Brexit e risvolti operativi sui contratti commerciali

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Il Regno Unito non è più parte dell’Unione Europea e questo comporta cambiamenti dal punto di vista della movimentazione delle persone, doganale, tariffario e commerciale.

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La Brexit avrà un impatto sia sui contratti commerciali in corso, sia su quelli in fase di stesura e su quelli futuri. Non si potrà, infatti, più ragionare in un’ottica di armonizzazione globale della legislazione, ma sarà necessario porre all’interno del contratto delle clausole specificamente pensate al fine di salvaguardare gli interessi delle imprese.

In primo luogo, sarà necessario differenziare i contratti in essere, con particolare riferimento ai contratti di durata, dai contratti che sono in corso di negoziazione o che verranno negoziati d’ora in poi.

I contratti in essere andranno riletti e andrà valutata l’ipotesi di una eventuale rinegoziazione degli stessi. In particolare, la prima questione da valutare è se il contratto prevede una determinata territorialità e, nello specifico, la individua nell’Unione Europea.

Sarà necessario, alla luce dell’uscita del Regno Unito dell’UE, prevedere un emendamento che possa includere anche tale Stato all’interno del contratto. Diversamente tale territorio sarà automaticamente espunto dall’accordo.

La seconda problematica potrebbe riguardare l’adeguamento dei prezzi. Anche se non è prevista l’applicazione di dazi doganali sulle merci preferenziali e anche se la maglia delle merci preferenziali è stata allargata notevolmente, sono comunque previste delle procedure doganali che potrebbero aumentare i costi di esportazione o di importazione. Inoltre potrebbe diventare più difficoltoso e oneroso ottenere licenze, certificazioni e registrazioni.

Verificare, quindi, se nel contratto sono previste clausole di rinegoziazione del prezzo o clausole di recesso che potrebbero liberare l’impresa da un contratto eccessivamente oneroso.

In tema di risoluzione del contratto, si evidenzia che la disciplina della “frustration” (caducazione) del contratto nel Regno Unito, prevede che si possa annullare un accordo solo laddove sia occorso un evento che ha reso il contratto di contenuto radicalmente diverso o la prestazione ivi prevista impossibile.

Anche nel caso in cui si voglia invocare la terminazione del contratto, quindi, sarà necessario tenere presente che il fatto che lo stesso sia diventato semplicemente più oneroso non darà diritto alle parti di chiederne la terminazione.

Allo stesso modo, quanto già detto in tema di introduzione di procedure doganali o di ottenimento di certificazioni, licenze, potrebbe incidere sulle tempistiche di consegna della merce o, più in generale, sulle tempistiche di adempimento del contratto.

Attenzione, quindi, se i termini nel contratto sono indicati come essenziali o perentori. In tale caso, infatti, sarà necessario rinegoziare tali tempi per non incorrere in un grave inadempimento contrattuale che potrebbe sottoporre l’impresa a richieste di risarcimento del danno.

Da ultimo, bisognerà verificare le clausole relative alla legge applicabile al contratto e alla risoluzione delle controversie tenendo presente che, sia in tema di legislazione che in tema di giurisdizione, l’uscita dall’Unione Europea del Regno Unito ha comportato importanti cambiamenti.

Non si potrà, infatti, più contare su regolamenti direttamente applicabili al Regno Unito così come agli altri Stati dell’Unione e, pertanto, per ogni singolo caso si dovrà valutare l’impatto della scelta della legge applicabile sul contratto in essere.

Lo stesso ragionamento dovrà essere fatto anche in mancanza di scelta considerando che il Regolamento n. 593/2008 attualmente in essere ha cessato il suo potere normativo all’interno del Regno Unito.

Sulla risoluzione delle controversie sarà importante considerare che all’interno dell’Unione Europea vige il Regolamento 1215/2012 che statuisce il riconoscimento reciproco all’interno di ciascuno Stato Membro delle sentenze emesse all’interno di altri Stati Membri.

Ciò non potrà più dirsi per le statuizioni emesse dai Tribunali del Regno Unito e dai Tribunali degli Stati Membri nei confronti del Regno Unito.

Tale cambiamento porta con sé una forte criticità determinata dal fatto che, per ottenere il riconoscimento della sentenza emessa per esempio all’interno di un Tribunale Italiano, sarà necessario effettuare un procedimento di delibazione della stessa che comporterà tempistiche e costi decisamente maggiori rispetto a prima.

Per quanto riguarda i contratti in corso di negoziazione o ancora da negoziare, sarà opportuno prevedere una serie di clausole che possano disciplinare e scongiurare l’eventuale insorgenza di eventi dannosi.

Valutare, quindi, il prezzo della merce o del servizio al fine di renderlo idoneo alle esigenze dettate dall’uscita del Regno Unito dall’UE. Prima di stabilire il prezzo in maniera automatica verificare che la Brexit non abbia impatto sulle prestazioni che l’impresa fornitrice dovrà erogare (sia che si tratti di fornitura di merci che di servizi).

Tenere presente il ritorno alla sterlina per il Regno Unito e, quindi, l’eventuale oscillazione del cambio. Nei contratti di durata potrebbe essere altresì opportuno inserire una previsione relativa alla rinegoziazione o alla revisione dei prezzi nel lungo periodo.

Stabilire delle tempistiche di consegna che tengano conto dei nuovi controlli di frontiera introdotti.

Redigere, a seconda dei casi, clausole relative alla legge applicabile o alla risoluzione delle controversie adatte alla posizione contrattuale che si ricopre (se fornitore o acquirente).

In questa fase, prevenire eventuali futuri risvolti della Brexit sul panorama contrattuale di ciascuna impresa potrebbe rivelarsi di importanza fondamentale.

Eleonora Greppi

 

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