del contratto, come regola generale, sono libere di determinare la legge applicabile al contratto.

In linea di principio ex art. 467, le disposizioni per tipi specifici di contratto dovrebbero essere applicate prima a un determinato contratto e le disposizioni generali devono essere applicate per le questioni non disciplinate in esso.

Se un contratto non rientra in uno dei 19 tipi di contratto, al contratto si applicano le disposizioni generali.

Conclusione e efficacia dei contratti

In linea di principio, ex art. 469 primo comma, i contratti possono essere conclusi in forma scritta, orale o in altra forma.

Il termine "forma scritta" è definito in senso lato e comprende qualsiasi forma che renda riproducibili in forma tangibile le informazioni contenute in un contratto come un accordo scritto, una lettera o anche un fax, ex art. 469 secondo comma.

Ciò include anche i dati elettronici che possono riprodurre il contenuto specificato dallo scambio di dati elettronici o dalla posta elettronica in forma tangibile e che sono accessibili e possono essere utilizzati a scopo di riferimento in qualsiasi momento ex art. 469 terzo comma.

Nel caso di un contratto scritto, il contratto è concluso quando le parti contraenti firmano il contratto, gli forniscono l'impronta digitale o lo timbrano in modo appropriato ex art. 490. Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal contratto, il contratto diventa efficace anche dal momento della sua conclusione ex art. 502 primo comma.

Risoluzione dei contratti

Il codice civile consente la risoluzione di un contratto a tempo indeterminato in qualsiasi momento e senza causa. Le parti contraenti possono, in linea di principio, concordare liberamente nel contratto le ragioni della risoluzione del contratto da parte di una delle parti.

Una parte può anche risolvere unilateralmente un contratto senza una disposizione contrattuale corrispondente se si verifica una delle seguenti circostanze:

  • impossibilità di raggiungere lo scopo del contratto per causa di forza maggiore
  • dichiarazione esplicita di una parte o comportamento corrispondente che non adempirà alla sua obbligazione principale prima della scadenza del termine per l'adempimento
  • ritardo di una parte nell'adempimento dell'obbligazione principale e anche mancato adempimento dopo la fissazione di un ragionevole periodo di grazia
  • ritardo di una parte nell'adempimento di un'obbligazione di prestazione principale o altra violazione del contratto, che renda impossibile il raggiungimento dello scopo del contratto
  • altri motivi di risoluzione previsti dalla legge.

Responsabilità per violazione del contratto

La responsabilità, in caso di inadempimento contrattuale, è inizialmente regolata dalla legge.

Se una parte recede dal contratto perché non ha adempiuto ai propri obblighi di prestazione o non li ha adempiuti come concordato, è in linea di principio responsabile e obbligata ad adottare varie misure come l'adempimento continuo, le misure correttive, ma anche il risarcimento dei danni subiti dalla controparte per inadempimento contrattuale.

Le parti contraenti possono anche concordare nel contratto il risarcimento dei danni in caso di violazione del contratto applicando una clausola penale ex art. 585.  Da un lato, questo può essere un risarcimento forfettario. D'altra parte, però, può anche essere concordato un metodo di calcolo per la determinazione del danno.

L'ammontare del risarcimento deve essere proporzionato alla gravità dell'inadempimento contrattuale. Pertanto, il giudice può, su richiesta, ridurre un importo forfettario del danno che, nel singolo caso specifico, eccede significativamente i danni subiti a causa dell'inadempimento contrattuale, ma può anche, su richiesta, aumentare un risarcimento forfettario, somma dei danni troppo bassa.

Contratti elettronici formalmente riconosciuti ex art. 512

Il Codice Civile specifica le regole per l'esecuzione dei contratti elettronici e riconosce che i contratti online sono contratti scritti.

Il punto di consegna e di conclusione del contratto sarà diverso a seconda che il contratto elettronico riguardi un servizio, o un bene.

Forza maggiore ex art. 590

Il Codice Civile consente la modifica o la risoluzione di un contratto in relazione ad un evento di Forza Maggiore od un cambiamento sostanziale negativo che si tradurrà in:

  • palese iniquità per una parte contrattuale o
  • un mancato adempimento dello scopo del contratto.

Le parti contrattuali devono negoziare un periodo di tempo ragionevole prima della modifica o della risoluzione del contratto.

Modifiche alla legge sulla garanzia ex artt. 681 ss.

Il Codice Civile rivede le disposizioni della legge sulla garanzia. Il rapporto di garanzia è considerato automaticamente come una garanzia solidale, per cui il creditore può scegliere di far valere il debito nei confronti del debitore o del garante, salvo diversa disposizione però il creditore può rivendicare il debito dal garante solo dopo aver aggredito in prima istanza il debitore principale.

La legge sulla garanzia prevede che il trasferimento di un bene ipotecato sia subordinato al consenso previo del creditore.

Il Codice Civile prevede che un immobile ipotecato può essere trasferito previa diffida al creditore, ma ciò può essere limitato da clausole contrattuali. Il trasferimento dell'immobile ipotecato non pregiudica i diritti dei creditori sull'immobile.

Privacy personale e protezione delle informazioni personali artt. 1032 ss.

Il Codice Civile include un capitolo denominato Privacy e protezione dei dati personali.

Il capitolo definisce le informazioni personali e specifica i requisiti generali di protezione delle informazioni personali e l'impegno di responsabilità.

Marco Tupponi

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