La Corte d’Appello di Parigi ha rigettato il ricorso della società Pierre Fabre Dermo-Cosmétique contro la decisione n. 8-D-25 resa dal Consiglio della concorrenza francese del 29 ottobre 2008, il quale l’aveva condannata per aver vietato di fatto ai suoi distributori autorizzati la rivendita on line dei suoi prodotti
In effetti, i contratti in questione conclusi dalla suindicata società con i suoi distributori autorizzati prevedevano che la rivendita dei cosmetici e prodotti di igiene del corpo doveva realizzarsi in un luogo fisico e alla presenza effettiva di una persona diplomata in farmacia. Tali clausole avevano come effetto di vietare in pratica a tali distributori la rivendita dei prodotti tramite internet.
Nella sentenza del 31 gennaio 2013, la Corte d’Appello ha applicato l’analisi fornitale dalla CGUE nella sentenza del 13 ottobre 2011, con la quale si è pronunciata sulla domanda di pronuncia pregiudiziale introdotta dalla Corte d’Appello per sapere:
- in quale misura il divieto generale e assoluto di vendere su internet imposto ai distributori autorizzati costituisce una restrizione “per oggetto” e caratterizzata alla concorrenza, ai sensi dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (il « TFUE »)
- se la clausola in questione può beneficiare dell’esenzione per categoria prevista dal vecchio Regolamento d’esenzione n. 2790/1999 sugli accordi verticali e, nel caso negativo, se essa può beneficiare di un’esenzione individuale.
La CGUE ha risposto che « L'art. 101, § 1, del TFUE deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale, in un sistema di distribuzione selettiva, la quale impone che le vendite di prodotti cosmetici o di igiene del corpo siano effettuate in un luogo fisico alla presenza obbligatoria di un farmacista diplomato e che ha come effetto il divieto di utilizzare internet per tali vendite, costituisce una restrizione per oggetto (…), se, a seguito di un esame individuale e concreto della portata e della finalità di tale clausola e del contesto legale ed economico nella quale essa si iscrive, risulta che, date le proprietà dei prodotti in questione, tale clausola non è oggettivamente giustificata ».
Inoltre, la CGUE ha considerato che un contratto di distribuzione selettiva che comporta una clausola la quale vieta di fatto internet come modalità di commercializzazione dei prodotti contrattuali non può beneficiare dell’esenzione prevista all’art. 4, c) del Regolamento n° 2790/1999, che consente ai promotori di una rete di distribuzione selettiva di vietare ai suoi membri di commercializzare i prodotti in punti vendita non autorizzati. Tuttavia, la CGUE ha precisato che tale accordo può beneficiare di un’esenzione individuale, se le condizioni previste all’art. 101, § 3, del TFUE sono soddisfatte.
Tenuto conto di tale sentenza, la Corte d’Appello di Parigi ha qualificato la clausola in questione dell’accordo una «restrizione per oggetto» della concorrenza non coperta dal Regolamento d’esenzione suindicato e escluso il beneficio per la stessa di un’esenzione individuale.
In particolare, la Corte ha considerato che l’esigenza della vendita di prodotti cosmetici in un luogo fisico in presenza di un farmacista diplomato non era giustificata per prodotti non sottoposti a prescrizione medica.
La Corte ha rigettato gli argomenti sollevati dalla Pierre Fabre Dermo-Cosmétique relativi alla sicurezza dei consumatori. Secondo la Corte, gli strumenti di commercializzazione via internet permettono di assicurare il rispetto della qualità dei prodotti e di offrire consigli personalizzati ai clienti. Inoltre, essi conciliano la tutela della qualità e dell’uso dei prodotti con la vendita via internet di tali prodotti da parte dei distributori autorizzati.
Inoltre, come la CGUE, la Corte rileva che il divieto totale della vendita via internet riduce la possibilità per i distributori autorizzati di vendere i prodotti a clienti lontani geograficamente dai punti vendita e la facoltà per questi ultimi di comparare i prezzi.
La Corte d’Appello di Parigi conferma il principio secondo il quale la vendita in linea non può essere vietata in maniera assoluta nell’ambito di un sistema di distribuzione selettiva. Tuttavia, una giustificazione oggettiva riguardante le caratteristiche dei prodotti in causa potrebbe motivare un’eccezione.
Arianna Righi