15 feb 2021 10:43 15 febbraio 2021

Sequestro conservativo europeo dei conti correnti: prime applicazioni

di lettura

La procedura di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari del debitore, da dicembre 2020, può essere effettivamente richiesta anche in Italia.

Sequestro conservativo europeo dei conti correnti: prime applicazioni

Con l’istituzione della procedura di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari del debitore (Regolamento EU 655/2014) si è voluto facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale con un mezzo efficace, che consente al creditore, a determinate condizioni, di impedire il trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dell’importo indicato nell’ordinanza, delle somme detenute dal debitore sul proprio conto corrente, tutelandosi così dal rischio di compromettere la successiva esecuzione del credito vantato.

Si tratta di uno strumento ulteriore e alternativo rispetto ai provvedimenti nazionali già esistenti a tutela del credito. La procedura prevista dal Regolamento è in vigore e applicabile dal 18 gennaio 2017.

Ambito di applicazione, presupposti e condizioni

Quanto a presupposti, ambito di applicazione, condizioni, ecc., per il rilascio di un’ordinanza di sequestro conservativo europeo si rinvia al contenuto dell’articolo “L'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari" di Mariaelena Giorcelli.

Effetto sorpresa e tempestività

Preme in particolare sottolineare che la procedura per ottenere l’emissione dell’ordinanza è caratterizzata dalla tempestività con la quale l’autorità esamina la richiesta e dall’effetto sorpresa nei confronti del debitore, il quale non viene informato né sentito prima dell’emissione dell’ordinanza, ma solo dopo 3 giorni dall’attuazione del sequestro conservativo nel Paese ove si trova il conto corrente sottoposto a sequestro.

La tempestività è data dai tempi celeri previsti dal Regolamento 655/2014, che impone all’autorità giudiziaria di decidere senza indugio e comunque in un arco di tempo contenuto tra i 5 e i 10 giorni lavorativi dal deposito della richiesta di ordinanza. In particolare il Regolamento 655/2014 prevede l’obbligo dell’autorità giudiziaria di decidere sull’emissione dell’ordinanza entro e non oltre:

  • 5 giorni lavorativi dal deposito della richiesta, nel caso in cui il creditore disponga già di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico che imponga al creditore di pagare il credito vantato dal creditore
  • 10 giorni lavorativi dal deposito della richiesta, nel caso la richiesta venga fatta prima che il creditore abbia ottenuto una decisione giudiziaria nel merito.

Tali termini potrebbero essere suscettibili di un prolungamento qualora fosse necessario procedere all’audizione di testi, ma comunque si tratta di termini estremamente brevi.

Aspetti pratici

Per dare avvio alla procedura, così come per tutte le altre formalità previste dal Regolamento 655/2014, sono stati predisposti appositi moduli, tutti contenuti nel Regolamento (UE) n. 1823/2016 del 10 ottobre 2016, di esecuzione del reg. 655/2014 (in seguito: “Regolamento di esecuzione”).

In particolare, per domandare l’ordinanza di sequestro conservativo europea, il creditore deve compilare il relativo modulo di domanda (Allegato I del Regolamento di esecuzione). Analogamente, anche per l’emissione della relativa ordinanza, il Giudice adito dovrà utilizzare l’apposito modulo (Allegato II del Regolamento di esecuzione; tale modulo si compone di due parti: A e B).

Ciò che rende tale strumento molto efficace ed appetibile è il fatto che, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento 655/2014, l’ordinanza di sequestro conservativo emessa in uno Stato membro è riconosciuta negli altri Stati membri, senza che sia necessaria una procedura speciale, ed è esecutiva, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.

In concreto, l’ordinanza di sequestro conservativo è eseguita in conformità delle procedure applicabili all’esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti nello Stato membro dell’esecuzione (cfr. art. 23, comma 1).

Per tutti gli aspetti pratici relativi all’ottenimento e alla messa in esecuzione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo di conti correnti, è molto utile consultare il Portale europeo della giustizia, che dedica un’apposita sezione al Regolamento oggetto del presente studio e dal quale si può accedere alle Comunicazioni che ogni Stato membro ha reso, in conformità a quanto previsto dall’art. 50 del regolamento medesimo.

Tale articolo infatti prevede che ogni Stato membro debba fornire informazioni, tra l’altro, circa:

  • le autorità designate come competenti per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo [..]
  • le autorità designate come competenti per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo
  • l’autorità competente per l’esecuzione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo. Nello specifico, con riguardo a quest’ultimo aspetto, l’Italia ha dichiarato che “competente per l’esecuzione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo è il tribunale ordinario del luogo di residenza del terzo, che procede secondo le norme relative al pignoramento presso terzi”.

Quindi, ad esempio, nel caso che ci è capito di affrontare come studio, l’ordinanza di sequestro conservativo europea emessa dal Tribunale di Lione in favore di una società di diritto francese, che vantava un cospicuo credito nei confronti di un soggetto/debitore italiano, è stata eseguita qui in Italia, secondo le norme italiane che regolano la procedura di esecuzione presso terzi e, in base alle comunicazioni rese dall’Italia e sopra richiamate, il Tribunale competente per l‘esecuzione dell’ordinanza era quello di Busto Arsizio (luogo in cui si trovava la Banca presso cui si trovavano le somme oggetto di sequestro).

Va tenuto presente che le formalità e la burocrazia da rispettare per mettere in esecuzione l’ordinanza sono piuttosto complesse e occorre seguire le dettagliate disposizioni previste dal Regolamento 655/2104, guidando così passo per passo il giudice competente per l’esecuzione affinché adotti le misure necessarie: in primis, per attuare il sequestro e, successivamente, perché disponga l’assegnazione delle somme sequestrate in favore del creditore, ordinando infine alla banca di corrisponderle al creditore.

In particolare, una volta ottenuta l’Ordinanza dal Giudice dello Stato membro di origine, copia conforme della medesima (corredata di apposita traduzione, se l’esecuzione è in Italia, in lingua italiana) deve essere trasmessa al competente giudice del Paese dell’esecuzione, unitamente ad apposita istanza affinché questi adotti con urgenza le misure necessarie affinché l’Ordinanza sia portata ad esecuzione.

Insomma, occorre dare impulso al Giudice dell’esecuzione affinché provveda oppure ordini al creditore di provvedere alla trasmissione dell’Ordinanza unitamente all’apposito modulo per la dichiarazione (Allegato IV del Regolamento di esecuzione) al terzo, ossia alla banca presso cui si trovano le somme che devono essere sottoposte a sequestro.

Una volta ottenuta la dichiarazione da parte della Banca, con la quale dichiara di aver sottoposto a sequestro le somme, l’Ordinanza di sequestro (sia la parte A che la parte B) e gli altri documenti di cui al paragrafo 5 dell’art. 28 del Regolamento 655/2014 (ossia, la domanda volta ad ottenere l’ordinanza di sequestro conservativo e i documenti presentati per ottenerla) devono essere notificati al debitore. Oltre alla notifica di quanto sopra al debitore, il creditore dovrà altresì provvedere al deposito presso il Tribunale competente di apposita istanza per l’assegnazione delle somme sequestrate, dando così nuovamente impulso all’autorità competente affinché adotti le misure necessarie per ottenere la corresponsione delle somme.

E’ importante tenere presente che l’Ordinanza unitamente agli altri documenti, di cui all’art. 28, paragrafo 5 sopra indicati, devono essere notificati al debitore entro 14 giorni da quando è stata adottata la misura di sequestro da parte della Banca. Viceversa, il debitore potrà chiedere la revoca dell’Ordinanza di sequestro all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di origine (ex art. 33, comma 1, lett. b) del regolamento 655/2014). Tuttavia, anche se sono già decorsi 14 giorni dall’adozione della misura di sequestro, senza che il debitore sia stato notificato, il creditore ha ancora un ulteriore termine di 14 giorni (da quando è stato informato della domanda di ricorso presentata dal debitore) per porvi rimedio ed evitare così che il ricorso sia accolto e che l’Ordinanza venga revocata (cfr. art. 33, comma 3 del regolamento 655/2014). Questo per sottolineare il fatto che comunque, al ricorrere di determinate circostanze (indicate nel Capo IV del Regolamento), sono previsti dei mezzi di ricorso a tutela del debitore avverso l’ordinanza di sequestro o la sua esecuzione.

Ecco dunque che, se tutte le formalità sopra indicate sono rispettate, le somme oggetto di sequestro saranno assegnate e corrisposte al creditore in tempi ragionevoli.

Si segnala, infine, che il 1° dicembre 2020 è entrato in vigore il D.lgs. 152/2020 del 26 ottobre 2020 che ha fissato la disciplina di coordinamento e di raccordo della normativa processuale italiana alle procedure introdotte dal regolamento UE 655/2014. Dunque, a partire da dicembre 2020 finalmente il sequestro conservativo sui conti bancari di altri Paesi UE potrà effettivamente essere richiesto anche in Italia.

Arianna Ruggieri

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