In particolare il DPCM 11/06/2020 stabilisce che fino al 14/07/2020 restano validi i Protocolli anticontagio in vigore, che vengono riportati in allegato al Decreto stesso.
Il contagio da Covid-19 può configurare infortunio sul lavoro
Un aspetto particolarmente sensibile è quello legato alla responsabilità del datore di lavoro: il DL 17/03/2020 n. 18 (Cura Italia), convertito in legge 27/2020, ha chiarito che l’infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro è tutelata dall’INAIL quale infortunio sul lavoro.
L’istituto potrebbe quindi accertare responsabilità penali e civili qualora ne sussistano i presupposti, vale a dire il nesso di causalità e la colpa del datore di lavoro.
Le imprese commerciali o manifatturiere spesso sottovalutano questo aspetto, che ritengono di esclusiva competenza di chi opera, ad esempio, in ambito sanitario o a stretto contatto con il pubblico.
Ma se può essere difficile provare l’occasione di lavoro e la colpa del datore di lavoro che abbia messo in atto in azienda ed accuratamente documentato tutte le misure anticontagio, non è così quando parliamo di trasferte all’estero, qualora il lavoratore manifesti i sintomi o contragga la malattia durante la trasferta o al rientro in Italia.
Come si tutela il datore di lavoro in caso di trasferte all’estero
L’art. 2087 del codice civile prevede che “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
L’art. 29-bis della Legge 40/2020, che ha convertito il DL 8 aprile 2020 n. 23 (Liquidità), ha confermato ciò che già aveva anticipato l’INAIL con la circolare n. 22 del 20/05/2020 e cioè che il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall’art. 2087 del Codice Civile se applica le prescrizioni contenute nel Protocollo Condiviso del 24/04/2020 e dei protocolli di settore.
Per chi svolge trasferte all’estero è indispensabile adottare un disciplinare ad hoc o integrare quello esistente, in accordo con le rappresentanze sindacali, dopo un’accurata valutazione dei rischi: il datore di lavoro deve infatti dimostrare di avere posto in essere tutte le misure possibili per tutelare la salute del lavoratore inviato in missione.
Quali sono i punti di attenzione?
A titolo esemplificativo e non esaustivo il datore di lavoro dovrà considerare l’adeguatezza dei protocolli anticontagio dell’azienda o del cantiere ospitante, ma anche delle strutture ricettive e degli altri luoghi di soggiorno, le policy e le raccomandazioni in materia di trasporto pubblico e privato ed il livello di rischio dei paesi di destinazione e di transito.
Dovrà coinvolgere il medico del lavoro, che rileverà eventuali situazioni di fragilità e fornire al lavoratore informativa completa ed esauriente su tutti gli aspetti, corredata con le istruzioni sul comportamento da tenere in caso di emergenza.
Rispettare sempre e comunque gli adempimenti per il distacco
Ricordiamo che, soprattutto viaggiando nei paesi UE/SEE e Svizzera, che hanno allentato le restrizioni alla circolazione, è indispensabile porre in essere tutti gli adempimenti per il distacco, anche a fronte di trasferte di un solo giorno ed anche a fronte di trasferte di natura commerciale.
Molte aziende affrontano questo tema con superficialità, ma è ragionevole pensare che i controlli saranno sempre più assidui.
Parliamo della direttiva 2014/67/UE e quindi di rispetto delle Leggi e dei CCNL locali, dell’orario di lavoro, della necessità di comunicazioni e/o notifiche preventive e della nomina di un referente o rappresentante.
Particolare cura dovrà essere riservata alla preparazione della documentazione richiesta dalle autorità locali, che in alcuni casi è deve essere tradotta in lingua locale.
Un tema che diventerà ancora più attuale è quello della retribuzione minima: ad oggi molte nazioni non hanno stabilito una retribuzione minima per Legge e le retribuzioni dei Contratti Collettivi locali si applicano solo ad alcuni particolari settori.
Dopo il 30/07/2020, con il recepimento della Direttiva (UE) 2018/957, la retribuzione minima contrattuale, commisurata al profilo professionale del lavoratore, sarà in molti casi applicabile in modo generalizzato.
Restrizioni in vigore fino al 14 luglio
Fino al 14 luglio 2020 chiunque faccia ingresso in Italia, con mezzi pubblici e privati, salvo che provenga da uno degli stati UE e Schengen, elencati nelle FAQ del Ministero degli Affari Esteri, sarà sottoposto a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario per 14 giorni
Esistono eccezioni per i transiti e per le trasferte di durata non superiore a 120 ore, nei casi specificamente definiti dal DPCM 11/06/2020.
Le persone che entrano o rientrano in Italia dai Paesi UE o Schengen non saranno sottoposte a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, ma se nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia c’è stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi, l’isolamento fiduciario sarà ugualmente necessario.
Prima di partire sarà necessario verificare le regole di ingresso nei paesi di destinazione e di transito, che in molti casi prevedono tuttora restrizioni e quarantena per chiunque entri o per chi proviene dall’Italia o da altre zone ritenute a rischio: un’ottima fonte di informazioni istituzionale è il sito viaggiaresicuri.it.
Infine è importante considerare che la situazione può modificarsi in qualsiasi momento e valutare i rischi di non poter raggiungere la destinazione o di non poter far rientro in Italia come programmato.
Documento chiuso con le informazioni disponibili in data 14/06/2020.
Simone Del Nevo e Anna Cortesi