Agenti e rappresentanti di commercio: soppressione ruolo e nuovo accesso all'attività

di lettura

Dal 12 maggio 2012 sono operative alcune disposizioni del D. Lgs. 26.03.2010, n. 59 che apportano significative modifiche alle modalità di accesso all’attività di agente e rappresentante di commercio e al suo esercizio: su tutte, la soppressione del Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di commercio (c.d. “RAR”).

È opportuno evidenziare che dette modifiche concernono principalmente gli aspetti procedurali dell’attività di agenzia commerciale, incidendo solo in minima parte su quelli sostanziali: poco è innovato, ad esempio, in materia di requisiti di idoneità richiesti per poter svolgere l’attività di agente commerciale che, dunque, se non per qualche lieve modifica, continuano a essere quelli indicati dalla legge di riferimento in materia (legge n. 204 del 1985).

Quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo in materia di modalità di accesso e di esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio, è il seguente:

  • Legge 204/1985 “Disciplina dell'attività di agente e rappresen-tante di commercio”
  • Direttiva 2006/123/CE del 12.12.2006, relativa ai servizi nel mercato interno (“Direttiva Servizi”)
  • D. Lgs. 26.03.2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE del 12.12.2006, relativa ai servizi nel mercato in-terno
  • D. Min. Sviluppo Economico 26 ottobre 2011 “Modalità di iscri-zione nel Registro delle Imprese e nel REA dei soggetti esercenti le attività di agente e rappresentante di commercio”.

Nuove modalità di accesso all’attività di agente commerciale

Con il D. Lgs 26.03.2010, n. 59, l’ordinamento italiano ha recepito la direttiva comunitaria 2006/123/CE, nota come “direttiva Servizi”. Uno degli obiettivi fissati dalla direttiva comunitaria è quello di semplificare le formalità e le procedure relative all’accesso, fra le altre, all’attività di agenzia e al suo esercizio. In tal senso, pertanto, l’art. 74 del D. lgs. 59/2010 ha sancito:

  1. la soppressione, tra gli altri, del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 2 della legge 204/1985
  2. l’assoggettamento dell’inizio dell’attività di agente commerciale alla DIA (Dichiarazione Inizio Attività) - ora SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) - corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti
  3. l’iscrizione dell’attività di agenti o rappresentanti di commercio nel RI (Registro delle Imprese) se l’attività è svolta in forma di impresa, ovvero in un’apposita sezione del REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative).

L’effettiva soppressione del Ruolo è stata resa definitivamente operativa dal 12 maggio 2012, data in cui il Decreto Ministeriale attuativo del 26.10.11 è entrato in vigore.

Da tale data, pertanto, coloro che intendono iniziare l’attività di agenzia commerciale devono presentare all’ufficio del registro della Camera di Commercio della provincia dove esercitano l’attività, apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge 204/1985, tramite la compilazione del modello “ARC” allegato al decreto attuativo.

Si tenga presente che - in base all’art. 4 del DM 26.10.11 - l’impresa che svolge l’attività in più sedi o unità locali deve presentare una SCIA per ciascuna di esse. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività l'impresa nomina almeno un soggetto, amministra-tore o preposto in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'attività.

L’ufficio del RI, ricevuta la SCIA, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di agente o rappresentante di commercio, rilasciando, su richiesta, una tessera personale di riconoscimento, conforme al modello ministeriale allegato al decreto attuativo.

Nel caso di accertata carenza dei requisiti previsti dalla legge, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, l’ufficio del Registro delle imprese adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della SCIA, l’ufficio del RI verifica la permanenza dei requisiti e, in caso di sopravvenuta mancanza di un requisito, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività (art. 6 DM 26.10.2011).

Invece, gli agenti già iscritti nell’abrogato ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, devono provvedere ad aggiornare la posizione di ciascuna loro sede o unità locale nel RI/REA. Si evidenzia che detto aggiornamento deve essere effettuato entro il 12 maggio 2013, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del RI (art. 10 DM 26.10.2011).

Altro elemento importante è l’utilizzo esclusivo dei mezzi telematici ai fini della presentazione della SCIA, delle denunzie e delle comunicazioni al RI tramite la procedura della Comunicazione Unica.

Requisiti di idoneità

Per quanto attiene ai requisiti di natura personale, morale e professionale richiesti dalla legge per poter svolgere l’attività di agenzia commerciale, il D. Lgs. 59/2010 ha sostanzialmente lasciato immutato il quadro normativo regolato dall’art. 5 della L. 204/1985. Sul punto, difatti, le uniche modifiche riguardano l’abrogazione dei seguenti requisiti:

  • la cittadinanza italiana o di uno degli stati UE ovvero la residenza nel territorio italiano per gli stranieri (let. a) art. 5 L. 204/1985)
  • il godimento dei diritti civili (let. b) art. 5 L. 204/1985)
  • il non essere fallito (let. c) art. 5 L. 204/1985)
  • l’assolvimento dell’obbligo scolastico con conseguimento del relativo titolo (let. d) art. 5 L. 204/1985).

Inoltre, l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all’entrata in vigore del presente decreto (12 maggio 2012 – 12 maggio 2017), requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività.

Pertanto, alla luce delle citate modifiche, l’art. 5 L. 204/1985 oggi così dispone:

Per ottenere l'iscrizione nel ruolo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • [a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana]
  • [b) godere dell'esercizio dei diritti civili]
  • c) non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione
  • [d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo.]

Il richiedente deve inoltre:

  • aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni
  • oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di  una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con  mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda
  • oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche. (omissis)”.

Va da sé che i richiami fatti al ruolo contenuti nella legge 3 maggio 1985, n. 204, si intendono riferiti alle iscrizioni previste nel RI o nel REA.

L’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità deve essere attestato tramite la compilazione della sezione Requisiti del modello ARC.

Sono tenuti alla compilazione dell’intercalare relativo ai requisiti il titolare, nel caso di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti, nel caso di impresa societaria, gli eventuali preposti, tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa. Per ciascuno soggetto successivo al primo dovrà essere compilato un apposito modello- Intercalare - “REQUISITI ARC”.

Mancata iscrizione al ruolo, oggi al RI-REA

La soppressione del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio ci offre lo spunto per ripercorrere brevemente le principali fasi della questione concernente le conseguenze discendenti dalla mancata iscrizione dell’agente commerciale al ruolo, ora al RI/REA.

La legge 204/1985 ha vietato l’esercizio dell’attività di agenzia commerciale a coloro non iscritti al ruolo, sanzionando non solo l’agente che disattende il divieto, ma altresì i preponenti che stipulino un contratto di agenzia con un soggetto non iscritto al ruolo (artt. 2 e 9 L. 204/85).

In considerazione di ciò, la giurisprudenza italiana aveva ritenuto affetto di nullità insanabile ex art. 1418 c.c. il contratto con un agente non iscritto al RAR.

A seguito della Direttiva CEE n. 653 del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, è sorto il contrasto fra la legislazione italiana sopra citata e la direttiva medesima che, a differenza della norma italiana, non subordina l’attività di agente commerciale all’iscrizione in un apposito ruolo.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha sancito a più riprese il contrasto fra la normativa italiana e la direttiva comunitaria in quanto “osta ad una normativa nazionale subordinare la validità di un contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente di commercio in un apposito albo” (sentenza 30.4.1998, C-215/97 Bellone c. Yokohama, sentenza 13.7.2000 C-456/98, sentenza 6.3.2003 C-485/01).

Al principio enunciato dalla Corte europea si è uniformata anche la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha sancito, in forza del principio di supremazia della normativa comunitaria su quella nazionale, la disapplicazione delle disposizioni della legge 204/1985 dalle quali derivano:

  • la nullità del contratto di agenzia stipulato con un soggetto non iscritto al ruolo
  • la comminazione delle relative sanzioni amministrative (cfr. per tutte Cass. n. 5505 del 17.4.2002).

Nonostante gli interventi della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione, il legislatore italiano non è intervenuto per abrogare/modificare quelle disposizioni della legge 204/1985 ritenute in contrasto con la direttiva comunitaria (sul punto si segnala solo una proposta di legge dell’8.7.2004 rimasta tale).

Ciò ha inevitabilmente lasciato nell’incertezza gli operatori del settore fra cui, in primis, le Camere di Commercio, le quali, in questi anni, hanno avuto atteggiamenti differenti per quanto attiene la subordinazione o meno dell’inizio di attività di agente all’iscrizione al Ruolo.

Da segnalare come, invece, la Fondazione Enasarco, si sia subito adeguata ai principi espressi dal giudice comunitario, eliminando dal proprio regolamento il requisito dell’iscrizione nel RAR quale condizio-ne necessaria per l’iscrivibilità degli interessati all’Enasarco (cfr. delibera Enasarco 2/2000).

Neanche in occasione del recente recepimento della “direttiva Servizi”, avvenuto a mezzo del D. Lgs 26.03.2010, n. 59, il legislatore italiano si è preoccupato di adeguare la normativa nazionale ai principi comunitari, lasciando, difatti, immutate le disposizioni degli articoli 2 e 9 della legge 204/1985, nei quali ora i richiami fatti al ruolo si intendono riferiti alle iscrizioni previste nel RI/REA.

Alla luce di quanto detto, anche a seguito della soppressione del ruolo appare, dunque, opportuno l’intervento del legislatore italiano che chiarisca definitivamente che la mancata iscrizione dell’agente (ora) nel RI/REA non può comportare la nullità del contratto di agenzia e/o l’applicazione di alcuna sanzione amministrativa in capo all’agente e al preponente.

Avv. Silvia Bortolotti, Avv. Nicolò Maggiora

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