Bail in
Qualora il salvataggio di una banca, in crisi, non fosse possibile tramite le modalità di mercato, scatterebbe il “bail-in”: a coprire il buco sarebbero:
- prima gli azionisti della banca (che vedrebbero azzerare l’investimento)
- poi gli obbligazionisti subordinati
- se non dovesse bastare sarebbero colpiti gli obbligazionisti senior e solo alla fine i correntisti con oltre 100mila euro di depositi.
Tra gli strumenti di possibile utilizzo al fine di “salvare” le banche in crisi sono stati inseriti anche i mezzi di Trade & Export Finance.
L’ Art. 55 della Direttiva UE si applica anche agli strumenti di Pagamento e garanzia emessi (Trade Export Finance) emessi da Banche Europee a favore di beneficiari residenti fuori dalla UE e assoggettate a legge diversa dalla legge di uno stato europeo.
Tale prescrizione è di non poca preoccupazione per le Banche e per le aziende coinvolti in processi di import/export.
Il credito commerciale è solitamente fornito da una lunga catena di istituti finanziari in diversi paesi, il che significa che ciascuna delle banche che intervengono in un’operazione internazionale hanno la necessità di essere garantite da un altro istituto e ben si capisce come le banche dell'UE temono che un timbro di bail-in le sfavorisca rispetto ad istituti di altri paesi.
A tale considerazione va aggiunta la riluttanza di controparti non U.E. a capire e accettare tali clausole.
Lettere di credito e garanzie e controgaranzie
Lettere di credito all’importazione
Lettere di credito all’importazione emesse da banche europee a favore di beneficiari esteri residenti extra UE (confermate o meno) e assoggettate a legge extracomunitaria.
Controgaranzie bancarie
- Banca Europea che rilascia una contro-garanzia bancaria a fronte di una garanzia diretta emessa da una banca estera a favore di un beneficiario estero residente extra UE (cliente o stato, in caso di appalto) e assoggettate a legge extracomunitaria.
- Banca Europea che rilascia una garanzia diretta a favore di un beneficiario estero residente extra UE (cliente o stato, in caso di appalto) – “Third-Party Guarantee" e assoggettate a legge extracomunitaria.
devono riportare nel testo l’indicazione che tali impegni possono essere a soggetti ad azioni riduzione, cancellazione, conversione in azioni, in accordo al sopraccitato regolamento, in caso di applicazione della normativa BRRD alla banca contro garante o emittente.
L’obbligatorietà di tali indicazioni non sorge se i beneficiari sono residenti in UE, in quanto la direttiva ha valore di legge e pertanto contenuto e applicazione devono essere note.
Per quanto riguarda le L/C, fermo restando il valore sostanziale della locuzione, ovvero che il beneficiario possa non essere soddisfatto dalla banca in percentuale, emesse da banche italiane a favore di soggetti residenti extra-UE, essendo assoggettate alla giurisdizione di un paese membro, non riportano tale dicitura.
Per quanto riguarda le garanzie o contro garanzie assoggettate a legge estera, l’indicazione previsione del “bail in” dovrebbe essere riportata obbligatoriamente nel testo con evidenti ripercussioni di accettabilità da parte del cliente.
Al momento, tuttavia, non si registrano indicazioni ufficiali da parte della Banca di Italia in merito a tale questione.
Istituti centrali di altri paesi come l’autorità inglese hanno preso posizione contraria a riportare tale indicazione in quanto discriminante per le banche, ma soprattutto per gli operatori europei, in attesa di una modifica della legge in questione.
Posizioni simili sono state prese anche da istituzioni spagnole e francesi.
Italia
Al fine di superare, provvisoriamente, tale problematica, qualora la banca garante italiana (o contro garante) inserisse una dicitura di assoggettamento al “bail in” su una garanzia (o contro garanzia) a favore di un soggetto extra UE assoggettata a legge di paese extracomunitario, è necessario fare riferimento nel testo della garanzia, ove possibile, alle sole URDG 758.
Le URDG 758 (Uniform Rules for demand guarantee) emesse dalla ICC (International Chamber of Commerce) prescrivono, in mancanza di una esplicita indicazione, la regolamentazione della garanzia (o controgaranzia) alla legge del paese emittente.
In tale ipotesi, sussistendo solo un requisito dell’ART. 55 del BRRD, ovvero il beneficiario extracomunitario, ma non anche l’assoggettamento a legge diversa da quella Europea, la prescrizione della dicitura viene meno.
E’ chiaro che tale soluzione è solo temporanea in attesa di un intervento ufficiale della Banca di Italia e/o modifica della legge.
Marco Bertozzi
Fonti:
1) Wall Street journal “The Unexpected Regulatory Threat to Global Trade” - Jon Sindreu
2) Direttiva 2014/59/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 Maggio 2014 Art. 55
3) Decreto Legislativo 16 Novembre 2015 n. 180 GU. Serie Generale n. 267 Art 59