Per la prima volta nell’edizione 2020 degli Incoterms si prevede che a fronte di un una resa FCA (luogo di partenza) per successivo trasporto via mare l’importatore committente del trasporto marittimo, qualora previsto nel contratto, sia obbligato a istruire il vettore ad emettere il documento marittimo B/L (bill of lading) con indicazione “on board” e di consegnarlo all’esportatore.
Tale previsione al fine di soddisfare una eventuale esigenza derivante dalla presenza nel contratto di compravendita di un pagamento, in tutto o in parte, tramite lettera di credito (L/C).
Bill of lading
L’esportatore deve porre particolare attenzione all’emissione del documento di trasporto per soddisfare quanto richiesto dalle UCP 600 (Uniform Custom Practice, Norme ed usi uniformi) e dalle ISBP 745 (International Standard Banking Practice l, Prassi bancaria internazionale uniforme) regolanti la conformità dei documenti in quanto la data di partenza merce, la data di emissione della B/L e la data di “on board” potrebbero non coincidere fra loro.
Per una corretta presentazione
- Polizza di carico su un formulario prestampato che riporta “received for shipment”, con o senza luogo di ricezione, senza indicazione mezzo spedizione in documento dovrà riportare la dicitura “on board”. La data che dovrà essere non oltre la latest date of shipment.
- Polizza di carico su un formulario prestampato che riporta “received for shipment” con luogo di ricezione e indicazione mezzo di pre-shipment dovrà riportare la nome della nave e il porto caricazione e la dicitura “on board”. La data dovrà essere non oltre la latest date of shipment.
- Con o senza luogo di ricezione, senza indicazione mezzo spedizione, data emissione considerata data spedizione. La data dovrà essere non oltre la latest date of shipment.
- Con indicazione luogo ricezione e indicazione mezzo di pre-shipment, annotazione “on board” nome nave porto caricazione. La data dovrà essere non oltre la latest date of shipment.
Eventuali danni merce dal luogo indicato dopo acronimo FCA e il porto di caricazione
La resa FCA prevede le seguenti obbligazioni, a seconda del luogo indicato dopo l’acronimo:
- luogo ove ha sede il magazzino dell’esportatore, questi si obbliga a caricare la merce sdoganata all’esportazione
- luogo terzo, l’esportatore si obbliga a consegnare la merce, sdoganata all’esportazione, a proprio costo e rischio di danneggiamento nel luogo indicato scarico escluso.
Qualora un danno si verificasse tra il luogo indicato e il porto di caricazione, l’esportatore avrebbe una “polizza di carico sporca” che contiene osservazioni del tipo: merce bagnata, peso sconosciuto, ecc.. da parte del vettore e, pertanto, una riserva da parte della banca che potrebbe compromettere l’esito del credito documentario, diverso in base alla prestazione indicato nello stesso.
A fine di non incorrere in tale rischio, si potrebbe indicare nel credito documentario un documento diverso dalla B/L come un F.C.R (Forwarder Certificate of Receipt o una “house bill of lading”).
Si ricorda che a partire dall’entrata in vigore delle UCP 600, nel 2007, la dicitura sulla polizza di carico “clean”, se non espressamente richiesta dal testo della L/C non è più obbligatoria. Le banche considereranno il documento corretto anche senza tale dicitura.
Marco Bertozzi