Con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7 luglio 2016 vengono chiariti alcuni aspetti sull’utilizzo di tali clausole nei rapporti contrattuali fra parti aventi sede in Stati membri dell’UE. La sentenza risulta essere di particolare interesse per l’operatore economico in quanto verte sulla validità delle medesime clausole nelle condizioni generali, uno strumento ampiamente diffuso nel commercio internazionale.
La normativa di riferimento
La possibilità di stabilire contrattualmente una clausola, che preveda in via preventiva quale sarà il giudice competente per tutte le eventuali future controversie che potranno sorgere da un determinato contratto, è contemplata nello spazio giudiziario europeo dall’art. 25 del Regolamento 1215/2012, che dal gennaio 2015 è andato a sostituire la precedente disposizione dell’art. 23 del Regolamento 44/2001.
Per quello che in questa sede interessa l’operatore pratico, deve essere tenuto presente che, affinché una clausola di questo tipo venga considerata valida, debbono sussistere alcuni requisiti di sostanza e di forma.
Requisito sostanziale
In primo luogo il requisito sostanziale è che la clausola riguardi un rapporto giuridico determinato.
Requisiti formali
Per quanto concerne invece i requisiti formali la convenzione attributiva di giurisdizione deve essere conclusa:
- per iscritto o oralmente con conferma scritta
- oppure in una forma conforme alle prassi seguite dalle parti nei loro reciproci rapporti
- ovvero, conforme nel commercio internazionale ad usi che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere.
La ragione di tale requisito formale è data dalla necessità di assicurare che il consenso dato dalle parti sia effettivo. Si vuole evitare, infatti, che il contratto venga concluso ed una clausola di deroga del foro passi inosservata.
Sulla precisione del contenuto della pattuizione e sul requisito del consenso si è espressa recentemente la Corte di Giustizia Europea con una sentenza che ha dei risvolti pratici importanti per tutti coloro che si trovino ad operare nella contrattualistica internazionale in ambito europeo.
Sentenza della Corte di Giustizia Europea (7 luglio 2016 - causa C-222/15 Hőszig Kft. contro Alstom Power Thermal Services)
La vicenda che viene sottoposta all’esame della Corte di Giustizia Europea riguarda la conclusione per corrispondenza di diversi contratti di appalto tra una società francese ed una società ungherese, aventi ad oggetto la realizzazione di strutture metalliche da fabbricare in Ungheria.
All’interno del primo contratto in ordine temporale veniva specificato da parte del costruttore di dichiarare di conoscere ed accettare le condizioni generali della controparte, in cui era prevista una clausola in base alla quale veniva scelta come applicabile la legge francese e come giurisdizione esclusiva il foro di Parigi.
Tra le parti insorgeva una controversia inerente all’esecuzione dei contratti e la società Ungherese, sostenendo l’inapplicabilità della predetta clausola di deroga del foro, iniziava un’azione dinnanzi ai giudici ungheresi, in quanto giudici del luogo di esecuzione delle prestazioni convenute. Tale società sosteneva, infatti, che la competenza giurisdizionale spettasse ai giudici ungheresi, in quanto le condizioni generali non avrebbero fatto parte del complesso contrattuale, con la conseguente inapplicabilità della clausola di deroga del foro.
Veniva altresì argomentato che, anche ritenendo le condizioni generali quali parti integranti dei contratti conclusi tra le parti, in ogni caso la clausola attributiva di giurisdizione non avrebbe potuto essere applicata in quanto non conforme ai requisiti previsti dall’art. 23 del Regolamento 44/2001.
Ribatteva la società francese invocando la conformità della clausola, anche sulla base del considerando 14 del Regolamento 44/2001, secondo cui, “fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente Regolamento, deve essere rispettata l’autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata”, ponendo quindi come caposaldo per la scelta del foro competente l’autonomia delle parti.
In sintesi, fra le questioni che venivano rimesse all’esame della Corte di Giustizia Europea, quella che rileva in questa sede è stabilire, nei casi come quello in esame, se le condizioni generali facciano parte integrante o meno del complesso contrattuale pattuito tra le parti e dunque se la convenzione di deroga del foro contenuta nelle condizioni generali rispetti il requisito di effettività del consenso.
La soluzione della Corte di Giustizia Europea
Al riguardo la Corte di Giustizia Europea precisa la liceità di una clausola di deroga del foro contenuta all’interno delle condizioni generali di vendita, a patto che vi sia, all’interno del contratto stesso, firmato dalle parti, un espresso riferimento a tali condizioni generali.
Infatti, secondo la Corte, in presenza di un richiamo alle condizioni generali all’interno del contratto e dell’effettiva comunicazione di queste ultime si assicura che la controparte, con l’utilizzo della normale diligenza, venga a conoscenza della clausola di deroga del foro.
Nel caso di specie dunque la clausola è stata ritenuta valida, in quanto nel contratto venivano menzionate le condizioni generali e queste ultime erano state trasmesse all’atto della loro conclusione, rendendo così priva di dubbio l’effettività del consenso da parte degli interessati, a prescindere da uno specifico richiamo nel medesimo contratto della presenza di tale clausola nelle condizioni generali.
Conclusioni
La sentenza esaminata è di grande impatto per coloro che sottovalutano le clausole attributive di giurisdizione contenute nelle condizioni generali di vendita per il fatto che le medesime condizioni non sono state sottoscritte.
In proposito, dalla pronuncia della Corte UE (che fa seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 maggio 2015 nella causa C-322/14 Jaouad El Majdoub contro CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH in tema di click wrapping già oggetto di precedente commento sul numero 197 di questa rivista) consegue con chiarezza che, qualora all’interno di un contratto vi sia un riferimento alle condizioni generali di vendita e queste ultime vengano trasmesse insieme al testo contrattuale, è necessario operarne un’attenta lettura prima della sottoscrizione, valutando in particolare la presenza di una clausola di deroga del foro.
Infatti, nel caso in cui il contratto venga firmato, anche se di fatto non viene presa visione delle condizioni generali, né vengono sottoscritte specificatamente le stesse, qualora queste ultime siano state menzionate nel contratto e siano state con lo stesso trasmesse, l’eventuale pattuizione attributiva di giurisdizione in esse contenuta verrà considerata pienamente valida ed efficace.
Pertanto, l’avvertimento che si può ricavare è quello di non sottovalutare il contenuto delle condizioni generali ancorché non siano state sottoscritte in quanto, in presenza dei presupposti sopra descritti, la conseguenza potrebbe essere quella, per disattenzione, di non potere intentare azioni davanti a giudici diversi da quelli voluti dalla controparte oppure di ritrovarsi convenuti in causa in un foro del tutto disagevole senza poter nulla eccepire in proposito.
Sul punto, per completezza di argomentazione, appare opportuno precisare che, come detto, nel caso analizzato nella sentenza della Corte UE di cui si discute, la legge applicabile al contratto era quella francese. Occorrerà pertanto valutare come i precetti affermati dal giudice europeo finora esaminati operino in concreto allorquando la legge applicabile sia quella italiana, considerata la presenza nel nostro codice civile di norme specifiche in materia di condizioni generali.
Avv. Paolo Lombardi
Avv. Nicolò Maggiora
Avv. Violetta Zancan