In questo senso, si può equiparare alle convenzioni stipulate in ambito europeo: convenzione di Bruxelles del 1968, sostituita – tranne che nei rapporti con la Danimarca - dal Regolamento 44 del 2001, e convenzione di Lugano del 1988, relativa ai rapporti tra paesi dell'Unione Europea e paesi dell'area EFTA.
Tuttavia, a differenza delle convenzioni sopra citate, la convenzione in esame si applica soltanto nel caso in cui due parti di Stati contraenti si siano accordate sulla scelta di un foro competente (le convenzioni di Bruxelles e di Lugano indicano invece criteri uniformi per individuare il giudice competente anche in caso di assenza di scelta delle parti).
Il testo della Convenzione (in .pdf, 273 KB)
Ambito di applicazione
Venendo ai contenuti della convenzione, si deve precisare che non tutti gli accordi di scelta di un foro competente rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione. Sono esclusi, ad esempio gli accordi:
- di cui sia parte un consumatore
- relativi a contratti di lavoro
- conclusi nell'ambito di questioni successorie, fallimentari, antitrust, ecc.
L'accordo di scelta del foro deve essere esclusivo, ossia attribuire giurisdizione ad uno specifico giudice, con l'esclusione della competenza di ogni altro giudice (si noti, in proposito, che la scelta si considera esclusiva, a meno che le parti abbiano espressamente previsto il contrario – articolo 3).
Inoltre, l'accordo deve essere stipulato per iscritto, ovvero con ogni altro mezzo di comunicazione che renda l'informazione accessibile in modo tale da poter essere utilizzata per riferimenti successivi (tradotto letteralmente dalla versione inglese: è probabile che ci si voglia riferire ad accordi stipulati via fax o e-mail).
Effetti della scelta del foro
Gli effetti della scelta del foro sono sostanzialmente tre:
- il giudice scelto avrà la giurisdizione per decidere la controversia in questione (a meno che l'accordo sia nullo in base alla legge di quello Stato) e, di conseguenza, non potrà declinare la propria giurisdizione a favore di altro giudice
- nel caso in cui l'altra parte si rivolga ad un altro giudice, quest'ultimo dovrà dichiararsi incompetente (salvo alcune eccezioni specificamente previste)
- la sentenza resa dal giudice prescelto, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, potrà essere riconosciuta ed eseguita in altri Stati contraenti (in conformità con specifiche condizioni indicate nella convenzione e fatte salve alcune specifiche eccezioni).
La convenzione indica con precisione i documenti necessari per richiedere il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, ma la relativa procedura rimane disciplinata dalla legge dello Stato richiesto (salvo ove la convenzione specificamente preveda qualcosa di diverso).
Le riserve
Gli articoli 19 e seguenti consentono agli Stati contraenti di effettuare dichiarazioni dirette a limitare gli effetti della convenzione in casi specifici (c.d. riserve).
Uno Stato contraente potrà quindi dichiarare che i giudici del proprio paese possano declinare la giurisdizione nel caso in cui, ad eccezione della sede del giudice prescelto, non vi sia alcuna connessione tra lo Stato e le parti in disputa (ad esempio, ove un soggetto libanese ed uno italiano scelgano come foro esclusivo un giudice svizzero, nel caso in cui il loro rapporto non abbia alcuna connessione con la Svizzera al di fuori di tale scelta, il giudice svizzero adito potrà declinare la propria giurisdizione, nel caso in cui la Svizzera abbia fatto tale riserva).
Inoltre, uno Stato contraente potrà dichiarare che la convenzione non si applichi a specifiche materie, quando abbia un forte interesse a procedere in tal senso.
Accordo non esclusivo
Interessante è infine l'art. 22, che sottopone a reciproca dichiarazione la possibilità per gli Stati contraenti di riconoscere ed eseguire sentenze rese in un altro Stato contraente, in forza di un accordo di scelta del foro competente non esclusivo (come eccezione rispetto al principio generale previsto all'art. 3).
Il riconoscimento e l'esecuzione di tali decisioni sono tuttavia sottoposte a tre ulteriori condizioni:
- 1. che il giudice dello Stato di origine sia stato designato in un accordo di scelta non esclusiva del foro
- 2. che non vi sia stata una sentenza resa da altro giudice, nè vi sia un procedimento pendente tra le stesse parti avanti ad altro giudice, sulla base di tale accordo di scelta non esclusiva del foro
- 3. che il giudice dello Stato di origine sia stato adito per primo.
La convenzione entrerà in vigore dopo tre mesi dal deposito del secondo strumento di ratifica: è quindi sufficiente l'adesione di due soli Stati per la sua entrata in vigore.
La convenzione in esame, soprattutto se verrà ratificata da un numero rilevante di Paesi, diventerà un utile strumento per gli operatori del commercio internazionale. Essa consentirà infatti di:
- avere maggiori garanzie del rispetto da parte dei giudici di clausole contrattuali di scelta di un foro competente
- semplificare notevolmente la possibilità di riconoscere ed eseguire le sentenze da un paese all'altro.
Esempio
Prendendo ad esempio un contratto tra un esportatore italiano ed una controparte americana (supponendo che l'Italia e gli Stati Uniti abbiano aderito a questa convenzione), se le parti avranno scelto nel contratto come giudice esclusivamente competente quello italiano, l'esportatore italiano:
- avrà la garanzia (nei limiti previsti dalla convenzione) che, ove la controparte vada di fronte ad un giudice americano, quest'ultimo si dichiarerà incompetente
- potrà instaurare un giudizio davanti al giudice italiano
- una volta ottenuta una sentenza, potrà riconoscerla ed eseguirla nei confronti della controparte in America.
Silvia Bortolotti