5 gennaio 2022

Vademecum Marchio UKCA

di lettura

Federazione Anima Confindustria ha aggiornato il vademecum “L’impatto della Brexit sulle Aziende: introduzione e utilizzo del marchio UKCA”.

Vademecum  Marchio UKCA

Il marchio UKCA (UK Conformity Assessed) è il nuovo marchio di conformità del Regno Unito che verrà utilizzato per i prodotti immessi sul mercato della Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia). L’Irlanda del Nord, alla luce degli accordi intercorsi tra Regno Unito e Unione Europea, beneficerà di un regime differente e la marcatura CE rimarrà requisito necessario per l’immissione di prodotti in questo mercato.

Il marchio UKCA è entrato in vigore il 1° gennaio 2021. Per dare alle aziende il tempo di adeguarsi, nella maggior parte dei casi sarà possibile immettere prodotti con il marchio CE in Gran Bretagna fino al 1° gennaio 2023.

La marcatura UKCA viene apposta esclusivamente dal produttore o, qualora espressamente previsto dalla legge, dal suo rappresentante autorizzato. Il produttore, applicando la marcatura UKCA sul prodotto, dichiara, sotto la sua esclusiva e totale responsabilità, che il prodotto è conforme ai requisiti legislativi vigenti nel Regno Unito e che sono state eseguite con successo le relative procedure di valutazione della conformità.

Il campo di applicazione dei Regolamenti del Regno Unito è identico a quello delle corrispondenti Direttive europee. Pertanto, i prodotti che oggi richiedono la marcatura CE, richiederanno la marcatura UKCA.

Il marchio UKCA deve essere chiaramente visibile e leggibile quando lo si appone sul prodotto. Se non è possibile apporre il marchio sul prodotto, quest’ultimo deve essere apposto sull’imballaggio (se presente) o sulla documentazione di accompagnamento.

Le circostanze in cui è possibile utilizzare l’autodichiarazione di conformità per la marcatura UKCA sono le stesse del marchio CE.

La dichiarazione di conformità deve essere redatta per la maggior parte dei prodotti recanti il marchio UKCA. Nella dichiarazione di conformità il produttore (o il rappresentante autorizzato) deve:

  • dichiarare che il prodotto è conforme ai requisiti della legislazione di prodotto applicabile
  • assicurare che il documento contenga il nome e l’indirizzo proprio (o del rappresentante autorizzato) insieme alle informazioni sul prodotto e, eventualmente, all’Organismo di valutazione della conformità.

La disciplina applicata finora in Gran Bretagna pare sostanzialmente ricalcare le normative armonizzate e tecniche condivise nel percorso europeo, questa omogeneità potrebbe nel tempo venir gradualmente meno (ad esempio per la definizione di diversi standard di sicurezza sul prodotto, o diverse esigenze connesse al mondo produttivo).

Marchio UKCA

La pubblicazione è stata sviluppata dall’Area Tecnica di Anima Confindustria in collaborazione con lo Studio Legale Rucellai&Raffaelli.

Fonte: ANIMA

 

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