Agenzia e indennità di fine rapporto nel periodo di prova

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In una recente sentenza la Corte di Giustizia Europea ha affrontato, per la prima volta, la questione della sussistenza del diritto all’indennità di fine rapporto in caso di cessazione di un contratto di agenzia durante il periodo di prova. 

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I fatti alla base della causa C-645/16

La vicenda ha come protagonisti un agente ed un preponente francesi che, a seguito della cessazione del contratto di agenzia avente ad oggetto la promozione della vendita di abitazioni unifamiliari, iniziavano a litigare sulle somme dovute in conseguenza della fine del rapporto.

Il contratto in questione prevedeva che l’agente avrebbe dovuto promuovere la vendita di un minimo di venticinque abitazioni ogni anno. Tuttavia, dopo cinque mesi quest’ultimo era riuscito a procacciare un solo acquirente ed il preponente, nel corso del periodo di prova, pattuito per una durata di dodici mesi, recedeva dal contratto dando un preavviso di un mese e non riconoscendo alcuna somma per la cessazione del contratto.

L’agente riteneva invece di avere diritto alla riparazione del danno subito, possibilità prevista dalla legge francese che, tra le poche in Europa, stabilisce che al termine di un contratto di agenzia possa essere riconosciuta all’agente, a certe condizioni, una riparazione del danno anziché un’indennità, come invece avviene ad esempio in Italia.

L’agente iniziava quindi una causa nei confronti del preponente per ottenere la predetta riparazione ed il risarcimento degli ulteriori danni subiti a seguito della risoluzione del rapporto, che affermava illegittima. Dopo due gradi di giudizio con alterni risultati la causa giungeva alla Corte di Cassazione francese, che chiedeva alla Corte di Giustizia Europea se la Direttiva 86/653/CEE concernente gli agenti commerciali indipendenti (a cui si devono conformare tutte le leggi nazionali degli Stati Membri) consenta di escludere la corresponsione dell’indennità o la riparazione del danno all’agente in caso di recesso del preponente durante il periodo di prova pattuito nel contratto.

Il patto di prova nella legge e nella giurisprudenza in Italia

Per inquadrare l’importanza della sentenza in esame vale senz’altro la pena fornire un breve resoconto della posizione finora assunta dalla giurisprudenza italiana in merito al patto di prova nel contratto di agenzia.

La funzione di tale patto, diffusissimo nei contratti di lavoro subordinato e piuttosto frequente nei contratti di agenzia, è in estrema sintesi quella di prevedere un periodo iniziale del rapporto in cui le parti possono reciprocamente testarsi e, in caso di insoddisfazione, cessare il rapporto senza particolari inconvenienti, normalmente senza riconoscere un preavviso o pagare un’indennità.

La legge italiana disciplina tale patto per i rapporti di lavoro subordinato, ma non per quelli di agenzia, per i quali la giurisprudenza italiana l’ha sempre ritenuto valido e rimesso alla libera volontà delle parti, purché il periodo destinato all’effettuazione della prova sia limitato al tempo necessario e sufficiente per compiere le reciproche valutazioni sulla volontà di proseguire il rapporto. Pertanto, generalmente i nostri giudici hanno finora ritenuto ammissibile un patto che consenta ad entrambe le parti, nel periodo di prova di durata ragionevole, di recedere da un contratto di agenzia senza preavviso né indennità.
Tale orientamento è stato tuttavia espressamente sconfessato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza in commento.

La sentenza

Come si ricorda, l’art. 17 della Direttiva 86/653/CEE disciplina il diritto dell’agente all’indennità di fine rapporto (o in alternativa, alla riparazione del danno subito) e l’art. 18 della medesima Direttiva consente di escluderlo unicamente in presenza di una delle seguenti condizioni:

  1. quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente commerciale, la quale giustifichi, in virtù della legislazione nazionale, la risoluzione immediata del contratto;
  2. quando l’agente commerciale recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente commerciale: età, infermità o malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;
  3. quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente commerciale cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.

Nell’affrontare la questione la Corte di Giustizia Europea muove direttamente dal testo dei predetti due articoli, rilevando come essi siano dettati a tutela dell’agente e non consentano l’inserimento, neanche con l’accordo delle parti, di un’ulteriore causa di esclusione dell’indennità o della riparazione del danno, siccome quelle previste dell’art. 18 sono del tutto tassative. 
Dunque la Corte rileva che, sebbene il patto di prova non sia vietato dal diritto dell’Unione e quindi le parti possono senz’altro prevederlo, tale patto non può però avere effetti che limitino le tutele garantite all’agente dalla Direttiva e quindi anche il diritto all’indennità di fine rapporto o alla riparazione del danno.

La Corte si chiede pertanto se si realizza una violazione dei diritti dell’agente garantiti dalla Direttiva qualora sia contrattualmente previsto un patto di prova, secondo cui il preponente può recedere entro un certo termine senza riconoscere all’agente alcuna indennità di fine rapporto o riparazione del danno. La risposta a cui perviene la Corte è positiva, poiché la Direttiva non prevede alcuna distinzione fra il periodo di prova e quello successivo ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di fine rapporto o alla riparazione del danno. Di conseguenza, il contratto che cessi di produrre effetti durante il periodo di prova darà senz’altro diritto all’agente di percepire l’indennità di fine rapporto o la riparazione del danno in presenza dei requisiti di legge e le eventuali diverse previsioni delle parti non avranno alcun effetto.

Un ragionamento diverso non è concesso, poiché porterebbe a prevedere un motivo di esclusione dell’indennità o della riparazione del danno ulteriore a quelli dell’articolo 18 della Direttiva e ciò andrebbe a detrimento dell’agente.

Le conseguenze sui contratti di agenzia: indennità e recesso

Il principale effetto di questa pronuncia della Corte di Giustizia è evidente: non sarà più possibile prevedere contrattualmente l’esclusione dell’indennità o della riparazione del danno qualora il rapporto di agenzia cessi durante il periodo di prova, salvo il caso in cui ricorra una delle condizioni previste dall’art. 18 della Direttiva 86/653/CEE menzionate in precedenza. Pertanto è prevedibile che la giurisprudenza italiana adeguerà il proprio diverso orientamento finora manifestato sul punto.

Inoltre, è ipotizzabile un’ulteriore conseguenza, che non è stata espressa dalla Corte di Giustizia nella sentenza in esame. Infatti, come è noto, dal contratto di agenzia a tempo indeterminato si può recedere liberamente, purché venga dato un periodo di preavviso, la cui durata minima aumenta proporzionalmente agli anni di durata del rapporto e che non è derogabile dalle parti a sfavore dell’agente. Ora, applicando i principi enunciati dalla Corte di Giustizia, secondo cui durante il periodo di prova il contratto di agenzia è comunque da considerare pienamente efficace, si può facilmente sostenere che, anche in tale periodo, dovranno essere rispettati i termini minimi di preavviso stabiliti dalla legge. Pertanto, seguendo questo ragionamento, durante il periodo di prova concordato dalle parti non sarebbe possibile recedere da un contratto di agenzia senza preavviso, a meno che sussista una giusta causa di cessazione immediata del contratto.

In conclusione, come rilevato in precedenza, tradizionalmente la finalità di pattuire un periodo di prova nei contratti di agenzia è stata finora quella di prevedere un periodo iniziale del rapporto in cui le parti possono reciprocamente testarsi e, in caso di insoddisfazione, cessare il rapporto senza particolari inconvenienti, normalmente senza riconoscere un preavviso o pagare un’indennità. Ora, a seguito dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza in esame, pare che tale finalità non possa più essere perseguita. Pertanto, salvo situazioni particolari, d’ora in avanti gli operatori economici dovrebbero domandarsi se la previsione del patto di prova in un contratto di agenzia possa avere qualche effetto utile e, in caso negativo, evitarne la pattuizione stante l’inutilità pratica.

Avv. Paolo Lombardi
Avv. Hidalgo Brovida

 

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