9 aprile 2008

Scelta del foro: convenzione dell’Aja

di lettura
La nuova convenzione dell'Aja sugli accordi di scelta del foro è stata aperta alla firma degli Stati contraenti il 30 giugno 2005.
La convenzione ha lo scopo di fissare regole uniformi sulla giurisdizione e sul riconoscimento e l'esecuzione di sentenze tra Stati diversi.

In questo senso, si può equiparare alle convenzioni stipulate in ambito europeo: convenzione di Bruxelles del 1968, sostituita – tranne che nei rapporti con la Danimarca - dal Regolamento 44 del 2001, e convenzione di Lugano del 1988, relativa ai rapporti tra paesi dell'Unione Europea e paesi dell'area EFTA.

Tuttavia, a differenza delle convenzioni sopra citate, la convenzione in esame si applica soltanto nel caso in cui due parti di Stati contraenti si siano accordate sulla scelta di un foro competente (le convenzioni di Bruxelles e di Lugano indicano invece criteri uniformi per individuare il giudice competente anche in caso di assenza di scelta delle parti).

Il testo della Convenzione (in .pdf, 273 KB)

Ambito di applicazione

Venendo ai contenuti della convenzione, si deve precisare che non tutti gli accordi di scelta di un foro competente rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione. Sono esclusi, ad esempio gli accordi:

  • di cui sia parte un consumatore
  • relativi a contratti di lavoro
  • conclusi nell'ambito di questioni successorie, fallimentari, antitrust, ecc.

L'accordo di scelta del foro deve essere esclusivo, ossia attribuire giurisdizione ad uno specifico giudice, con l'esclusione della competenza di ogni altro giudice (si noti, in proposito, che la scelta si considera esclusiva, a meno che le parti abbiano espressamente previsto il contrario – articolo 3).

Inoltre, l'accordo deve essere stipulato per iscritto, ovvero con ogni altro mezzo di comunicazione che renda l'informazione accessibile in modo tale da poter essere utilizzata per riferimenti successivi (tradotto letteralmente dalla versione inglese: è probabile che ci si voglia riferire ad accordi stipulati via fax o e-mail).

Effetti della scelta del foro

Gli effetti della scelta del foro sono sostanzialmente tre:

  • il giudice scelto avrà la giurisdizione per decidere la controversia in questione (a meno che l'accordo sia nullo in base alla legge di quello Stato) e, di conseguenza, non potrà declinare la propria giurisdizione a favore di altro giudice
  • nel caso in cui l'altra parte si rivolga ad un altro giudice, quest'ultimo dovrà dichiararsi incompetente (salvo alcune eccezioni specificamente previste)
  • la sentenza resa dal giudice prescelto, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, potrà essere riconosciuta ed eseguita in altri Stati contraenti (in conformità con specifiche condizioni indicate nella convenzione e fatte salve alcune specifiche eccezioni).

La convenzione indica con precisione i documenti necessari per richiedere il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, ma la relativa procedura rimane disciplinata dalla legge dello Stato richiesto (salvo ove la convenzione specificamente preveda qualcosa di diverso).

Le riserve

Gli articoli 19 e seguenti consentono agli Stati contraenti di effettuare dichiarazioni dirette a limitare gli effetti della convenzione in casi specifici (c.d. riserve).

Uno Stato contraente potrà quindi dichiarare che i giudici del proprio paese possano declinare la giurisdizione nel caso in cui, ad eccezione della sede del giudice prescelto, non vi sia alcuna connessione tra lo Stato e le parti in disputa (ad esempio, ove un soggetto libanese ed uno italiano scelgano come foro esclusivo un giudice svizzero, nel caso in cui il loro rapporto non abbia alcuna connessione con la Svizzera al di fuori di tale scelta, il giudice svizzero adito potrà declinare la propria giurisdizione, nel caso in cui la Svizzera abbia fatto tale riserva).

Inoltre, uno Stato contraente potrà dichiarare che la convenzione non si applichi a specifiche materie, quando abbia un forte interesse a procedere in tal senso.

Accordo non esclusivo

Interessante è infine l'art. 22, che sottopone a reciproca dichiarazione la possibilità per gli Stati contraenti di riconoscere ed eseguire sentenze rese in un altro Stato contraente, in forza di un accordo di scelta del foro competente non esclusivo (come eccezione rispetto al principio generale previsto all'art. 3).

Il riconoscimento e l'esecuzione di tali decisioni sono tuttavia sottoposte a tre ulteriori condizioni:

  • 1. che il giudice dello Stato di origine sia stato designato in un accordo di scelta non esclusiva del foro
  • 2. che non vi sia stata una sentenza resa da altro giudice, nè vi sia un procedimento pendente tra le stesse parti avanti ad altro giudice, sulla base di tale accordo di scelta non esclusiva del foro
  • 3. che il giudice dello Stato di origine sia stato adito per primo.

La convenzione entrerà in vigore dopo tre mesi dal deposito del secondo strumento di ratifica: è quindi sufficiente l'adesione di due soli Stati per la sua entrata in vigore.

La convenzione in esame, soprattutto se verrà ratificata da un numero rilevante di Paesi, diventerà un utile strumento per gli operatori del commercio internazionale. Essa consentirà infatti di:

  • avere maggiori garanzie del rispetto da parte dei giudici di clausole contrattuali di scelta di un foro competente
  • semplificare notevolmente la possibilità di riconoscere ed eseguire le sentenze da un paese all'altro.

Esempio

Prendendo ad esempio un contratto tra un esportatore italiano ed una controparte americana (supponendo che l'Italia e gli Stati Uniti abbiano aderito a questa convenzione), se le parti avranno scelto nel contratto come giudice esclusivamente competente quello italiano, l'esportatore italiano:

  • avrà la garanzia (nei limiti previsti dalla convenzione) che, ove la controparte vada di fronte ad un giudice americano, quest'ultimo si dichiarerà incompetente
  • potrà instaurare un giudizio davanti al giudice italiano
  • una volta ottenuta una sentenza, potrà riconoscerla ed eseguirla nei confronti della controparte in America.

Silvia Bortolotti

Giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione di sentenze tra Stati diversi
Contrattualistica
Ex Works: impatto sulla giurisdizione e considerazioni pratiche
12 novembre 2024 Ex Works: impatto sulla giurisdizione e considerazioni pratiche
Recentemente, la Corte di Cassazione ha confermato che la clausola Incoterms ® Ex Works (franco fabbrica) può essere utilizzata per radicare la giurisdizione in Italia, facilitando il recupero crediti e le controversie contro gli acquirenti stranieri.
Clausola No re-export to Russia
10 aprile 2024 Clausola No re-export to Russia
ll XII pacchetto di sanzioni verso la Russia stabilisce che, dal 20 marzo 2024, all’atto dell’esportazione di determinati beni o tecnologie, l’esportatore è tenuto a vietare per contratto la riesportazione di questi ultimi in Russia (articolo 12, octies).
Ordinanza Cassazione 11346/2023: clausole Ex Works determinanti per la giurisdizione
18 settembre 2023 Ordinanza Cassazione 11346/2023: clausole Ex Works determinanti per la giurisdizione
La sentenza pubblicata il 2 maggio 2023 afferma che la scelta di un termine di resa Incoterms® che preveda la consegna dei beni in Italia (ad esempio EXW), ove accettata dall’acquirente, è determinante per radicare la giurisdizione davanti al giudice italiano.
Emirati Arabi Uniti: nuova legge sulle agenzie commerciali
13 settembre 2023 Emirati Arabi Uniti: nuova legge sulle agenzie commerciali
La Legge Federale n. 23 del 2022 sulle agenzie commerciali - che introduce importanti cambiamenti al regime delle agenzie commerciali degli Emirati Arabi Uniti - è entrata in vigore il 15 giugno 2023.
Sanzioni contro la Russia: suggerimenti contrattuali
21 luglio 2023 Sanzioni contro la Russia: suggerimenti contrattuali
Come gestire il rapporto contrattuale dal punto di vista dell’esportatore italiano a fronte del continuo inasprimento delle misure restrittive e delle sanzioni contro la Russia?
L’Italia attua la direttiva Omnibus: D.Lgs n. 26 del 7 marzo 2023
13 giugno 2023 L’Italia attua la direttiva Omnibus: D.Lgs n. 26 del 7 marzo 2023
Il 18 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta il D.lgs n. 26 del 7 marzo 2023 che dà attuazione alla direttiva UE Omnibus volta a migliorare e modernizzare le norme a tutela dei consumatori.
Sentenza Corte di giustizia europea 13 ottobre 2022: subagente e indennità fine rapporto
13 giugno 2023 Sentenza Corte di giustizia europea 13 ottobre 2022: subagente e indennità fine rapporto
Nel procedimento C-593/21, NY c. Herios Sarl la Corte di giustizia europea ha deciso in merito al diritto di un subagente di ricevere l'indennità di fine rapporto dal suo preponente.
Novità in arrivo per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
15 maggio 2023 Novità in arrivo per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
Con il Decreto Legislativo 2 marzo 2023 n.19, il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/2121 che modifica la Direttiva UE 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Vendite Italia-Germania di prodotti tessili: tre criticità
11 aprile 2023 Vendite Italia-Germania di prodotti tessili: tre criticità
Le esportazioni delle imprese tessili italiane in Germania spesso sottendono contratti di vendita conclusi con imprese acquirenti con sede in quel Paese. Purtroppo, in alcuni casi, sorgono controversie che vengono sottoposte al giudice.
Franchising internazionale immateriale: strategia digitale per le partnership commerciali
13 marzo 2023 Franchising internazionale immateriale: strategia digitale per le partnership commerciali
Progettare il piano di internazionalizzazione dell’insegna significa innanzitutto rendere performante il modello di business non solo per la singola unità di vendita, ma forse ancora di più, per il partner commerciale che avrà la responsabilità di avviarne alcune e/o di sviluppare il nuovo mercato.