12 aprile 2013

Le clausole penali nel commercio internazionale

di lettura

I contratti internazionali di vendita, costruzione e appalto - per incentivare la tempestività e la correttezza dell’adempimento delle parti - contemplano spesso penali che sanzionano ritardi e inadempimenti. Esiste però una notevole differenza (per certi versi sorprendente) tra la disciplina vigente negli ordinamenti di civil law e quella vigente nei sistemi di common law.

Nei primi (come in Italia, dove la “clausola penale” è prevista e disciplinata dagli articoli 1382 e ss. c.c.) viene di regola ammessa la facoltà delle parti di prevedere penali, e viene lasciata eventualmente al giudice la possibilità di rivederle e modificarle allorquando queste siano eccessive o sproporzionate.

In common law tali clausole vengono invece tradizionalmente distinte in liquidated damages clauses e penalty clauses, e si ritengono di regola (ma a certe condizioni) ammissibili le prime, e prive di effetto invece le seconde.

Si riconosce in particolare validità solo alle clausole con cui le parti hanno determinato in via anticipata i danni nascenti dall’inadempimento (e l’abbiano fatto in modo equilibrato e ragionevole) ossia attraverso una stima dei danni che possono concretamente e ragionevolmente derivare da una violazione. Si ricorda che i liquidated damages sono dovuti anche qualora in realtà non vi siano stati danni.

La giurisprudenza inglese sottolinea che “the essence of liquidated damages is a genuine pre-estimate of damage…” e la clausola non abbia dunque finalità “punitive” (si veda ad esempio tra le numerose decisioni sul punto Cenargo Ltd. v. Empresa Nacional Bazan de Costruciones Navales Militares SA 2001).

Tale impostazione è presente in tutti i sistemi di common law (eccezione a questa regola è l'India, dove la legge non opera alcuna distinzione ed ammette clausole con contenuto e natura di penali) e simili clausole sono comunemente adottate ed applicate in ordinamenti nei quali la legge locale è ricalcata su quella inglese, come ad esempio Singapore o Hong Kong.

Infine, le liquidated damages clauses sono spesso riconosciute anche in numerosi paesi arabi e del Golfo, dove in particolare la validità e l’efficacia di simili clausole è stata ripetutamente analizzata dalla giurisprudenza locale nei numerosi contenziosi sorti per i gravi ritardi verificatisi dopo il 2008 nell’esecuzione di contratti di costruzione e nella realizzazione di importanti progetti nell’area. Le clausole di liquidated damages sono presenti con grande frequenza nei contratti di costruzione, dove vengono impiegate per determinare in via preventiva i danni dovuti in caso di ritardo nel completamento dell’opera (un esempio è rinvenibile ad esempio alla clausola 8.7 del formulario FIDIC Red Book edizione 1999, probabilmente il formulario del testo standard in materia di costruzioni maggiormente diffuso al mondo).

Come formulare la liquidated damages clause

Non è sempre facile distinguere tra penale “pura” e liquidated damages clause. In considerazione della rilevanza che deriva da tale distinzione (poiché la clausola penale è nulla e unenforceable) è opportuno che la parte che intenda rafforzare la propria posizione riponga particolare attenzione nella corretta formulazione della clausola.

E’ importante ad esempio non impiegare termini quali “penalty” o “by way of penalty”, ricorrendo invece a formulazioni ormai diffuse nella prassi del tipo:

“the parties agree that this clause provides a realistic pre-estimate of the loss and is not intended to be a penalty” (tenendo presente però che la terminologia usata dalle parti non mette al sicuro da una eventuale censura qualora la clausola sia formalmente definita di liquidated damages, ma abbia invece natura e sostanza di penalità).

Allo stesso tempo è possibile che una clausola pur essendo qualificata penalty clause sia ritenuta ammissibile, come recentemente deciso nel caso Vitol SA v. Conoil Plc (2009) nascente da una vendita di fornitura di gasolio, in cui le parti avevano pattuito una penalità di 0,50 centesimi di dollaro per tonnellata metrica per ciascun giorno di ritardo, e la corte ha statuito:

the evidence was that this penalty was the claimant’s preestimate of its financing losses caused by delay in taking up the cargo. I have no reason not to accept this evidence and it is to be observed that since the value of the cargo was considerable the financing losses are likely to have been substantial. Thus, although the penalty is described as a penalty there is no reason why I should not regard it as other than a genuine preestimate of the claimant’s financing costs and accordingly enforceable”.

La giurisprudenza inglese e americana si è fatta carico di precisare cosa debba intendersi per genuine preestimate of future loss, chiarendo che la stima non deve essere necessariamente esatta, e il danno in concreto può essere anche significativamente maggiore o minore, ma deve tuttavia essere attendibile e “it must not be unreasonably extravagant or simply arbitrary”.

Un ulteriore elemento spesso considerato di peso è la circostanza che il danno sia di difficile determinazione in via preventiva, ed infatti le liquidated damages clauses trovano spesso applicazione per la disciplina relativa alla violazione dei patti di non concorrenza, poiché i danni derivanti dalla violazione di simili patti sono spesso difficili da quantificare sia in via preventiva, sia in concreto a seguito della violazione.

Un esempio recentissimo di tale clausola è stato illustrato nella sentenza resa nel caso Int'l Marine LLC v Delta Towing LLC (2013), dove in un contratto di vendita di due rimorchiatori era stato previsto un patto di non concorrenza gravante su parte acquirente, e una penale pari a 250.000 USD in caso di violazione.

L’acquirente aveva eccepito che la clausola era stata determinata in modo arbitrario, ma la corte ha ritenuto che si trattasse di una previsione ragionevole proprio alla luce della difficoltà di accertare e provare in modo rigoroso i danni derivanti da una violazione del divieto.

Interessi moratori

Spesso la penalità assume la forma di interessi moratori dovuti nel caso di ritardo nel versamento di somme dovute (ad esempio quale corrispettivo di una vendita o fornitura). Anche in tal caso l’elemento centrale è la valutazione se il tasso di interesse sia eccessivo o abnorme a seconda delle circostanze del caso:

  • nel caso Jeancharm Ltd v Barnet Football Club Ltd (2003) in cui un tasso di interesse pari al 260% all’anno è stato definito dalla corte un extraordinarily large amount, e l’intento punitivo è risultato evidente.
  • nel caso Taiwan Scot Co Ltd v Masters Golf Company Ltd (2009) un tasso di interesse del 15% è stato ritenuto elevato, ma ammissibile
  • nel contenzioso di poco successivo Fernhill Properties (Northern Ireland) Ltd v Mulgrew (2010) lo stesso tasso di interesse è stato ritenuto non enforceable in considerazione del fatto che il danno presumibilmente derivante da un ritardo nel pagamento sarebbe stato significativamente inferiore.

Il caso Azimut-Benetti Spa v Healey (2010)

Un altro caso recente e piuttosto noto nel quale la validità di una clausola penale è stata valutata dalle Corti inglesi è il caso Azimut-Benetti Spa v Healey, relativo a un contratto di costruzione e vendita di yacht, nel quale era stato pattuito che in caso di risoluzione anticipata per inadempimento del compratore Azimut Benetti avrebbe avuto diritto a conseguire il 20% del prezzo totale a titolo di risarcimento del danno.

Parte acquirente aveva sostenuto che si trattasse di una clausola penale, poiché la percentuale del 20% era stata determinata in modo arbitrario e non secondo criteri ragionevolmente prevedibili, ma la Corte è stata di diverso avviso, ritenendo che la clausola fosse commercially justifiable e non qualificabile come penale.

Conclusioni

Alla luce del crescente numero di contenziosi in cui la validità di simili clausole è stata posta in discussione, e del fatto che esiste ormai una produzione giurisprudenziale cospicua sul punto, con sentenze che hanno ripetutamente tracciato le linee guida per la redazione di liquidated damages clauses valide ed efficaci, si assiste ormai a clausole sempre più articolate e complesse, nelle quali i criteri seguiti per la loro determinazione vengono esplicitati in modo quanto più dettagliato possibile, ed assumono peso significativo le trattative che hanno portato alla redazione delle clausole nella loro formulazione finale.

Il beneficio di una liquidated damages clause adeguatamente calibrata è che essa esonera la parte che la invoca dall’onere di provare i danni subiti. Spesso peraltro la clausola contempla la possibilità per il soggetto legittimato ai liquidated damages di operare una compensazione (set-off) sulle somme altrimenti dovute alla parte inadempiente.

Va detto peraltro che il ricorso a simili clausole risponde ad esigenze di entrambe le parti: la parte inadempiente infatti può avere un preciso vantaggio nel concordare una liquidated damages clause, poiché in tal modo determina in via preventiva l’ammontare massimo dei danni risarcibili, evitando il rischio di richieste di risarcimento per importi estremamente elevati, e garantendosi una migliore programmazione anche sotto il profilo assicurativo.

Resta da rilevare che il venir meno della validità di una liquidated damages clause fa sorgere una situazione di incertezza potenzialmente molto grave per la parte beneficiaria della clausola, poiché è dubbio se quest’ultima abbia il diritto a ricevere il risarcimento dei danni subiti (a condizione di darne prova adeguata) oppure se la clausola deve interpretarsi come exclusive remedy for damages, con la conseguenza che la nullità della clausola priva la parte a beneficio della quale è prevista di ogni diritto al risarcimento.

Avv. Claudio Perrella

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