9 aprile 2008

Clausole di Buy out

di lettura
La costituzione di una joint venture con soggetti del mercato straniero può coinvolgere investitori istituzionali o partner industriali. Con il tempo l'apporto dei partner locali si può rivelare non adeguato, o le condizioni sopravvenute del mercato richiedano ai venturer un rinnovato e ulteriore impegno che alcuni partner (o tutti) non sono disposti a sostenere.

In questi casi l'imprenditore italiano potrebbe avere interesse a:

  • uscire dalla joint venture
  • liberarsi del partner straniero per sostituirlo con altro soggetto, in modo da conservare la joint venture.

Il problema può essere risolto stabilendo una clausola di Buy out.

Tali clausole prevedono e disciplinano in modo vincolante, al ricorrere di determinate circostanze, l'uscita di uno o più soggetti dalla compagine dei partner che partecipano alla joint venture.
Più precisamente, tali clausole stabiliscono:

  • l'uscita del partner nel cui favore la clausola sia predisposta; e qui la particolarità della clausola sta nel fatto che egli non sarà obbligato a trovare un terzo compratore, ma potrà cedere le proprie quote, ad un prezzo vincolato, agli altri partner
  • l'uscita del partner contro il quale la clausola sia predisposta; egli potrà esser costretto a cedere le proprie quote agli altri partner o a un terzo, ad un prezzo vincolato.

Come vedremo, le due suddette ipotesi possono essere e sono normalmente combinate, con facoltà di scelta attribuita alla Parte nel cui favore la clausola sia predisposta.

Struttura delle clausole di Buy out

Esse si compongono normalmente di tre parti.

1. Nella prima parte vengono stabiliti i casi in cui il meccanismo di Buy out può venire attivato. A titolo di esempio, possono essere dedotti quali eventi cd. attivanti: inadempimenti di non scarsa importanza, mutamento della compagine sociale di uno dei partner, incapacità dei partner di adottare decisioni necessarie per la vita della società, mancata realizzazione di un determinato e importante affare entro un dato termine essenziale, etc..

2. Nella seconda parte, si stabiliscono meccanismi convenzionali di valutazione del patrimonio sociale, ad esempio affidandone il compito a uno o più terzi determinati o da determinarsi con un procedimento dato. Nel disciplinare tale procedimento, è sempre opportuno prevedere che cosa accada se uno dei partner, entro un termine dato, non si attiva per la nomina del proprio perito o per l'accettazione di uno dei periti suggeriti dall'altra Parte.
In tali casi, per evitare la paralisi del meccanismo di Buy out, si potrà ad esempio stabilire che l'inutile decorso del termine significhi accettazione o che la nomina del perito sia del tutto lasciata alla Parte diligente.

3. Infine, l'ultima parte della clausola stabilisce l'impegno dell'una Parte (ad esempio, la parte inadempiente):

  • a) ad acquistare le quote dell'altra Parte (che intenda uscire dalla joint venture)
  • b) a vendere le proprie quote all'altra Parte (che intenda far propria la joint venture)
  • c) a vendere le proprie quote ad un terzo (ad esempio, una banca d'affari indipendente), il quale riceverà dall'altra Parte l'incarico di trovare un nuovo partner e cedergli ulteriormente le quote.

Può inoltre essere previsto, in alternativa o in subordine, l'impegno di tutte le Parti alla cessione dell'intero capitale a terzi o allo scioglimento della joint venture.
Normalmente, il partner negozialmente più forte ottiene di poter scegliere entro un termine dato – e così imporre agli altri partner – a quale dei suddetti impegni essi debbano conformarsi.

Profili problematici

Con riferimento all'ipotesi di vendita delle quote alla Parte inadempiente (v. sopra, n. 3 a), sarà senz'altro opportuno prevedere un'apposita garanzia sul pagamento del prezzo, onde evitare la perdita sia delle quote, sia del corrispettivo di vendita.

Occorre inoltre tener presente che uno dei partner potrebbe approfittare della clausola Buy out per liberarsi dai propri impegni. Rendendosi appositamente inadempiente, tale partner otterrebbe di uscire legittimamente dalla joint venture, lasciando magari gli altri partner nelle condizioni di dovergli pagare le quote e poi di dover risanare l'impresa.
E' perciò bene prevedere che la Parte inadempiente debba anche corrispondere una penale, oppure stabilire che se la Parte diligente intenda comperarne le quote, dovrà corrisponderle soltanto una data percentuale del valore di mercato come sopra determinato.

Occorre poi tenere presente che se si intende dedurre il fallimento di uno dei partner quale evento attivante di una Buy out clause, bisognerà preventivamente valutare se l'ordinamento straniero consenta al fallito di disporre delle proprie quote sociali; in caso negativo, la clausola rischia di non avere effetto alcuno.

Conclusioni

Quando l'impresa italiana intende stabilirsi nel mercato straniero mediante joint venture con soggetti locali, può essere opportuno prevedere sin dall'origine un'articolata disciplina di Buy out.

Ciò consentirà all'impresa di affrontare le eventuali crisi del rapporto di partnership da una posizione di forza, con la possibilità di paventare al partner straniero:

  • l'abbandono dell'affare (realizzabile con la vendita delle quote "italiane" al soggetto straniero)
  • l'estromissione del partner straniero (realizzabile con l'acquisto delle sue quote)
  • la sua sostituzione con altro e più idoneo soggetto (realizzabile con la vendita delle sue quote ad un terzo soggetto).

Giuliano Zamboni

Per affrontare le crisi del rapporto di partnership
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