Una delle modifiche più significative è stata quella che ha riguardato la tutela dell’industrial design, nella prospettiva del diritto di autore. Le norme di riferimento sono gli artt. 44 e 239 del CPI, nonchè l’art. 2 legge diritto di autore. A tale riguardo occorre rammentare che solo a partire dall’aprile 2001, la tutela del diritto di autore è stata estesa anche alle opere del disegno industriale, attraverso il recepimento (Decreto legislativo 95/01) della disciplina contenuta nella Direttiva comunitaria 98/71.
Il combinato disposto degli articoli 44 e 239 CPI nei quali sono confluite le previsioni del decreto legislativo 95/01 prevedeva, in origine, un sistema graduale di applicazione della nuova disciplina, così strutturato:
- la protezione garantita dal diritto di autore era invocabile per quelle opere di industrial design che avessero carattere artistico, per un periodo che si estendeva sino al XXV anno successivo alla morte del creatore (art. 44 CPI)
- tale disciplina non era applicabile a quelle opere che alla data del 19 aprile 2001 (giorno di entrata in vigore del decreto legislativo 95/01) fossero già cadute in pubblico dominio, per un periodo di 10 anni, quindi sino al 19 aprile 2011 (art. 239 CPI).
La previsione di un periodo di grazia decennale, fu motivata dalla necessità di evitare che la nuova normativa avesse un contraccolpo eccessivamente penalizzante nei confronti di quei produttori che, in assenza di divieti espliciti e di valide privative brevettuali, avevano realizzato e commercializzato copie più o meno fedeli di oggetti di design (sedie, lampade, tavoli, gioielli, ecc.) divenuti poi, a partire dal 2001, proteggibili anche e proprio per il loro intrinseco valore artistico e creativo (quindi utilizzando la tutela garantita dal diritto di autore sulle singole forme).
Peraltro, pur in presenza della previsione del periodo di grazia, già a partire dal 2003, la nuova normativa fece sentire i suoi effetti, attraverso una serie di decisioni dei Tribunali italiani che non esitarono a riconoscere protezione a una serie di oggetti (tra gli altri, i casi di: Panton Chair; Wagenfeld lampe; Vitra ecc.), sanzionando con sequestri e inibitorie la copia non autorizzata dei medesimi, proprio sulla base della violazione del diritto di autore.
Nonostante questi passi in avanti verso l’armonizzazione al sistema comunitario, il nuovo assetto normativo attirò l’attenzione della Commissione Europea che lo ritenne non adeguato:
- sia in relazione alla durata (25 anni anziché 70 dalla morte dell’autore)
- sia in relazione al periodo di grazia.
A fronte delle due procedure di infrazione aperte dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia, il legislatore nazionale operò una prima modifica dell’art. 239 CPI con il d.l. 15 febbraio 2007 n. 10 e parificò la durata del diritto di autore sui prodotti di industrial design al termine ordinario, portandolo da 25 a 70 anni dalla scomparsa del creatore.
Allo stesso tempo eliminò del tutto il periodo di grazia decennale, stabilendo che la protezione garantita dalla legge sul diritto di autore non poteva essere invocata rispetto a quei modelli che, alla data del 19 aprile 2001, fossero già in pubblico dominio.
La revisione dell’art. 239 CPI proseguì nell’estate del 2009 allorché, con la approvazione della legge n. 99 del 23 luglio 2009 (meglio nota come legge sul made in Italy), fu precisato che la prosecuzione dell’attività di copia dei modelli protetti, purché iniziata prima dell’aprile 2001, era possibile nei limiti del c.d. preuso, sia pure, ancora una volta, senza indicazione di limiti temporali.
L’art. 123 del decreto legislativo 131/10 ha infine riscritto l’art. 239 CPI, circoscrivendo al periodo compreso tra il 19 aprile 2000 ed il 19 aprile 2006 lo spazio temporale nel quale potrà essere considerata legittima la fabbricazione - e la commercializzazione - di modelli o disegni protetti ai sensi della legge sul diritto di autore, purché già in pubblico dominio e comunque sempre nei limiti del preuso.
La riforma è stata caratterizzata da una presa di posizione molto netta dei suoi fautori, mossi dalla ferma volontà di ampliare la tutela dei titolari dei diritti di autore, adeguandola agli standard e alle prassi operative, già in vigore da decenni in molti ordinamenti dell’Unione Europea, nonché alle stesse indicazioni dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia il quale, in data 24 giugno 2010, ha rassegnato le proprie conclusioni nel caso C 168-09 Flos / Semeraro, sancendo l’incompatibilità della legge italiana con la normativa e i principi comunitari, laddove veniva impedito l’accesso alla tutela del diritto di autore per modelli caduti in pubblico dominio prima del 2001.
Conclusioni
La tutela dei prodotti di design risulta oggi significativamente rafforzata. Accanto ai più tradizionali strumenti di natura brevettuale (modello registrato e modello comunitario di fatto), sarà infatti possibile invocare, con sempre maggiore efficacia il meccanismo previsto dal codice della proprietà industriale e dalla legge sul diritto di autore, sempreché il prodotto di design rivesta quella valenza “artistica” utile per rendere invocabile la legge sul diritto di autore. Tale requisito è individuabile sulla base di elementi concreti quali:
- l’attività e il percorso professionale e culturale del creatore
- l’esposizione in musei
- l’assegnazione di premi o riconoscimenti di particolare prestigio.
Sulla medesima strada sembrano muovere, con altrettanta convinzione, le stesse sezioni specializzate in proprietà industriale dei Tribunali italiani che, già da diversi anni, hanno chiaramente dato segno di aderire a una prospettiva di ampliamento della tutela, nel senso indicato dal legislatore comunitario prima e, oggi, anche da quello nazionale, senza ulteriori tentennamenti.
Avv. Massimiliano Patrini