Il credito documentario comporta costi rilevanti, ma non offre sempre la sicurezza che dovrebbe, teoricamente, garantire. Cerchiamo di capire quali accorgimenti adottare affinché tale strumento di pagamento risulti il più possibile sicuro.
Innanzitutto bisogna tener d'occhio le connessioni e non soltanto i dettagli relativi all’operazione:
- qual’è la banca emittente e quali i suoi rapporti con la banca confermante?
- quali sono i documenti cui fare riferimento nel testo del credito documentario?
- che rapporti intercorrono tra il credito documentario e i documenti relativi all'esecuzione del contratto di vendita?
Le banche
Il credito documentario è un impegno inderogabile assunto dalla banca emittente su ordine del compratore a effettuare una determinata prestazione - a favore del venditore - contro una presentazione conforme di documenti richiesti nei termini di validità del credito. In conformità a quanto stabilito dalla raccolta d'usi internazionale (NUU 600), il credito è irrevocabile anche in assenza di un'indicazione in tal senso, con la conseguenza che esso non può essere annullato o modificato senza l'accordo di tutte le parti.
La banca emittente assume in nome proprio e per conto del venditore l'obbligo di effettuare la prestazione in favore del beneficiario. La banca confermante è quella che assume in proprio l'impegno inderogabile - in aggiunta a quello originario della banca emittente - di onorare una presentazione conforme.
Il venditore deve senz'altro accertarsi che il credito documentario sia emesso da una “First Class Bank” di un Paese a basso rischio ed evitare banche ignote, di piccole dimensioni, senza una reputazione internazionale e operanti in un Paese ad alto rischio. Al fine, infatti, di ottenere l'aggiunta della conferma dalla propria banca è indispensabile, oltre alla propria disponibilità che dipende certamente dagli elementi sopra menzionati, anche che il credito contenga il mandato espresso a confermare.
Talvolta ciò non si verifica: in tal caso, a copertura del rischio di mancato pagamento in conseguenza all'insolvenza da parte della banca emittente oppure per problematiche legate al rischio paese, il venditore beneficiario del credito documentario può richiedere alla banca intermediaria la disponibilità al rilascio di uno star del credito oppure di un silent confirmation, salvo pagamento di una commissione.
Lo star del credito rappresenta una garanzia unilaterale di pagamento con cui la banca che lo rilascia assicura che, una volta accettati i documenti da parte della banca emittente e qualora questa ultima non abbia onorato il proprio impegno, provvederà al pagamento al beneficiario in luogo della banca emittente. Esso rappresenta un valido strumento per coprire i rischi di insolvenza della banca emittente e in generale per il rischio paese.
Il silent confirmation potrà invece coprire, oltre ai detti rischi, anche quelli relativi al rischio di contestazione sui documenti per riserve pretestuose sollevate dalla banca emittente.
Va puntualizzato che in entrambi i casi occorre esaminare con attenzione il tenore dei contratti intercorrenti tra le parti per capire i termini esatti dell'impegno rilasciato dalla banca.
Il testo del credito documentario
Il testo del credito documentario è fondamentale per prevenire eventuali contenziosi. Quanto definito dalle parti e regolato nel loro contratto è considerato “legge” tra di loro quali che siano le regole previste dalla legge applicabile. Per questa ragione il primo strumento di prevenzione contro il mancato pagamento è la redazione, la negoziazione e la pattuizione di un testo scritto tra le parti che regoli in modo chiaro il rapporto commerciale definendo in anticipo, il più possibile, la soluzione dei problemi che potrebbero sorgere.
Contrariamente a quanto pensano abitualmente gli imprenditori, infatti, un contratto scritto ben strutturato e accettato dall’altra parte svolge una funzione preliminare anche rispetto alla definizione del mezzo di pagamento con la banca e rispetto all’eventuale assicurazione crediti. Non dimentichiamo che l’incarico dato alla banca di trasferire del denaro in pagamento, di impegnarsi lei stessa al pagamento o di garantire quest’ultimo è a sua volta un contratto e come tale deve essere esaminato con attenzione, valutando (e quindi conoscendo) gli obblighi che si assume l’impresa e quelli che sono assunti dalla banca. La stessa osservazione deve essere fatta per la polizza di assicurazione crediti su estero che l’impresa stipula con una compagnia di assicurazione.
Occorre, inoltre, tenere a mente che qualora, legittimamente (e anche questo ogni volta deve essere verificato e dipende dalle condizioni contrattuali che sono state pattuite), la banca o la compagnia di assicurazione rifiutino di effettuare il pagamento/rimborsare il sinistro, un contratto validamente concluso impegna comunque il debitore. La possibilità di “attaccare” il debitore dipende però dalla chiarezza e intelligenza con cui sono stati individuati nel contratto il giudice, l’arbitro o l’esperto che risolveranno o aiuteranno a risolvere il contenzioso in caso di mancato pagamento.
In casi eccezionali è peraltro previsto il ricorso a provvedimenti d’urgenza, mediante i quali il compratore-ordinante può ottenere il blocco del pagamento della banca nel caso in cui abbia a sue mani prove del dolo del venditore-beneficiario. Si tratta dell'ipotesi di frode nella emissione o nella formazione del contenuto dei documenti. In tale ipotesi di frode manifesta e facilmente dimostrabile, la giurisprudenza [sent. Trib. Appello Napoli 18.05.2006] ha ammesso l'esperimento di una azione inibitoria per ottenere un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
Alla stessa stregua è ammesso il sequestro conservativo della somma pagata. Tale ipotesi si verifica quando il pagamento è già avvenuto e la somma è già uscita dal patrimonio del compratore, ma non è ancora divenuta disponibile per il venditore-beneficiario. Qualora si sia instaurata una controversia tra venditore e compratore in merito al rapporto di compravendita, il compratore può richiedere all'autorità giudiziaria competente il sequestro conservativo della somma, in attesa che sia emessa la decisione.
I documenti
I documenti richiamati generalmente nel testo del credito documentario possono essere vari e riguardare i seguenti aspetti:
- la merce oggetto della fornitura
- le modalità di trasporto
- il termine di consegna
- i paesi coinvolti e il regime doganale
- le condizioni pattuite nel contratto di compravendita.
Nello specifico, i documenti maggiormente richiesti sono:
- i documenti diretti all'identificazione della merce (fattura, certificato di origine, packing list, certificati di circolazione Eur 1, Atr, etc.)
- i documenti di trasporto (polizza di carico, CMR, CIM, etc.)
- i documenti di assicurazione; altri documenti (certificato di presa in carico, certificato di sanità, certificato di ispezione o qualità, etc.).
Il beneficiario del credito - per poter esigere la prestazione - deve porre la massima attenzione nella predisposizione dei documenti e in particolare:
- non deve confondere la fattura inviata con il testo scritto che impegna l’altra parte;
- deve accettare le condizioni generali inviate dall’altra parte, solo dopo approfondita verifica
- non deve utilizzare vecchi modelli di contratto o modelli elaborati da istituzioni, anche prestigiose (internazionali o di categoria), senza prima verificare (con l’aiuto di un esperto) se si adattano al caso di specie
- deve richiedere la conferma scritta (anche via e-mail) della sua ultima proposta
- non deve demandare a soggetti terzi l’emanazione di uno o più documenti richiamati nel testo del credito documentario
- deve verificare che tutti i documenti siano concordanti tra loro, conformi alle prescrizioni del credito e che rispettino tutte le formalità richieste (originali, firme, legalizzazioni, numero di copie, etc).
Qualora, infatti, gli accordi con le banche dovessero risultare poco chiari, contraddittori o collegati a documenti che si rileveranno irregolari, il rischio di mancato pagamento da parte della banca aumenterà con la conseguente alta probabilità di trovarsi ad affrontare un contenzioso.
Sovente l’esito di una causa dipende dal fatto che le parti siano o meno in grado di provare quanto concordato, poiché il giudice/arbitro indagherà sull’insieme dei documenti relativi a un determinato accordo commerciale (documentazione scambiata tra le parti durante la trattativa o l’esecuzione del contratto). Nella maggior parte delle controversie si finisce per soccombere quando i documenti mancano o sono irreperibili oppure vi è incoerenza tra le indicazioni presenti sui diversi documenti che accompagnano la compravendita e quelle riportate sul credito documentario.
Al fine di evitare tali problemi suggeriamo di verificare accuratamente la corrispondenza tra i documenti prodotti durante la trattativa o l’esecuzione del contratto e le previsioni contenute nel testo accettato dall’altra parte.
I documenti cui si fa riferimento nella vendita internazionale sono numerosi e predisposti da numerosi soggetti (assicurazioni, banche, dogane, spedizionieri, vettori, camere di commercio) come di seguito riportati:
- fatture (predisposte dal personale amministrativo)
- contratto di assicurazione (predisposto dalla compagnia di assicurazione o negoziato tra le parti)
- modifiche al contratto di compravendita (effettuate dal personale commerciale)
- credito documentario (predisposto dalla banca o negoziato tra le parti)
- documenti doganali (predisposti dello spedizioniere/vettore)
- verbali di collaudo (predisposti dai tecnici aziendali)
- certificato d’origine (rilasciato dalla camera di commercio)
- licenze di importazione (rilasciate dalle competenti autorità)
- documenti attestanti controlli di qualità a tutela della sanità e sicurezza pubblica (rilasciati dalle competenti autorità)
- certificazioni di qualità (rilasciate da società private autorizzate).
Da ciò si comprende la necessità di prestare la massima attenzione, già nella fase preliminare del rapporto commerciale, ai documenti che vengono inseriti nel testo del credito documentario. Queste le principali possibili irregolarità:
- termini temporali (credito scaduto)
- non sono stati presentati tutti i documenti o non nella qualità (copie in luogo degli originali) e quantità richiesta
- i documenti non sono stati emessi dai soggetti previsti
- i documenti non sono stati sottoscritti e/o legalizzati
- alcuni documenti risultano discordanti tra loro
- i riferimenti del credito risultano erronei
- mancata emissione della fattura
- descrizione della merce in fattura non conforma a quella del credito
- consegna della merce non conforme ai termini del credito
- documenti di trasporto non emessi nelle forme richieste o emessi da soggetti non autorizzati
- documenti di trasporti cosiddetti unclean in quanto recanti clausole o annotazioni attestanti espressamente lo stato difettoso della merce
- presentazione di certificati di assicurazione in luogo di polizza
- documento assicurativo carente nell’oggetto.
Nella prassi accade sovente che la presentazione di documenti non conformi venga comunque di fatto applicata al credito documentario a seguito di autorizzazione a “sciogliere le riserve” da parte dell’acquirente alla banca emittente. Se quindi l’acquirente autorizza lo scioglimento delle riserve, il beneficiario ottiene la prestazione andando però incontro a discrepancy fees, perdite di valuta, rischi di cambio, etc.
Se l’acquirente non autorizza lo scioglimento delle riserve, i documenti vengono rifiutati dalla banca emittente e trattenuti a disposizione del beneficiario in attesa di sue ulteriori istruzioni o ritornati insoluti, con la conseguente apertura di un contenzioso. Da ciò si deduce che il beneficiario, in presenza di documenti non conformi, ottiene la prestazione in via liberatoria e definitiva solo se l’acquirente rinuncia ad avvalersi delle discordanze e la banca emittente lo accetta.
Il momento centrale del credito documentario è quindi dato dalla presentazione dei documenti, cui bisogna prestare estrema cura e attenzione, senza tuttavia dimenticare il più ampio quadro contrattuale, per quanto riguarda i rapporti sia con le banche sia tra acquirente e venditore.
Avv. Diego Comba e Avv. Monica Rosano