Solo a partire da questo momento, sono in grado di verificare se i prodotti siano effettivamente quelli ordinati o se presentino vizi o difetti, anche a seguito delle lavorazioni effettuate dalla controparte. D'altro canto, è precisamente dal momento della consegna che possono decorrere gli eventuali termini di decadenza per muovere eventuali contestazioni.
Già, ma quali termini? Previsti dalla legge di quale Paese? E se per caso i prodotti, acquistati o lavorati, si fossero deteriorati per fatto del trasportatore?
Si tratta di situazioni che vengono oggettivamente complicate dalla distanza geografica e dalla diversità degli ordinamenti coinvolti.
È però possibile prevenirle, stabilendo concordemente che la verifica dei prodotti e/o delle lavorazioni sia effettuata congiuntamente dalle Parti, anche mediante terzi, in un momento anteriore alla spedizione, di norma presso il domicilio del venditore/appaltatore e dunque prima della consegna.
Verifica anticipata
L'interesse del compratore/committente a una verifica anticipata è del tutto evidente: la constatazione di vizi o difformità palesi permetterà alle Parti di risolvere il problema “al netto” dei tempi e dei costi di una duplice spedizione.
D'altro canto, anche il venditore/lavorante ha tutto l'interesse che la correttezza del proprio adempimento sia riscontrata quando i beni ancora si trovano presso i propri stabilimenti. Ciò consente non solo un risparmio di tempi e costi di trasporto, imballaggio e disimballaggio; ma permette anche al venditore/lavorante di conservare il possesso dei beni che siano oggetto di eventuali contestazioni infondate, in vista di un intervento dell'autorità giudiziaria.
In definitiva, è interesse pure del venditore che la verifica avvenga quanto prima, tanto è vero che la Convenzione delle Nazioni Unite 11.04.80 sulla vendita internazionale di beni mobili stabilisce che “il compratore deve esaminare i beni o farli esaminare nel più breve tempo possibile e avuto riguardo alle circostanze”, fra le quali v'è ovviamente il trasporto.
Cosicché, la disponibilità delle Parti ad una verifica anticipata costituisce e testimonia reciprocamente l'esistenza di uno spirito di collaborazione in virtù del quale esse intendono prevenire l'insorgere di eventuali contenziosi e comunque limitare i rispettivi danni.
L'oggetto della verifica anticipata
E' ovviamente costituito dalla conformità dei beni acquistati o lavorati alle specifiche convenute dalle Parti, le quali sono ovviamente libere di stabilire il livello di precisione della verifica da effettuare o addirittura i singoli esami da effettuare sul prodotto.
In difetto di un simile e puntuale accordo, occorre tenere presente che sono normalmente considerati vizi “apparenti” tutti quei vizi che siano rilevabili ad un diligente esame rapido e sommario. Per questo tipo di vizi, gli eventuali termini di contestazione decorrono dal momento della verifica anticipata cui abbia preso parte anche il compratore.
Invece per i vizi “occulti” (e cioè non rilevabili in base al predetto esame sommario), i termini di decadenza decorrono dal momento della scoperta.
L'effettuazione della verifica anticipata fa decorrere i termini per la denuncia dei vizi apparenti sin dal momento della verifica stessa; è quindi assolutamente importante verificare per tempo:
- quale sia la legge applicabile
- in base ad essa, quali siano i termini decadenziali di denuncia
- quali siano le caratteristiche che consentono di ritenere un vizio “apparente” oppure “occulto”.
Sarà in ogni caso opportuno prevedere espressamente nel contratto che la verifica non pregiudica i diritti spettanti al compratore/committente per i vizi che vengano scoperti dopo la consegna.
La verifica anticipata effettuata dal solo venditore/appaltatore
Accade frequentemente, soprattutto nel caso della distribuzione su larga scala, che le Parti stabiliscano analiticamente una serie di controlli (eventualmente anche a campione) che il produttore dovrà porre in essere individualmente e prima della consegna e, sovente, rilasciare apposite certificazioni (in materia ad esempio di sicurezza dei prodotti, o in tema di correttezza del montaggio o di integrità strutturale o esterna).
In questi casi il produttore/appaltatore è normalmente dotato di un proprio protocollo di controllo e/o di un sistema di qualità interna proprio allo scopo di limitare le proprie responsabilità contrattuali (nei confronti del compratore) e extracontrattuali (nei confronti dei terzi utenti finali).
Va infatti rammentato che ambo le Parti hanno interesse a tutelarsi nei confronti della cosiddetta responsabilità solidale da “prodotto difettoso”, oramai prevista in un numero crescente di ordinamenti giuridici, ovvero dal rischio di dovere risarcire il terzo utilizzatore per il danno che il prodotto difettoso gli abbia arrecato.
È peraltro evidente che la verifica unilaterale di cui stiamo parlando non può pregiudicare in alcun modo il diritto del compratore/committente alle garanzie per i vizi dei beni, bensì risponde all'interesse di ambo le Parti a che il processo produttivo o di lavorazione avvenga in condizioni di massimo controllo, limitando così in modo indiretto la possibilità dell'insorgere di vizi nei prodotti contrattuali.
La verifica anticipata congiunta
Nel caso dell'appalto, l'ordinamento italiano prevede automaticamente che il committente abbia il diritto di effettuare verifiche in corso d'opera (artt. 1662 e 1666 c.c.) o prima della consegna (art. 1665 c.c.).
Occorre quindi verificare se la diversa legge nazionale eventualmente applicabile consenta automaticamente tali facoltà oppure se sia necessario od opportuno stabilirle e disciplinarle analiticamente con una apposita clausola contrattuale.
Eguali facoltà di verifica anticipata di prodotti oggetto di compravendita non sono normalmente previste dalle diverse leggi nazionali. In questi casi è dunque assai opportuno disciplinare analiticamente:
- i tempi
- le modalità
- il carico dei costi
- le conseguenze della verifica congiunta anticipata.
Può ad esempio essere previsto che, ad una certa data anteriore alla consegna e comunque prima della spedizione, il venditore e il compratore, anche a mezzo di propri tecnici, effettuino in contraddittorio e presso la fabbrica del venditore un controllo sommario dei beni, verificandone le quantità e l'aspetto esteriore, ma può essere anche previsto che si proceda a una verifica a campione dei prodotti o addirittura a prove di funzionamento. In ogni caso, va prevista la redazione di un apposito verbale sottoscritto da ambo le Parti e dal personale che ha partecipato alla verifica.
È certamente opportuno disciplinare preventivamente chi dovrà organizzare le verifiche e sopportarne il costo (normalmente, il venditore, che s'incarica di procurare a sue spese la strumentazione eventualmente necessaria, il personale per utilizzarla, etc.).
E' poi altamente suggeribile prevedere espressamente che la presenza del compratore o di chi per esso in sede di verifica non pregiudica le responsabilità del fornitore per vizi rilevati ad un esame più approfondito compiuto da personale del compratore a seguito della consegna.
Infine, può essere opportuno stabilire già in sede contrattuale cosa accada nel caso in cui vengano riscontrati vizi o difformità nei beni oggetto di fornitura: ad esempio, prevedendo che debbano seguire ulteriori e più analitici controlli per stabilire quanti siano i beni difettosi rispetto alla complessiva fornitura; o prevedendo sostituzioni, riparazioni o riduzioni del prezzo.
Conclusioni
La verifica individuale o congiunta della merce o dei beni oggetto di vendita o di appalto è uno strumento contrattuale che consente alle Parti di anticipare il momento in cui esse hanno consapevolezza dell'esistenza di vizi o difformità; ciò consentirà loro – e tanto più se il contratto avvenga a grande distanza e tra soggetti di ordinamenti diversi – di affrontare le conseguenze dei vizi e delle difformità con notevole risparmio di tempi e di costi.
Avv. Giuliano Zamboni