7 luglio 2016

Brexit e accordi di giurisdizione in favore del giudice dell'Inghilterra e del Galles, della Scozia e del Nord Irlanda

di lettura

Una volta notificata l'intenzione di recedere dall'Unione Europea alla Commissione, il Regno Unito sta negoziando le modalità del recesso che dovrà intervenire entro due anni. Quali saranno le norme di conflitto applicabili nel Regno Unito agli accordi di giurisdizione in favore dei giudici dell'Inghilterra e del Galles, della Scozia e del Nord Irlanda?

Brexit e accordi di giurisdizione in favore del giudice dell'Inghilterra e del Galles, della Scozia e del Nord Irlanda

Disciplina fino all’uscita dalla UE

Anzitutto nel Regno Unito non esiste nessun giudice dotato di autorità, in materia civile e commerciale, su tutto il territorio del regno. Esistono invece i giudici dell'Inghilterra e del Galles, della Scozia e del Nord Irlanda, conferiti di giurisdizione sui rispettivi territori. Quindi, cosa accade nel raro caso in cui le parti concludano un accordo di proroga della giurisdizione in favore delle corti del Regno Unito o della Gran Bretagna?

La dottrina d'oltremanica dibatte circa il valore da attribuire ad un simile accordo, e, sebbene privo di significato, secondo alcuni, esso dovrebbe esser ritenuto tale da conferire giurisdizione in capo alle corti di tutti i paesi del Regno Unito. Eppure, in una sua nota decisione The Komninos S, la Corte d'appello dell'Inghilterra e del Galles ha interpretato l'accordo con cui si intendeva sottoporre una controversia alle corti della Gran Bretagna, come tale da conferire giurisdizione alle sole corti inglesi.

Non resta quindi che suggerire alle parti di specificare il paese del Regno Unito in cui opera il giudice che intendono investire di giurisdizione.

Ciò premesso, in Gran Bretagna, in materia civile e commerciale, gli accordi di giurisdizione in favore del giudice dell'Inghilterra e del Galles, della Scozia e del Nord Irlanda sono disciplinati, a seconda dei casi:

  • (i) dalla Convenzione dell'Aia del 2005 sugli accordi di giurisdizione esclusiva
  • (ii) dal Regolamento Bruxelles Ibis (Reg. UE 1215/2012)
  • (iii) dal Civil Jurisdiction and Judgments Act del 1982, e successive modifiche, del parlamento del Regno Unito.

La Convenzione dell’Aia

La Convenzione dell'Aia del 2005 si applica alla scelta esclusiva (v. artt. 1, par. 1 e 3 della Convenzione) del foro inglese e gallese, scozzese, o nord irlandese, allorché la controversia prorogata sia caratterizzata da un elemento di estraneità (v. art. 1 della Convenzione), ricada nella materia civile e commerciale (v. artt. 1, par. 1 e 2 della Convenzione) ed una parte sia domiciliata in uno Stato Membro dell'UE e l'altra in Messico. Così, si capisce quanto la Convenzione abbia una portata applicativa limitata, quindi una scarsa rilevanza pratica.

Regolamento Bruxelles Ibis

Di grande applicazione è invece il Regolamento Bruxelles Ibis, il quale si applica negli altri casi, ossia quelli in cui la controversia prorogata al giudice d'oltremanica sia caratterizzata dall'elemento di estraneità, abbia carattere civile e commerciale (v. art. 1, par. 1 del Regolamento) e – nel caso in cui l'accordo abbia natura esclusiva – alcuna delle parti sia residente in Messico. 
Difatti, con le modifiche introdotte, la norma che disciplina gli accordi di giurisdizione all'interno del Regime di Bruxelles si applica a prescindere dal domicilio delle parti contraenti, ma, nel caso in cui l'accordo sia esclusivo ed una delle parti sia domiciliata in Messico, si ritiene che alla norma del regolamento prevalga la Convenzione dell'Aia.

Civil Jurisdiction and Judgments Act

A fronte dell'estensione del campo di applicazione ratione personae portato dal Regolamento Bruxelles Ibis, il diritto interno dei paesi del Regno Unito non trova più spazio nella disciplina degli accordi di giurisdizione in favore delle corti inglesi e gallesi, scozzesi e nord irlandesi, se non nei casi in cui le controversie prorogate siano carenti dell'elemento di estraneità od esulino dalla materia civile e commerciale.

Seppur stravagante per l'internazional privatista italiano, nel caso in cui sorga un conflitto tra le giurisdizioni dei paesi che compongono il Regno Unito, oltremanica si ritiene che tale conflitto dia luogo ad una vera e propria questione di diritto internazionale privato, come se si trattasse di un conflitto tra le giurisdizioni del Regno Unito ed uno Stato terzo.
Infatti, nel caso in cui la controversia prorogata sia carente dell'elemento di estraneità ma ricada nella materia civile e commerciale, si applica la legge di diritto internazionale privato del parlamento del Regno Unito che fa stato in tutti i territori del regno. 

In particolare, quando sorga un caso di conflitto di giurisdizioni interno al Regno Unito si applicherà il Civil Jurisdiction and Judgments Act del 1982 e successive modifiche, norma che disciplina la ripartizione della giurisdizione all'interno del regno, adottando gli stessi criteri del Regime di Bruxelles. Ad esempio, nel caso in cui, in virtù di un accordo di giurisdizione, un soggetto domiciliato in Inghilterra abbia convenuto dinnanzi al giudice nord irlandese la controparte domiciliata in Scozia, l'accordo sarà retto dalla norma che governa la proroga di giurisdizione nel Regime di Bruxelles come trasposta nell'Act (v. Section (16) dell'Act).

Nel caso in cui, infine, la controversia prorogata al giudice del paese del Regno Unito esuli dalla materia civile o commerciale, si applicheranno i principi di diritto internazionale privato espressi dal diritto comune in vigore nel territorio di quel paese. Infatti, va detto che, in ciascun paese del Regno Unito vige un ordinamento legislativo particolare. Per la precisione, benché Inghilterra e Galles formino un'unità a fini giurisdizionali, nel secondo paese vige un sistema di leggi distinto dal primo.

La disciplina applicabile dopo l’uscita dalla UE

Quali saranno le norme applicabili dalle corti dei paesi del Regno Unito agli accordi di giurisdizione in materia civile e commerciale quando la nazione sarà fuoriuscita dall'Unione Europea? 

Anzitutto, in quanto ratificata dall'Unione Europea per conto degli Stati Membri (esclusa la Danimarca), si ritiene che la Convenzione dell'Aia non sarà più applicabile al Regno Unito.
Parimenti, non sarà applicabile il Regolamento Bruxelles Ibis e - al contrario di quanto qualcuno già afferma - la Convenzione di Bruxelles del 1968 non potrà supplire il conseguente vuoto normativo, in quanto si ritiene che possa “rivivere” soltanto tra i paesi aderenti al Trattato di Roma, sulla cui base è stata ratificata.

Sarebbe quindi auspicabile che il Regno Unito, una volta fuoriuscito dall'Unione Europea, ratificasse la Convenzione dell'Aia. Eppure, questa soluzione non sarebbe soddisfacente rispetto al sistema finora in vigore, in quanto:

  • da un lato, l'interpretazione della Convenzione dell'Aia non è sottoposta al vaglio di un organo nomofilattico, diversamente dal Regime di Bruxelles (la cui interpretazione uniforme è garantita dalla Corte di giustizia europea); 
  • e, dall'altro lato, la predetta Convenzione non predispone un regime automatico di circolazione delle decisioni, che è stato invece introdotto dal Regolamento Bruxelles Ibis con la c.d. abolizione dell'exequatur (v. art. 39 del Regolamento).

Se, invece, il Regno Unito decidesse di aderire alla Convenzione di Lugano del 2007, oltre agli stessi inconvenienti descritti nel caso di ratifica della Convenzione dell'Aia, si riproporrebbe il problema delle c.d. Torpedo Actions, invece risolto nel Regime dell'Aia, nonché nel Regime di Bruxelles con le nuove norme sulla litispendenza introdotte dal Regolamento Bruxelles Ibis (v. art. 31, par. 2, del Regolamento). 
Tantomeno risolutiva sarebbe la decisione del Parlamento del Regno Unito di predisporre una disciplina interna di diritto internazionale privato sulla falsariga del Regime di Bruxelles, come accade nel Civil Jurisdiction and Judgments Act del 1982 e successive modifiche, perché - da sola - non consentirebbe di raggiungere quei vantaggi che invece sono garantiti da una disciplina di carattere internazionale.

Conclusioni

In sostanza, nessuna delle soluzioni prospettate sarebbe soddisfacente in quanto la migliore disciplina in materia di accordi di giurisdizione, in termini di loro efficacia, è proprio quella contenuta nel Regolamento Bruxelles Ibis, alla quale il Regno Unito ha dimostrato di voler rinunciare con il referendum del 23 giugno scorso.

Così, chi abbia concluso un accordo di giurisdizione in favore del giudice inglese e gallese, scozzese e nord irlandese, contando sulla validità ed efficacia dell'accordo, nonché sulla  circolazione della sentenza eventualmente emanata dal giudice prorogato in virtù del Regime di Bruxelles, sarà costretto a riconsiderare l'opportunità della sua scelta. 

Tutto ciò senza contare che, in assenza di una disciplina eurounitaria o comunque convenzionale, l'accordo di giurisdizione in favore delle corti inglesi e gallesi, scozzesi e nord irlandesi potrà esser disatteso dalle corti degli altri Stati Membri sulla base delle rispettive norme interne di diritto internazionale privato. 

Alcuni, però, nel tentativo di salvare il salvabile, rassicurano circa il futuro degli accordi di giurisdizione in favore del giudice inglese sottolineando come, una volta fuori dall'Unione Europea, egli potrà tornare a far ricorso alle anti-suit injunctions: quel potente strumento - bandito dalla Corte di giustizia europea nel caso West Tankers - con cui punire chi instaura o prosegue un giudizio in un paese straniero in spregio di una scelta del foro inglese.

Eppure, tale provvedimento continuerà ad essere carta straccia al di fuori del Regno Unito e anzi, tornerà a rappresentare un attentato alla c.d. international comity. In più, chi fa riferimento alle anti-suit injunctions omette di ricordare come si potrà far altresì ricorso alla dottrina del forum non conveniens - anch'essa bandita dalla Corte di giustizia europea, nel caso Owusu - che permette al giudice inglese di aggirare un accordo di giurisdizione in suo favore quando ritenga, a sua (ampia) discrezione, che la controversia prorogata abbia un più stretto collegamento con un altro foro.

Infine, lungi dal voler creare qualunque allarmismo, si ricorda come, fintantoché il Regno Unito farà parte dell'Unione Europea, i giudici che operano sul suo territorio saranno tenuti a rispettare le norme della Convenzione dell'Aia e, soprattutto, del Regolamento Bruxelles Ibis.

Avv. Marialena Giorcelli - Dott. Ennio Piovesani

Tag dell'informativa
Contrattualistica
Ex Works: impatto sulla giurisdizione e considerazioni pratiche
12 novembre 2024 Ex Works: impatto sulla giurisdizione e considerazioni pratiche
Recentemente, la Corte di Cassazione ha confermato che la clausola Incoterms ® Ex Works (franco fabbrica) può essere utilizzata per radicare la giurisdizione in Italia, facilitando il recupero crediti e le controversie contro gli acquirenti stranieri.
Clausola No re-export to Russia
10 aprile 2024 Clausola No re-export to Russia
ll XII pacchetto di sanzioni verso la Russia stabilisce che, dal 20 marzo 2024, all’atto dell’esportazione di determinati beni o tecnologie, l’esportatore è tenuto a vietare per contratto la riesportazione di questi ultimi in Russia (articolo 12, octies).
Ordinanza Cassazione 11346/2023: clausole Ex Works determinanti per la giurisdizione
18 settembre 2023 Ordinanza Cassazione 11346/2023: clausole Ex Works determinanti per la giurisdizione
La sentenza pubblicata il 2 maggio 2023 afferma che la scelta di un termine di resa Incoterms® che preveda la consegna dei beni in Italia (ad esempio EXW), ove accettata dall’acquirente, è determinante per radicare la giurisdizione davanti al giudice italiano.
Emirati Arabi Uniti: nuova legge sulle agenzie commerciali
13 settembre 2023 Emirati Arabi Uniti: nuova legge sulle agenzie commerciali
La Legge Federale n. 23 del 2022 sulle agenzie commerciali - che introduce importanti cambiamenti al regime delle agenzie commerciali degli Emirati Arabi Uniti - è entrata in vigore il 15 giugno 2023.
Sanzioni contro la Russia: suggerimenti contrattuali
21 luglio 2023 Sanzioni contro la Russia: suggerimenti contrattuali
Come gestire il rapporto contrattuale dal punto di vista dell’esportatore italiano a fronte del continuo inasprimento delle misure restrittive e delle sanzioni contro la Russia?
L’Italia attua la direttiva Omnibus: D.Lgs n. 26 del 7 marzo 2023
13 giugno 2023 L’Italia attua la direttiva Omnibus: D.Lgs n. 26 del 7 marzo 2023
Il 18 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta il D.lgs n. 26 del 7 marzo 2023 che dà attuazione alla direttiva UE Omnibus volta a migliorare e modernizzare le norme a tutela dei consumatori.
Sentenza Corte di giustizia europea 13 ottobre 2022: subagente e indennità fine rapporto
13 giugno 2023 Sentenza Corte di giustizia europea 13 ottobre 2022: subagente e indennità fine rapporto
Nel procedimento C-593/21, NY c. Herios Sarl la Corte di giustizia europea ha deciso in merito al diritto di un subagente di ricevere l'indennità di fine rapporto dal suo preponente.
Novità in arrivo per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
15 maggio 2023 Novità in arrivo per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
Con il Decreto Legislativo 2 marzo 2023 n.19, il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/2121 che modifica la Direttiva UE 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Vendite Italia-Germania di prodotti tessili: tre criticità
11 aprile 2023 Vendite Italia-Germania di prodotti tessili: tre criticità
Le esportazioni delle imprese tessili italiane in Germania spesso sottendono contratti di vendita conclusi con imprese acquirenti con sede in quel Paese. Purtroppo, in alcuni casi, sorgono controversie che vengono sottoposte al giudice.
Franchising internazionale immateriale: strategia digitale per le partnership commerciali
13 marzo 2023 Franchising internazionale immateriale: strategia digitale per le partnership commerciali
Progettare il piano di internazionalizzazione dell’insegna significa innanzitutto rendere performante il modello di business non solo per la singola unità di vendita, ma forse ancora di più, per il partner commerciale che avrà la responsabilità di avviarne alcune e/o di sviluppare il nuovo mercato.