9 aprile 2008

Trasporto su strada: lettera di vettura CMR

di lettura
Il contratto di trasporto stradale internazionale, la sua esecuzione e la responsabilità del vettore trovano la loro disciplina nella "Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada" (C.M.R.) firmata a Ginevra il 19/5/1956 e resa esecutiva in Italia con legge del 6/12/1960 n. 1621.

La Convenzione è poi stata modificata da un protocollo approvato a Ginevra il 5/7/1976 reso esecutivo in Italia con legge 27/4/1982 n. 242.

La Convenzione prevede al capitolo III, art. 4: "Il contratto di trasporto è regolato dalla lettera di vettura. La mancanza, l'irregolarità o la perdita della lettera di vettura non pregiudicano né l'esistenza né la validità del contratto di trasporto, che rimane sottoposto alle disposizioni della presente Convenzione."

Ciò significa che la lettera di vettura costituisce un elemento di prova (specialmente per l'accertamento di eventuali responsabilità e la presenza di clausole particolari), ma la dimostrazione dell'esistenza del contratto di trasporto può essere fornita con qualsiasi altro mezzo.
La lettera di vettura è il documento che fa fede, sino a prova contraria, delle condizioni del contratto di trasporto e della presa in carico della merce da parte del vettore.

Non è titolo di disponibilità o di tradizione, ma soltanto e semplicemente titolo di legittimazione.
Tale documento di viaggio non rappresentativo della merce deve contenere, secondo la Convenzione CMR (capitolo III art. 6), le seguenti indicazioni:

  • a) luogo e data di compilazione
  • b) nome e indirizzo del mittente
  • c) nome e indirizzo del vettore
  • d) luogo e data di ricevimento della merce (che può essere presso il mittente, il vettore o un terzo) nonché il luogo previsto per la riconsegna
  • e) nome e indirizzo del destinatario
  • f) denominazione della natura della merce e genere di imballaggio (per le merci pericolose la denominazione a queste generalmente riconosciuta)
  • g) numero dei colli ed eventuali contrassegni particolari
  • h) peso lordo o quantità, altrimenti espressa, della merce
  • i) spese connesse all'esecuzione del contratto di trasporto (come: prezzo di trasporto, spese accessorie ed eventuali imposte doganali)
  • j) istruzioni per eventuali formalità doganali
  • k) indicazione che, nonostante qualsiasi clausola in senso contrario, il trasporto è disciplinato dalla Convenzione C.M.R.

Ci sono poi una serie di indicazioni di tipo facoltativo o da apporre se vi ricorresse il caso, quali:

  • a) divieto di trasbordo
  • b) spese che il mittente prende a suo carico
  • c) importo dell'ammontare da riscuotere alla riconsegna della merce
  • d) valore dichiarato della merce e somma che rappresenta l'interesse speciale alla riconsegna (interesse che il mittente attribuisce ad una sollecita e tempestiva consegna delle merci a destinazione). Comporta il pagamento di una commissione e fa aumentare il plafond di indennizzo dovuto dal vettore senza però modificare i suoi principi di responsabilità
  • e) istruzioni al vettore per quanto attiene all'assicurazione della merce
  • f) termine stabilito entro il quale il trasporto deve essere eseguito
  • g) elenco dei documenti consegnati al vettore.

La verifica e le riserve del vettore

Il vettore ha l'obbligo, nel momento in cui prende in carico la merce, di controllare la piena rispondenza delle indicazioni risultanti dalla lettera di vettura con il numero effettivo dei colli e lo stato apparente delle merci o del loro imballaggio.

Il mittente può esigere il controllo da parte del vettore del peso lordo indicato o la quantità altrimenti espressa della merce nonché la verifica del contenuto dei colli.
Le spese per questi controlli sono a carico del mittente, mentre il risultato della verifica deve figurare sulla lettera di vettura (Art. 8 della CMR).

Quando tale verifica non sia possibile in tutto od in parte, il vettore iscrive sul documento di trasporto in un'apposita casella le proprie riserve in ordine alla quantità, allo stato ed all'idoneità degli imballi.
In difetto di ciò la quantità, la qualità, le numerazioni e lo stato delle merci e degli imballi, consegnati al vettore, si considerano conformi a quanto indicato sulla lettera di vettura ed il vettore assume la piena responsabilità, fino a prova contraria, delle cose trasportate (Art. 9 della CMR).
Occorre tuttavia rilevare che le riserve formulate dal vettore non impegnano il mittente se non sono motivate, rese in modo specifico, se non corrispondono ad elementi reali e se non sono state espressamente accettate dal mittente.

Il mittente è responsabile nei confronti del vettore dei danni alle persone, al materiale o ad altre merci ed anche delle spese causate dall'imperfezione dell'imballaggio (salvo il caso in cui essendo tale imperfezione evidente o nota al vettore al momento del ricevimento della merce, questi non abbia iscritto le sue riserve sul documento), come pure da un difettoso od inadeguato fissaggio delle merci sul veicolo (se effettuato, come la caricazione, a cura del mittente stesso).

La CMR prevede che il mittente può sospendere il trasporto o farlo effettuare verso altra località o verso un destinatario diverso da quello precedentemente indicato sulla lettera di vettura.
Tale diritto si estingue (art. 12 punto 2 della Convenzione) quando il secondo esemplare della lettera di vettura è consegnato al destinatario o quando, arrivata la merce a destinazione nel luogo previsto per la riconsegna, il destinatario chiede il rilascio di detto esemplare.

Il diritto di contrordine sulla merce attribuito al mittente è subordinato ad alcune condizioni:

  • occorre presentare al vettore il primo esemplare della lettera di vettura con le istruzioni di modifica
  • bisogna indennizzare il vettore per le spese ed i danni derivanti dall'esecuzione di tali istruzioni
  • deve essere possibile, per il vettore, dare esecuzione alle nuove istruzioni senza che ciò intralci la normale attività d'impresa o porti pregiudizio a mittenti o a destinatari di altre spedizioni
  • le modifiche non devono avere per effetto il frazionamento della spedizione.

Il vettore ha l'obbligo di avvisare immediatamente il mittente dell'impossibilità di eseguire le nuove istruzioni e risponde dei danni conseguenti:

  • a) al fatto di non aver dato esecuzione alle istruzioni ricevute
  • b) al fatto di averle eseguite pur senza esigere la presentazione del primo esemplare della lettera di vettura.

La lettera di vettura deve essere redatta in diversi esemplari: uno per il mittente, due per il vettore ed uno che accompagna la merce.

La convenzione CMR non precisa chi debba materialmente compilare la lettera di vettura, quindi è possibile ritenere che il punto sia rimesso all'accordo delle parti, per cui il documento può essere compilato in tutto od in parte dal solo mittente come dal solo vettore.
Evidentemente però la lettera di vettura così predisposta dovrà poi essere sottoscritta da mittente e vettore che in tal modo assumono la responsabilità delle indicazioni in essa contenute.

Quando la merce da trasportare deve essere caricata su diversi veicoli o quando si tratta di diversi generi di merce o di partite distinte, il mittente o il vettore ha il diritto di esigere un numero di lettere di vettura corrispondente al numero dei veicoli utilizzati o dei diversi generi o partite di merci.

E' quindi importante dedicare la giusta attenzione al documento di trasporto, non solo per la rilevanza che la lettera di vettura assume sin dal momento della sua compilazione, ma anche per quanto riguarda lo svolgimento del trasporto poiché le annotazioni contenute nel documento, oltre a costituire principio di prova, spesso danno la facoltà a determinati soggetti di esercitare certi diritti in luogo di altri.

Giovanna Bongiovanni

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