In Turchia le imprese hanno l’obbligo di contestare le fatture o le corrispondenze commerciali entro 8 giorni dalla notifica. In difetto, si presume che il destinatario abbia accettato il contenuto della fattura. Lo stesso principio si applica alle lettere di conferma di trattative commerciali avvenute per telefono o telegramma.
In Turchia esistono due principali tipi di procedimento di esecuzione: l’esecuzione individuale e l’esecuzione collettiva.
L’esecuzione individuale
Procedura utilizzata contro un determinato debitore da un numero molto ristretto di creditori (solitamente uno o due). I beni appartenenti al debitore vengono sequestrati dall’ufficio dell’esecuzione. I beni sequestrati sono venduti e i creditori pagati grazie alla somma risultante dalla vendita. Qualora dopo il pagamento del totale dei debiti dovesse residuare una somma di denaro, questa sarà restituita al debitore. Tuttavia, il creditore che non abbia preso parte personalmente a detta procedura non potrà partecipare alla ripartizione delle eventuali somme recuperate.
L’esecuzione collettiva (Fallimento)
Con questa procedura, il debitore deve far fronte all’insieme dei propri creditori. Si procede alla vendita dell’intero patrimonio del debitore e ogni creditore ha il diritto di partecipare alla distribuzione della liquidità proveniente dalla vendita. Sono sottoposte al fallimento solo le imprese.
Il procedimento esecutivo
Il recupero crediti può essere posto in essere tramite l’ufficio dell’esecuzione o il tribunale dell’esecuzione.
Ufficio dell’esecuzione
I procedimenti di esecuzione devono essere effettuati tramite gli uffici dell’esecuzione. L’ufficio invia al debitore un ordine di pagamento o un ordine di esecuzione. Dopo il completamento del procedimento, l’ufficio provvede a sequestrare i beni appartenenti al debitore, a venderli e a pagare i creditori con le somme provenienti dalla vendita. Quando l’esecuzione debba essere effettuata in virtù di una sentenza che non ha ad oggetto somme di denaro, l’ufficio procede all’esecuzione forzata in forma specifica delle obbligazioni dedotte nella sentenza.
Nonostante gli uffici dell’esecuzione operino in teoria con indipendenza, le loro operazioni sono sottoposte al controllo del Giudice del tribunale dell’esecuzione. I procedimenti condotti dall’ufficio di esecuzione in violazione della legge sono annullati o rivisti dal tribunale dell’esecuzione, su istanza della parte.
Per avviare un procedimento di esecuzione, è necessario corrispondere una somma pari allo 0,5% dell’importo vantato all’ufficio dell’esecuzione.
Tribunale dell’esecuzione
I tribunali dell’esecuzione:
- controllano l’accuratezza e la legalità dei procedimenti promossi dall’ufficio dell’esecuzione
- esaminano i reclami contro detti procedimenti nonché le cause che riguardano il “rigetto definitivo di una opposizione”
- sono competenti nelle cause relative ai delitti commessi nell’ambito dell’esecuzione o del fallimento e si occupano dei relativi procedimenti.
Al fine di promuovere un’azione legale, il creditore deve corrispondere una somma pari al 5,4% dell’importo vantato a favore del tribunale competente, di cui ¼ (1,35%) deve essere anticipato all’inizio e il saldo (4,05%) con la sentenza definitiva.
1. Esecuzione non effettuata in virtù di un provvedimento giudiziale
Questo caso riguarda unicamente l’esecuzione delle obbligazioni monetarie o assistite da garanzie. Il creditore può:
- ricorrere direttamente all’ufficio dell’esecuzione in virtù dei documenti di cui dispone
- decidere di ricorrere direttamente al tribunale competente prima di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere una pronuncia giudiziale. Detto metodo può essere utilizzato direttamente qualora si tratti di crediti non garantiti da garanzie mobiliari o ipotecarie. Se invece il credito è garantito, il creditore sarà tenuto in primo luogo a escutere la garanzia. Se la garanzia non è sufficiente a coprire il debito, il creditore procederà al recupero della somma residua ricorrendo alla procedura di esecuzione ordinaria.
Opposizioni del debitore
Il debitore ha il diritto di fare opposizione all’ordine di pagamento inviato dall’ufficio dell’esecuzione entro 7 giorni a partire dal ricevimento dell’ordine.
Tramite tale opposizione, il debitore può eccepire che il debito non esiste, che il debito è stato pagato, che il debito è stato cancellato, che la firma apposta sull’atto da cui risulta il debito non è la propria firma, che il debito non è scaduto, che l’ufficio dell’esecuzione non è competente, oppure fornire ogni altra motivazione pertinente.
La decisione di fare opposizione ha per effetto di sospendere automaticamente il procedimento di esecuzione. L’ufficio dell’esecuzione non è competente in merito a tali opposizioni.
Al fine di permettere la prosecuzione del procedimento, il creditore può:
- promuovere un’azione per ottenere l’annullamento di detta opposizione davanti al tribunale del luogo in cui il debitore ha il domicilio (qualora il tribunale decida che l’opposizione non è giustificata, il debitore dovrà pagare una penalità complementare che non può essere inferiore al 40% dell’importo oggetto della lite)
- rivolgersi a un tribunale dell’esecuzione per ottenere un rigetto definitivo dell’opposizione. Tale procedura speciale è più facile e più rapida rispetto alla procedura davanti ai tribunali ordinari.
Qualora il creditore sia in possesso di un riconoscimento incondizionato del debito da parte del debitore, può presentare un’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione entro 6 mesi a partire dalla notifica dell’opposizione del debitore.
Il creditore può sempre ricorrere ai tribunali ordinari se il tribunale dell’esecuzione non accoglie la propria domanda di “rigetto definitivo dell’opposizione”.
Sequestri e vendita all’asta
Il diritto di chiedere i sequestri si prescrive trascorso un anno dalla data di notifica dell’ordine di pagamento:
- i sequestri di beni mobili sono effettuati dall’ufficio dell’esecuzione del luogo in cui tali beni sono situati
- i sequestri di beni sottoposti a registrazione, come i beni immobili, i diritti di proprietà industriale o i veicoli a motore sono effettuati tramite la registrazione del sequestro nell’idoneo registro.
L’ultimo passo del procedimento di esecuzione, che permette al creditore di recuperare i propri crediti, consiste nel presentare un’istanza di vendita dei beni sequestrati. Tale domanda è posta in esecuzione dall’ufficio dell’esecuzione che ha previamente sequestrato i beni. Il termine entro il quale l’istanza di vendita può essere presentata è di un anno per i beni mobili e di 2 anni per i beni immobili.
I beni mobili ed immobili sono venduti all’asta. Quando il prezzo definitivo di vendita (il prezzo dell’offerta) non raggiunge almeno il 60% del valore stimato, ovvero quando il prezzo definitivo di vendita non è sufficiente a coprire i crediti privilegiati (come i crediti assistiti da ipoteche o altre garanzie) e le spese dell’asta, si provvede ad organizzare una seconda asta.
Durante la seconda asta, se il prezzo definitivo di vendita (il prezzo dell’offerta) raggiunge almeno il 40% del valore stimato; e se il prezzo di vendita definitivo copre tutti i crediti privilegiati nonché le spese dell’asta, la vendita risulta conclusa.
Qualora la vendita sia conclusa in violazione della legge, le parti interessate hanno il diritto di ricorrere al tribunale dell’esecuzione per ottenere l’annullamento della vendita.
Il primo creditore che abbia sequestrato il bene, deve essere pagato per primo. Tuttavia, il sistema giuridico turco prevede una procedura chiamata “partecipazione nel sequestro” che si applica al verificarsi di determinate condizioni. Nel caso ci siano vari creditori partecipanti per un bene sequestrato e se la liquidità proveniente dalla vendita non sia sufficiente per coprire i crediti vantati da ogni creditore, l’ufficio dell’esecuzione stabilisce una “lista di creditori” e ripartisce i proventi secondo detta lista.
Conclusioni
L’esecuzione ordinaria risulta essere il metodo di recupero crediti più usato nel sistema giudiziale turco. Nondimeno, quando il creditore è in grado di dimostrare con documenti la provenienza e l’importo dei crediti vantati, è preferibile ricorrere direttamente all’ufficio dell’esecuzione:
- in assenza di opposizione da parte del debitore entro 7 giorni, il procedimento risulta concluso, e si può proseguire direttamente con la fase esecutiva, accorciando notevolmente i tempi
- se il debitore presenta un’opposizione che risulta essere non giustificata, si espone a dover pagare una penalità non inferiore al 40% del credito dedotto in giudizio.
2. Esecuzione in virtù di un titolo negoziabile
Sono titoli negoziabili, ai sensi del Codice del Commercio turco, gli assegni, i pagherò e le cambiali (queste ultime nella pratica commerciale turca si usano raramente). Se il debitore è in possesso di un titolo negoziabile, ha il diritto di optare per una procedura di esecuzione speciale.
Anche se il credito è garantito, il creditore ha il diritto di ricorrere alla procedura di “esecuzione in virtù di un titolo negoziabile” sulla base del titolo in cui è in possesso.
Opposizioni del debitore
Uno dei tratti distintivi più rilevanti tra “l’esecuzione ordinaria” e “l’esecuzione in virtù di un titolo negoziabile” risiede nella limitata possibilità di fare opposizione.
Contrariamente al procedimento di “esecuzione ordinaria”, nel quale le opposizioni sono fatte direttamente davanti agli uffici dell’esecuzione, nel presente caso:
- il debitore deve presentare la propria opposizione al tribunale dell’esecuzione entro 5 giorni a partire dal ricevimento dell’ordine di pagamento
- le opposizioni non sospendono automaticamente il procedimento di esecuzione.
Il creditore può continuare a sequestrare i beni appartenenti al debitore anche se non gli è permesso di richiedere la vendita di detti beni finché l’opposizione non sia esaminata dal tribunale.
Nel caso il tribunale dovesse decidere che l’opposizione è ingiustificata, il debitore non è più in grado né di ritardare l’esecuzione, né d’impedire la ripartizione dei proventi della vendita, ancorché egli intenda presentare appello che pertanto non vale a sospendere l’esecuzione.
Conclusioni
La presente procedura permette di ottenere risultati in modo più veloce rispetto al procedimento di esecuzione ordinario, dato che il debitore non dispone di molte possibilità per fare opposizione. Di fronte al pericolo imminente di perdere i loro beni, i debitori solitamente provvedono rapidamente al pagamento del debito.
3. Esecuzione in forza di garanzia mobiliare o ipotecaria
Se il credito è garantito da una garanzia mobiliare o da una garanzia ipotecaria, il creditore è tenuto in primo luogo a richiedere l’applicazione di detta garanzia e a promuovere il procedimento di esecuzione idoneo a far valere la garanzia. Qualora i proventi derivanti dall’escussione della garanzia non siano sufficienti per coprire il debito, il creditore può ricorrere ad un’esecuzione ordinaria per il pagamento del saldo del debito.
Qualora il titolo ipotecario contenga un riconoscimento senza riserve del debito da parte del debitore, si considera che detto titolo ipotecario abbia lo stesso valore di una sentenza giudiziale.
Qualora il titolo ipotecario non contenga nessun riconoscimento senza riserve del debito da parte del debitore, quest’ultimo ha il diritto di contestare l’importo del credito entro 7 giorni a partire dal ricevimento dell’ordine di pagamento dal tribunale dell’esecuzione. Le azioni di “annullamento dell’opposizione” e di “rigetto definitivo dell’opposizione” prima descritte sono validamente percorribili anche in questa sede.
Conclusioni
Con il sistema turco d’iscrizione dell’ipoteca nei registri immobiliari, il debitore non ha la possibilità di disporre dei suoi beni in pregiudizio dei creditori.
La rapidità e la praticità del procedimento di esecuzione in materia di garanzie sono ulteriori argomenti che inducono i creditori in Turchia a privilegiare dette garanzie rispetto ad altre cautele.
4. Esecuzione in virtù di un provvedimento giudiziale
Solo le garanzie e le obbligazioni monetarie possono essere soggette ad “un’esecuzione non effettuata in virtù di un provvedimento giudiziale”. Tuttavia, quando il credito verte su un oggetto che non sia né una somma di denaro né le forme di garanzia previste dalla legge, il creditore è innanzitutto tenuto a ricorrere al tribunale per ottenere un provvedimento giudiziale.
Ai sensi della legge fallimentare, le transazioni, le rinunce, i riconoscimenti effettuati in tribunale, gli atti notarili che contengano un riconoscimento senza riserve del debito da parte del debitore hanno lo stesso valore di un provvedimento giudiziale.
Un altro strumento di particolare interesse per i creditori stranieri che hanno un debitore in Turchia risiede nell’art. 35 A del “Turkish Attorney Act” (legge turca sulla professione di avvocato). Ai sensi di detto articolo, le transazioni sottoscritte sia dall’avvocato che dal cliente hanno lo stesso valore di un provvedimento giudiziale. Pertanto, il conseguimento di una tale transazione non rende più necessario l’ottenimento di un provvedimento in sede giudiziale.
Il creditore può ricorrere a qualsiasi ufficio dell’esecuzione in Turchia per i procedimenti di esecuzione promossi in virtù di un provvedimento giudiziale. Il presente metodo non prevede alcuna particolare regola di competenza.
L’appello presentato da una parte contro una sentenza non impedisce alla controparte di porre in esecuzione detta sentenza. L’unica eccezione riguarda le sentenze emesse in materia di diritti reali. In tale caso, solo le sentenze definitive possono essere poste in esecuzione.
Conclusioni
E’ assai arduo per il debitore sospendere un procedimento di “esecuzione promosso in virtù di un provvedimento giudiziale”. La possibilità di scegliere qualsiasi ufficio dell’esecuzione nonché le spese limitate della procedura di esecuzione costituiscono altri vantaggi del presente metodo di esecuzione.
Tuttavia, il tempo trascorso tra il primo ricorso al tribunale e l’ottenimento di una sentenza può stimarsi tra 1 anno e mezzo e 2 anni, periodo nel quale la situazione economica del debitore può peggiorare oppure il debitore può cercare di sottrarre o di celare i suoi beni.
Al fine di evitare tali indesiderate conseguenze, sarebbe preferibile richiedere un’ingiunzione preliminare al tribunale fin dall’inizio del procedimento. Tuttavia, il tribunale può chiedere al ricorrente di fornire una garanzia per un valore variabile tra il 15 e il 20 % dell’importo dedotto in giudizio che sarà restituito al termine del procedimento.
Esecuzione sentenze straniere in Turchia
Le sentenze straniere che hanno effetto esecutivo in Turchia sono considerate alla pari delle sentenze emesse dai tribunali interni turchi e possono essere poste in esecuzione come fossero sentenze turche. Tuttavia, dette sentenze non possono essere poste in esecuzione finché non siano definitive.
Solitamente non si provvede a riesaminare la causa originaria nel merito e il Giudice rende la propria decisione previo accertamento dell’esistenza delle condizioni formali per l’esecuzione.
Esiste una Convenzione bilaterale tra l’Italia e la Turchia, concernente la protezione giudiziaria e la reciproca assistenza delle Autorità Giudiziarie in materia civile e penale e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie (Convenzione firmata a Roma il 20 Agosto del 1926, resa esecutiva con R.D. 26 Aprile 1930, n° 1076).
La Turchia non è parte della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merce e pertanto applica le proprie norme civilistiche interne ai rapporti contrattuali di vendita di merce, siano essi nazionali o internazionali.
Maurizio Gardenal e Christian Montana
Tratto dal manuale Ipsoa "Il recupero dei crediti internazionali"