Nel caso di operazioni con l'estero, le condizioni di incertezza sulla redditività dell'affare sono maggiori rispetto a quelle che s'incontrano nel mercato domestico (lontananza del mercato di riferimento, instabilità del quadro giuridico e istituzionale locale, marcate dinamiche inflazionistiche, valore d'acquisto della moneta utilizzata dalle parti per la determinazione dei corrispettivi).
Qualora il contratto preveda di essere eseguito in forma differita, continuativa o periodica (ad esempio: appalti di lungo corso, forniture periodiche, etc.), il variare del valore della moneta, può modificare anche notevolmente l'equilibrio delle prestazioni originariamente previsto dalle parti, persino determinando il venir meno dei profili di economicità che avevano determinato la conclusione dell'affare.
Queste situazioni si possono verificare non solo quando il corrispettivo spettante all'impresa italiana sia determinato nella valuta dello stato straniero, ma anche quando il prezzo del bene o del servizio forniti siano espressi in valuta forte (è il caso del dollaro e dell'euro, il cui andamento nel corso degli anni recenti ha registrato sensibili variazioni).L
La tutela dal “rischio monetario”
Per tutelarsi dal “rischio monetario” si possono prevedere nel contratto apposite clausole di indicizzazione, talvolta dette anche clausole “parametriche”.
Tali clausole hanno lo scopo di garantire le parti del contratto contro i mutamenti di valore della moneta, assicurando al creditore, al momento di ricevere il pagamento, una prestazione in denaro di valore intrinsecamente eguale a quello originariamente pattuito dalle parti.
Occorre precisare che le clausole di indicizzazione o parametriche possono essere utilizzate per tutelare il valore della prestazione in danaro rispetto a mutamenti sia negativi che positivi del valore della valuta (ad esempio inflazione e deflazione), potendo quindi agire sia in diminuzione che in aumento del quantitativo di danaro previsto nel contratto.
La funzione di tali clausole è infatti volta ad assicurare l'originario equilibrio contrattuale e non mira a favorire l'una o l'altra parte al verificarsi di circostanze relative al valore della moneta.
Occorre inoltre tenere distinte le clausole in esame dalle previsioni normative o contrattuali che stabiliscono l'applicazione di interessi in caso di tardivo adempimento. Mentre le clausole di indicizzazione hanno lo scopo di influire sulla determinazione della prestazione originariamente dovuta, le previsioni relative agli interessi nel ritardo costituiscono una voce risarcitoria.
Il funzionamento delle clausole di indicizzazione o parametriche
In via generale, allorquando le parti stabiliscono tra di loro un obbligo di pagamento in denaro, trova applicazione il cd. principio nominalistico, stabilito nell'ordinamento italiano dall'art. 1277, co. 1, c.c., secondo cui “I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”.
Ciò significa che, sempre in via generale, allorquando le parti di un contratto determinino un corrispettivo in denaro facendo riferimento a una certa quantità di valuta (ad esempio, 1.000 euro), quella quantità è la misura della prestazione monetaria dovuta. Rimarrà quindi invariabilmente dovuta proprio quella determinata quantità, indipendentemente dal fatto che il potere d'acquisto e il valore della moneta siano cambiati nel tempo che intercorre tra la conclusione del contratto e il momento del pagamento.
Le clausole di indicizzazione o parametriche operano appunto mediante l'esclusione diretta o indiretta del principio nominalistico e attraverso la previsione di un criterio sostitutivo di determinazione quantitativa della prestazione in danaro.
È il caso delle clausole di rivalutazione, che ancorano la determinazione del corrispettivo alla variazione di indici diversi (ISTAT, EURIBOR, prezzo dell'oro, etc.) da applicarsi su una somma base prevista dal contratto.
È ancora il caso delle clausole che riferiscono il prezzo da corrispondersi a variazioni di mercato preventivamente stabilite dalle parti o demandate a un terzo arbitratore.
L'applicazione di tali clausole può essere:
- automatica
- subordinata a una esplicita manifestazione di volontà della parte che intende avvalersene.
Può inoltre darsi che, al superamento di determinati valori monetari, subentri l'applicabilità di clausole di rinegoziazione.
Profili critici
La clausola può essere ritenuta parametrica o di indicizzazione soltanto se mira a preservare l'equilibrio tra le contrapposte prestazioni contrattuali.
Qualora invece l'applicazione della clausola possa condurre a una ulteriore sperequazione tra gli interessi economici delle parti (ad esempio, imponendo l'applicazione di un aumento superiore a quello del mercato valutario), essa dovrà essere considerata quale clausola aleatoria, volta cioè a introdurre un elemento di rischio o “scommessa” tra le parti.
La distinzione è particolarmente rilevante, in quanto queste ultime clausole possono essere sottoposte a vari limiti nei diversi ordinamenti. A titolo di esempio e riguardo all'ordinamento italiano, si pensi ai problemi di compatibilità delle clausole aleatorie con la disciplina:
- della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.
- della revisione dei prezzi dell'appalto ex art. 1664, co. 1, c.c.
Sarà quindi assolutamente opportuno verificare anche nell'ordinamento straniero d'interesse i limiti di validità delle clausole di indicizzazione e la casistica in uso, onde formulare attentamente i presupposti di applicazione e i meccanismi sostitutivi di determinazione della prestazione in danaro senza incorrere in ipotesi di invalidità o inefficacia.
E sarà sempre opportuno chiarire in modo esplicito che la clausola di indicizzazione opera solo e nella misura in cui consente di preservare l'equilibrio economico previsto dalle parti.
Avv. Giuliano Zamboni