Agente commerciale: provvigione, rimborso spese e indennità di fine rapporto

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La nomina di un agente consente al preponente un maggior controllo rispetto ad altre figure di intermediario (broker e procacciatore d’affari), ma implica maggiori costi.

La corrispondenza tra maggior controllo e costi più alti rappresenta un vincolo difficilmente aggirabile in particolare considerando le leggi che regolamentano il contratto di agenzia nei paesi dell'Unione europea.

Il preponente, dopo aver scelto di avvalersi di un agente commerciale, deve cercare di prevedere i costi aziendali comportati da tale nomina:

  1. la provvigione
  2. gli eventuali rimborsi spese
  3. l’ammontare dell’indennità di fine rapporto.

1. La provvigione

L’unica forma di retribuzione dell’agente prevista dalla legge italiana è rappresentata dalla provvigione. Non sembrano pertanto ammissibili altre forme di remunerazione e in particolare compensi fissi che siano slegati dal numero degli affari promossi dall’agente e dal valore degli stessi.

Le parti hanno la facoltà di determinare nel contratto le modalità di calcolo della provvigione. In mancanza di tale pattuizione, si reputa che il tasso provvigionale vada applicato sulle somme effettivamente incassate dal preponente, il quale avrà, pertanto, la possibilità di detrarre, dalla base di calcolo, gli sconti praticati oppure le spese.

Secondo quanto previsto dall’art. 1748 del codice, l’agente ha diritto alla provvigione su tutti gli affari conclusi per effetto del suo intervento, nel corso del contratto oppure appartenenti alla zona o alla categoria di clienti affidatigli.

Il preponente ha la facoltà di accettare o meno gli ordini e le proposte contrattuali trasmesse dall’agente, senza incorre, in caso di rifiuto, in alcuna responsabilità. Tale principio va però letto e praticato alla luce degli obblighi inderogabili di lealtà e buona fede che, ai sensi dell’art. 1749 del codice civile, gravano sul preponente.

L’agente ha, infine, diritto alla provvigione anche sugli affari conclusi dal preponente dopo la risoluzione del contratto, quando:

  • essi derivino da ordini ricevuti prima della data di risoluzione oppure
  • essi siano imputabili all’attività svolta dall’agente prima della risoluzione del contratto e vengano conclusi entro un termine ragionevole dalla data di risoluzione.

In tali casi, la provvigione è dovuta esclusivamente all’agente “uscente”, a meno che risulti equo, date le circostanze del caso, suddividere il compenso con l’agente “subentrante”.

Pagamento della provvigione

Secondo l’art. 1748 del codice civile l’agente matura il diritto a ricevere la provvigione già dal momento in cui il preponente spedisce la merce. Solo se previsto nel contratto, il momento di maturazione della provvigione può essere posposto al momento in cui il terzo esegue, o avrebbe dovuto eseguire, la propria prestazione, se il preponente a sua volta avesse eseguito la propria.

Questa regola, di limitata importanza per i contratti nazionali di agenzia, è, invece, assai rilevante per i contratti con un agente straniero, infatti:

  • se per i contratti di agenzia sottoposti agli A.E.C. la nuova legge non apporta particolari cambiamenti (poiché, per essi, il diritto alla provvigione sorge con la regolare esecuzione del contratto tra preponente e cliente)
  • al contrario, in un contratto internazionale sottoposto alla legge italiana, ma non agli A.E.C., il preponente sarà tenuto a remunerare l’agente in un momento precedente al momento del pagamento da parte del cliente. Resta comunque fermo che, se il contratto tra cliente e preponente non abbia esecuzione per cause non imputabili a quest’ultimo, l’agente sarà comunque obbligato a restituire quanto percepito.

La legge italiana, conformandosi alla direttiva comunitaria sugli agenti di commercio prevede, inoltre, che la provvigione debba essere corrisposta all’agente al più tardi entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale è maturata.

Si ricorda che, secondo il diritto italiano, il diritto alle provvigioni si prescrive nel termine di cinque anni e che l’agente gode del privilegio generale sui beni mobili del preponente per i compensi maturati nell’ultimo anno di rapporto.

2. Il rimborso spese

L’art. 1748 del codice civile, come già gli A.E.C., stabilisce espressamente che l’agente non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della propria attività.

La giurisprudenza, tuttavia, ammette la pattuizione di un concorso del preponente in talune spese (secondo quanto deciso dalla Cassazione con sentenza n. 2680/1990), anche se occorre segnalare che tale rimborso, specie se integrale, può costituire un indice dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Si noti, poi, che, secondo la legge italiana, l’agente ha comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento di mansioni (ad esempio assistenza logistica o magazzinaggio) che non rientrano nei contenuti tipici dei contratti di agenzia.

Si ritiene, infine, che le somme corrisposte a titolo di concorso o rimborso spese rientrino, a fini fiscali, nella base imponibile dell’agente e dovranno essere considerate nel calcolo dell’indennità di fine rapporto.

3. L’indennità di fine rapporto

Il decreto legislativo n. 303/91, emesso nel 1991 in attuazione della direttiva n. 86/653/CEE, ha radicalmente modificato il precedente testo dell’art. 1751 in materia di indennità di fine rapporto. Tale norma prevede il diritto inderogabile dell’agente, al momento della risoluzione del rapporto, a un’indennità che non può superare: "una cifra equivalente a un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni"  al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

  • che l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppatogli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti

oppure

  • che il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle provvigioni che l’agente cessa di percepire e che risultano dagli affari con tali clienti.

L’indennità non è, invece, dovuta all’agente quando:

  • il preponente ha risolto il contratto per un inadempimento imputabile all’agente di una tale gravità da non consentire la prosecuzione, anche solo provvisoria, del rapporto
  • l’agente recede dal contratto, salvo che il recesso sia giustificato da circostanze imputabili al preponente oppure da età, infermità o malattia dell’agente, per cui non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto (in caso di decesso dell’agente l’indennità rimane dovuta ai suoi eredi)
  • l’agente cede a un terzo, con il consenso del preponente, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di agenzia.

Si noti che l’indennità è comunque dovuta all’agente, sebbene la legge non lo precisi, anche nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga di comune accordo fra le parti.

Sempre a proposito degli accordi tra le parti del contratto di agenzia, si segnala che le transazioni che hanno ad oggetto la rinuncia dell’agente e il diritto all’indennità sottoscritte prima della risoluzione del contratto non sono valide, secondo quanto previsto dalla legge italiana.

L’agente perde, comunque, il diritto all’indennità se ne fa richiesta al preponente entro il termine di un anno dalla data della risoluzione del contratto.

Si ricorda, infine, che il percepimento dell’indennità non priva l’agente della possibilità di chiedere il risarcimento per gli eventuali danni subiti a causa di inadempimenti del preponente.

Avv. Diego Comba

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