13 febbraio 2017

Arbitrato rapido: riforma del Regolamento della Camera di Commercio Internazionale di Parigi

di lettura

La costante domanda di efficienza in termini di costi e tempo, oltre che di maggiore trasparenza, da parte delle imprese che ricorrono all’arbitrato ha portato la Corte d’Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, a snellire e velocizzare le procedure arbitrali. 

Arbitrato rapido: riforma del Regolamento della Camera di Commercio Internazionale di Parigi

I vantaggi dell’arbitrato

L’arbitrato è uno strumento di giustizia alternativa rispetto a quella esercitata dai giudici statali e la decisione degli arbitri è a tutti gli effetti equiparata ad una sentenza del giudice statale. Per accedere all’arbitrato le parti di un contratto stabiliscono che le loro controversie saranno affidate ad arbitri, giudici privati, solitamente avvocati con esperienza e competenza nel settore specifico (ma possono essere arbitri anche altre figure professionali, per esempio i commercialisti, i notai, gli ingegneri, i geometri, ecc.). 

Infatti, uno dei grandi vantaggi dell’arbitrato sta nel fatto che le parti hanno la possibilità di far giudicare le proprie controversie da qualcuno davvero specializzato nel settore, che, una volta assunto l’incarico, lo porta a termine nel modo più efficiente possibile. Non per niente vi sono alcuni ambiti dove le imprese ricorrono da sempre e in modo costante all’arbitrato, per evitare di trovarsi davanti a un giudicante che non conosce bene la materia e non ha alcuna esperienza del settore.

Nell’ambito del commercio internazionale, l’arbitrato assume poi particolare importanza perché ad oggi è ancora il solo mezzo per ottenere una decisione che può essere materialmente eseguita in un Paese fuori dall’Unione Europea (sono 156 i Paesi che aderiscono alla convenzione di New York del 1958 che permette il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali).

Nello scegliere l’arbitrato, le parti possono far riferimento a un’istituzione arbitrale che sorveglia e amministra la procedura e che solitamente ha un proprio regolamento che ne disciplina in via generale lo svolgimento, a partire dalla nomina degli arbitri fino alla decisione della causa.

Le novità dell’arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi

Tra le principali novità vi è l’introduzione di una specifica procedura “rapida”, c.d. Expedited Procedure, in vigore dal 1 marzo 2017. Diverse istituzioni arbitrali hanno introdotto arbitrati accelerati o rapidi nei propri regolamenti di procedura, con una compressione dei tempi (e in varia misura dei costi) per il deposito della decisione. 

Inevitabilmente tale concentrazione si riflette in prima battuta sulle difese delle parti e sulle prove: non si può avere una procedura rapida e arrivare a una sentenza in pochi mesi se le parti per prime non sono estremamente concise e accettano una procedura sommaria.

Va da sé che non tutte le controversie possono essere decise rapidamente, in particolare quando la causa richiede una complessa attività difensiva e di assunzione delle prove (pensiamo ad esempio a un impianto che non produce secondo le caratteristiche concordate o ad una controversia nel settore delle costruzioni). 

I regolamenti arbitrali hanno tentato di risolvere anche questo tipo di situazioni, diversificando tra:

  • arbitrato rapido
  • arbitrato ordinario 

e prevedendo la possibilità di passare dall’uno all’altro a seconda della natura della causa, per far sì che l’arbitrato sia sempre di più uno strumento di decisione delle controversie efficace e al servizio delle esigenze delle imprese.

La scelta espressa dalle parti nel contratto è cruciale: facendo riferimento a un determinato regolamento arbitrale che prevede l’arbitrato rapido, le parti sono quindi consapevoli che, a seconda delle caratteristiche delle loro domande, l’arbitrato potrà essere molto concentrato e quindi inevitabilmente sommario o potrà svolgersi in modo ordinario con tempi più lunghi. 

Vediamo qui quando si applica l’expedited procedure della CCI e le principali novità sulle regole che lo governano.

Il procedimento rapido, Expedited Procedure

Le regole previste dall’Expedited Procedure (art. 30 e Appendice VI del Regolamento di arbitrato CCI) saranno applicabili, a partire dal 1 marzo 2017, a tutte le controversie di valore uguale o inferiore a US $ 2.000.000 fondate su convenzioni arbitrali stipulate a partire dalla loro entrata in vigore (per esempio se il contratto è successivo al 1 marzo 2017 e contiene la clausola arbitrale standard CCI) oppure in caso di accordo espresso dalle parti all’interno della convenzione di arbitrato (opt-in). 

E’ esclusa l’applicazione automatica delle nuove regole nei seguenti casi (art. 30 co. 3):

  • convenzione di arbitrato precedente al 1 marzo 2017; 
  • esercizio del diritto di opting-out ad opera delle parti che abbiano dunque espressamente escluso l’applicazione dall’Expedited Procedure nella convenzione di arbitrato;
  • decisione della Corte CCI (autonoma o sollecitata da una delle parti) che ritenga l’applicazione di tali norme inappropriata a causa della natura della controversia. 

In relazione a quest’ultima ipotesi (art. 1 co. 4 Appendix VI), tale decisione può intervenire anche in un momento successivo all’inizio del procedimento, per esempio nel caso in cui vi sia stato un aumento della complessità o del valore della controversia. In questi casi il procedimento proseguirà secondo le norme ordinarie ed il tribunale arbitrale rimane dunque in carica, fatta salva la facoltà della Corte di ricostituirlo. 

Le statistiche pubblicate dalla CCI dimostrano che nel corso degli ultimi anni il numero di controversie con un valore uguale o inferiore a US $ 2.000.000 è aumentato fortemente. Alla luce di tali dati e a fronte della continua richiesta di procedimenti più rapidi e meno costosi, la risposta della CCI è stata l’introduzione di questo particolare tipo di procedura. Come sottolinea Alexis Mourre, Presidente della Corte Internazionale di Arbitrato della CCI, “This is an entirely new offer to our users. Disputes will now be resolved on a very expeditious and cost-effective manner, providing an effective answer to the legitimate concerns of the business community as to time and costs. These new rules will not only be effective for disputes of a limited value, but also for larger cases if the parties so agree.”

Le differenze principali rispetto alla procedura arbitrale ordinaria che rendono peculiare l’Expedited Procedure sono le seguenti:

  • L’arbitro è unico (art. 2 co. 1 Appendix VI), nominato dalla Corte nel caso in cui non vi sia accordo fra le parti in merito (art. 2 co. 2 Appendix VI). Tale norma prevale sulla volontà espressa dalle parti nella convenzione di arbitrato o in altra sede in quanto prevista dal Regolamento a cui essi stessi rimandano. È fatta salva comunque la possibilità di nomina di un Tribunale composto da tre arbitri nel caso in cui tale previsione sia contrastante con la legge applicabile. Un esempio è la legge italiana, la quale stabilisce che la convenzione arbitrale debba prevalere su disposizioni contrarie previste dal Regolamento (art. 832 comma 2 cod. proc. civ.);
  • non è prevista la redazione dell’atto di missione (art. 3 co. 1 Appendix VI), salvo diverso accordo delle parti (si ricorda che l’atto di missione è caratteristico dell’arbitrato ordinario CCI ed è un documento dove l’arbitro e le parti in avvio di procedura sintetizzano gli elementi salienti dell’arbitrato e le loro posizioni);
  • la riunione di gestione del procedimento deve essere tenuta entro 15 giorni dalla trasmissione del fascicolo al Tribunale arbitrale (art. 3 co. 3 Appendix VI).
  • il Tribunale ha la facoltà di non ammettere alcuna produzione documentale o imporre limiti alle memorie (art. 3 co. 4 Appendix VI).
  • il Tribunale ha la facoltà di non tenere udienze - decidendo, pertanto, sulla sola base dei documenti prodotti dalle parti senza procedere con l’esaminazione delle prove testimoniali o l’audizione di esperti - oppure svolgerle in videoconferenza o telefonicamente (art. 3 co. 5 Appendix VI).
  • il lodo deve essere emesso entro 6 mesi dalla riunione di gestione del procedimento. Anche in questo caso il termine è prorogabile, ma si sottolinea l’eccezionalità di tale provvedimento in quanto una diversa previsione sarebbe contraria alla ratio stessa della riforma (art. 4 co. 1 Appendix VI);
  • il lodo è comunque oggetto di scrutinio da parte della Corte d’arbitrato (lo scrutinio è una peculiarità dell’arbitrato CCI e serve a validare la decisione arbitrale sotto il profilo della forma per tentare di circoscrivere il più possibile pretestuose impugnazioni);
  • I costi della procedura sono più ridotti rispetto a quella ordinaria, in particolare viene prevista una scala ridimensionata degli onorari degli arbitri (art. 4 co. 2 Appendix VI). 

Esempio

Un contratto stipulato il 30 marzo 2017 per la vendita internazionale di un bene di valore di 1.000.000 di euro che contiene la clausola arbitrale CCI per la risoluzione delle controversie. 
La domanda di arbitrato viene depositata il 29 luglio 2017 per chiedere la risoluzione del contratto per gravissimi difetti e vizi del bene e la restituzione del prezzo pagato.
La risposta deve essere depositata dal convenuto entro il termine ordinario di 30 giorni, come previsto dall’art. 1 co. 3 Appendix VI, che richiama a sua volta l’art. 5. Se le parti non si accordano sul nome dell’arbitro unico, la Corte lo nomina e trasmette il fascicolo all’arbitro nominato, ipotizziamo il 10 settembre 2017. Da quando riceve i documenti l’arbitro ha 15 giorni per tenere la riunione per la gestione del procedimento, dove vengono date le indicazioni precise e adattate al caso oggetto di causa. Entro sei mesi dalla riunione sarà emessa la decisione, quindi al massimo entro aprile 2018.

Ulteriori modifiche al regolamento d’arbitrato: i termini per l’adozione dell’atto di missione e la motivazione degli atti della CCI.

La riduzione del termine per l’adozione dell’atto di missione, che passa da due mesi ad uno (art. 23 co. 2), risulta essere coerente con la linea seguita della CCI in quanto punta a snellire il procedimento ordinario. Chiaramente, anche in questo caso, il termine è prorogabile d’ufficio o su richiesta del tribunale ove risultasse necessario. Tuttavia, l’imposizione di un termine più stringente nella parte iniziale del procedimento è da considerarsi positivamente, in quanto potrebbe risultare efficace nel rendere più agile tale fase. 

L’intento di promuovere una maggiore trasparenza all’interno della procedura arbitrale viene invece perseguito attraverso la modifica relativa alla motivazione delle decisioni della CCI. Attualmente l’articolo 11 comma 4 del Regolamento prevede che “Le decisioni della Corte in merito alla nomina, conferma, ricusazione e sostituzione di un arbitro sono definitive e le relative motivazioni non sono rese note” e tale principio è stato a lungo esteso anche alle altre decisioni della CCI. Negli ultimi anni la prassi ha cominciato ad ammettere che le motivazioni di taluni provvedimenti fossero comunicate nel caso di richiesta di entrambe le parti. Con la rimozione della parte finale del comma 4 relativa alla motivazione, quest’ultima dovrà essere fornita anche su richiesta unilaterale di una delle parti. Resta comunque ferma la possibilità dell’istituzione di rifiutare tale comunicazione in casi particolari.

Conclusioni

Le innovazioni introdotte dalla CCI all’interno del Regolamento vanno accolte favorevolmente. Il perseguimento di obiettivi quali la velocizzazione delle procedure, la loro efficienza, minor costo e trasparenza non può che avere ricadute positive.
In particolare l’introduzione dall’Expedited Procedure, in considerazione della struttura che gli è stata conferita, è un indicatore dell’attenzione della CCI verso contenziosi di minore entità e complessità, al fine di offrire uno strumento aggiuntivo che alcune imprese possono giudicare più adeguato alle loro controversie.

Alcune disposizioni dell’Expedited Procedure potrebbero suscitare dubbi (comuni a tutti gli arbitrati rapidi previsti nei vari regolamenti) sul rispetto dell’autonomia (decisionale) delle parti, che è uno dei principi cardine dell’arbitrato. Infatti, si sa che solitamente al momento di redigere il contratto le parti dedicano poco tempo alla clausola che prevede dove e a chi le parti faranno decidere le eventuali controversie, mentre se la causa inizia, esse vorrebbero avere il pieno controllo sulla nomina dell’arbitro e sulla procedura per poterla adeguare al loro caso specifico (e talvolta la parte in difetto, che subisce la causa, non è molto contenta di avere una procedura rapida...).

Occorre però sottolineare che l’autonomia delle parti si esprime in primissima battuta nel momento in cui esse redigono la clausola arbitrale dove possono prevedere espressamente e chiaramente le eccezioni alle previsioni standard del regolamento a cui fanno rinvio: se non lo fanno inevitabilmente ne subiranno le conseguenze.

Spetterà dunque alle parti, ai soggetti coinvolti e alla prassi l’onere di esercitare la propria discrezionalità e le proprie scelte in modo coerente rispetto alla ratio perseguita dall’ Expedited Procedure.

Avv. Cristina Martinetti e Dott.ssa Gabriella Perotto

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