21 marzo 2022

Brexit: riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale

di lettura

Le normative vigenti nell’Unione Europea in materia di giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione di sentenze civili e commerciali non sono più applicabili nel Regno Unito a seguito della Brexit.

Brexit: riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale

Dal 1 gennaio 2021 non esiste un chiaro sistema normativo che consenta di dare esecuzione a una sentenza in materia civile e commerciale in un paese membro dell’Unione, o nel Regno Unito.

Occorrerà, pertanto, fare affidamento alle normative interne in vigore nel Regno Unito e in ciascun paese membro dell’Unione, qualora applicabili. Tutto ciò comporta un incremento delle tempistiche e dei costi e una maggiore complessità delle procedure volte a ottenere l’esecuzione di sentenze civili e commerciali nel Regno Unito e nei paesi dell’Unione.  

Esistono 4 diversi fonti normative in vigore tra i 27 paesi membri rimasti nell’Unione, che disciplinano riconoscimento ed esecuzione delle sentenze civili e commerciali emesse in uno dei paesi membri, a seconda del luogo e del periodo in cui sentenza è stata pronunciata.                                                                                                                                     

  • La più recente fonte normativa è rappresentata dal regolamento n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio risalente al 12 dicembre 2012 (“Recast Brussels regulation”). Si applica alle sentenze emesse dai tribunali dei paesi membri, a condizione che si tratti di procedimento instaurato non oltre il 10 gennaio 2015.                                                                                           
  • La seconda fonte normativa è costituita dal regolamento del Consiglio europeo n. 44/2001 emesso in data 22 dicembre 2001 (“Original Brussels regulation”), che, sebbene non più in vigore dopo l’approvazione del Recast Brussels regulation, continua a trovare esecuzione in merito a quelle sentenze civili e commerciali emesse dai tribunali europei in procedimenti avviati prima del 10 gennaio 2015.                                                                                                       
  • La terza fonte normativa, rappresentata dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sulla giurisdizione ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, continua a operare in relazione alle sentenze emesse dai tribunali dei 15 paesi (membri dell’Unione prima del 2004) e alcuni territori situati al di fuori dell’Unione (Aruba, le Antille olandesi, i possedimenti francesi oltreoceano e Mayotte). Prima del 1 gennaio 2021, la Convenzione di Bruxelles trovava applicazione anche nei confronti di sentenze pronunciate in Gibilterra.
  • La Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, sostituita nel 2007 dalla nuova Convenzione di Lugano, si occupa di disciplinare il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze civili e commerciali tra l’Unione Europea e alcuni stati membri dell’EFTA (“European Free Trade Association”), tra cui la Svizzera, l’Islanda, la Norvegia e la Danimarca.

Fino al 1° gennaio 2021, così come stabilito dall’articolo 36 del regolamento n. 1215/2012, tutte le pronunce emesse da un tribunale di un paese membro erano automaticamente riconosciute negli altri stati, come se si trattasse di pronunce emesse da un tribunale locale.

Conseguentemente, una pronuncia proveniente da un qualunque paese membro dell’Unione Europea trovava automatico riconoscimento nel Regno Unito; allo stesso modo tutte le sentenze emesse da un tribunale del Regno Unito venivano automaticamente riconosciute nell’Unione Europea. Nessuna procedura speciale era richiesta affinché una sentenza potesse essere riconosciuta nel paese, in cui doveva essere eseguita.

Le normative europee contengono espresse proibizioni alla facoltà di un tribunale di sollevare eccezioni sul merito di una pronuncia proveniente dal tribunale di altro stato membro. In particolare, le uniche eccezioni ammesse ai sensi dell’art. 45 del regolamento 1215/2012 comprendono:   

  • le ipotesi in cui il riconoscimento della pronuncia straniera risulti, manifestamente, incompatibile con i principi fondamentali di ordine pubblico vigenti nel paese in cui la pronuncia deve essere riconosciuta
  • le ipotesi in cui al debitore non sia stato, correttamente, notificato l’atto di citazione al fine di consentirgli di preparare un’adeguata difesa
  • le ipotesi in cui esistano pronuncie in conflitto sullo stesso oggetto e tra le stesse parti nel Regno Unito o in un paese membro. 

Effetti della Brexit

Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, queste disposizioni non sono ora più applicabili.

La Commissione Europea ha pubblicato, il 27 agosto 2020, una nota, in cui indicava i criteri sul modo in cui dovrebbero essere gestiti gli eventuali conflitti di leggi nel post-Brexit. Allo stesso modo, il Ministro della Giustizia inglese ha pubblicato, il 30 settembre 2020, le linee guida per la gestione dei casi transnazionali in materia civile e commerciale.

L’8 aprile 2020, il Regno Unito ha presentato domanda per essere ammesso alla Convenzione di Lugano del 2007, al fine di poter beneficiare del regime che disciplina le questioni legate alla giurisdizione e al riconoscimento delle pronuncie in materia civile e commerciale nei confronti dei 27 stati membri dell’Unione.

Tuttavia, il procedimento di ammissione alla Convenzione di Lugano del 2007 prevede quattro diversi passaggi che, ad oggi, il Regno Unito non ha ancora completato. Affinché il Regno Unito possa entrare a far  parte della Convenzione, occorre che la domanda di ammissione venga formalmente approvata, tra gli altri, anche dall’Unione Europea. Attualmente, anche alla luce delle numerose questioni tuttora irrisolte (in particolare la posizione dell’Irlanda del Nord) l’approvazione risulta ancora lontana a venire.

Non potendo, quindi, fare affidamento sulla disciplina contenuta nella Convenzione di Lugano del 2007, le questioni legate alla giurisdizione e all’esecuzione delle sentenze straniere, emesse dopo il 1 gennaio 2021, verranno valutate secondo il diritto vigente nel Regno Unito, integrato dalle norme contenute nella Convenzione dell’Aia del 30 giugno 2005.

Il diritto inglese trova applicazione in tutti i casi in cui non esista uno specifico trattato in materia di riconoscimento ed esecuzione delle pronunce straniere tra il Regno Unito e il paese, in cui la sentenza è stata emessa (ad esempio, Stati Uniti, Cina, Russia, Brasile ed ora anche l’Unione Europea).

Secondo le normative in vigore nel Regno Unito, una pronuncia straniera non è ivi automaticamente esecutiva; affinché una parte possa dare esecuzione alla sentenza, occorre, infatti, che si tratti di pronuncia nel merito, abbia carattere definitivo e abbia per oggetto una specifica somma di denaro. Il creditore dovrà, quindi, agire presso il tribunale inglese competente, ai sensi dell’articolo 7 del Codice di Procedura Civile, per ottenere una pronuncia, che avrà la stessa efficacia esecutiva di una sentenza inglese. Tuttavia, i tribunali inglesi non potranno procedere con il riconoscimento della sentenza, in tutti i casi, in cui sia riscontrabile un difetto di giurisdizione del tribunale estero, ai sensi delle norme interne in materia di conflitto di leggi, oppure qualora la sentenza straniera sia stata ottenuta con l’inganno, o risulti contraria ai principi di ordine pubblico.

In tale scenario, non sorprende come avvocati e accademici al di là e al di qua della Manica abbiano a più riprese evidenziato come la Brexit abbia determinato un “vuoto legale”, che nuoce gravemente agli scambi commerciali tra Unione Europea e Regno Unito.

La Convenzione dell’Aia del 2005, sottoscritta sia dall’Unione Europea che dal Regno Unito, integra la disciplina prevista dal diritto interno vigente nel Regno Unito. In particolare, la Convenzione regola la competenza giurisdizionale e il reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni emesse in materia civile e commerciale dai tribunali degli stati contraenti. Affinché ciò avvenga, tuttavia, è necessario che le parti abbiano espressamente previsto un foro esclusivamente competente a decidere la controversia.

Ai sensi dell’art. 7, la disciplina prevista dalla Convenzione si applica unicamente alle pronunce definitive sul merito e non anche a provvedimenti provvisoriamente esecutivi, o a sentenze di primo grado. Secondo quanto previsto dall’art. 8(3), qualora una sentenza sia esecutiva nel paese in cui è stata emessa, questa potrà esserlo anche nel Regno Unito; tuttavia, lo stesso articolo consente a un tribunale inglese di posticipare o addirittura rifiutare il riconoscimento qualora la sentenza straniera possa essere soggetta ad appello nel paese di origine.  

Trattato bilaterale con l’Italia

Prima di aderire all’Unione Europea, il Regno Unito ha stipulato dei trattati bilaterali per il reciproco riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale con alcuni Stati europei: con la Francia nel 1934, con la Germania nel 1961, con l’Austria nel 1962, con l’Italia nel 1964. Nonostante queste convenzioni siano state sostituite in passato dalle norme europee e non vengano più applicate dal 1987, sono ancora in vigore e troveranno applicazione laddove non si rientri nell’ambito della Convenzione Aja del 2005.                                                                     

Per quanto riguarda l’Italia, i rapporti bilaterali con il Regno Unito sono regolati dalla legge 18 maggio 1971 intitolata “Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l’Italia e la Gran Bretagna sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale e del protocollo di emendamento, conclusi a Roma rispettivamente il 7 febbraio 1964 ed il 14 luglio 1970.  

L’art. I (2) del trattato bilaterale precisa, in particolare, chela parola sentenza designa ogni decisione dell’Autorità Giudiziaria comunque denominata (sentenza, ordinanza e simili), che stabilisce in modo definitivo i diritti delle parti in causa, anche se soggetta tuttavia a gravame”.

L’art. V stabilisce, altresì, chele sentenze in materia civile e commerciale pronunziate nel territorio di una delle Alte Parti Contraenti sono rese esecutive nel territorio dell’altra nel modo previsto dagli articoli VI, VII e VIII… se la sentenza sia di condanna al pagamento di una somma in denaro”.

Per ciò che riguarda, invece, il riconoscimento delle sentenze, l’art. III prende in considerazione tutte le cause civili salvo alcuni motivi di rifiuto tassativamente elencati.

Infine, l’art. VI dispone quanto segue:affinché la sentenza di una Corte o Tribunale della Repubblica Italiana sia resa esecutiva nel Regno Unito il vincitore deve presentare istanza per la registratione della stessa, unitamente ad una copia autentica della sentenza pronunziata dalla Corte o dal Tribunale di origine”, escludendo, pertanto, il semplice ricorso alla common law. Per tutto ciò che non è regolato da tale convenzione, troverà applicazione la legge 218/1995.   

Conclusioni

Appare evidente come sia opportuno inserire nei contratti da stipularsi con controparti inglesi clausole contrattuali di giurisdizione esclusiva volte, cioé, a individuare in maniera specifica il foro competente in caso di controversie, come, espressamente, previsto ai sensi della Convenzione dell’Aia del 2005.

Una valida soluzione alternativa per le parti è costituita dalla previsione di una clausola compromissoria, attraverso la quale le parti manifestino la volontà di derogare alla competenza del giudice ordinario e di deferire ad arbitri la decisione di controversie future ed eventuali.

Il vantaggio evidente di questa scelta risiede nel fatto che sia il Regno Unito che l’Italia hanno sottoscritto la Convenzione di New York del 1958 in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali straniere e, pertanto, la validità di eventuali accordi arbitrali e la possibilità per le parti di ottenere il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi conseguentemente emessi sia nel Regno Unito che in Italia rimangono impregiudicate dalla Brexit.     

Stefano Linares

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