Un’analisi di questo provvedimento può essere utile alle imprese italiane che intrattengono rapporti di natura commerciale con soggetti provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea.
Il titolo esecutivo europeo è un documento che conferisce al soggetto che lo detiene il diritto di vedere eseguito nei confronti della sua controparte quanto ivi disposto (per esempio il pagamento di una somma).
In particolare, è uno strumento attraverso cui un soggetto può chiedere direttamente l’esecuzione del suo diritto nei vari Paesi dell’Unione Europea, poiché le disposizioni del Regolamento che lo istituisce permettono di evitare di instaurare in questi Paesi un altro processo intermedio per portare a termine l’esecuzione (nell’ottavo considerando del Regolamento si legge: “La decisione giudiziaria certificata titolo esecutivo europeo dal giudice d’origine dovrebbe essere trattata, ai fini dell’esecuzione, come se fosse stata pronunciata nello Stato membro dove si chiede l’esecuzione”).
I titoli che possono essere certificati come titoli esecutivi europei sono, ai sensi del Regolamento (art. 3, n. 1), le decisioni giudiziarie, le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici aventi ad oggetto crediti non contestati.
Una volta che un soggetto abbia a proprie mani uno degli atti sopra elencati, potrà chiederne la certificazione come titolo esecutivo europeo, mediante istanza al giudice del Paese di origine, e cioè quello in cui il titolo si è formato.
In particolare, con riguardo alle decisioni giudiziarie aventi ad oggetto crediti non contestati, la certificazione potrà essere ottenuta nel caso in cui:
- tale decisione sia esecutiva nello Stato membro in cui è stata emessa
- la stessa non sia in conflitto con le norme riguardanti la competenza giurisdizionale in materia assicurativa e esclusiva dettate dal Regolamento (CE) n. 44/200
- in materia di contratti conclusi con i consumatori, il procedimento si sia svolto secondo i requisiti fissati per la non contestazione del credito dal Regolamento, nonché presso il domicilio del consumatore, il quale deve essere allo stesso tempo il debitore.
Una volta che il titolo esecutivo abbia ottenuto la certificazione che ne rende possibile l’esecuzione, quest’ultima potrà avvenire nello Stato membro di interesse, senza la necessità di alcun altro passaggio intermedio per il riconoscimento o l’esecuzione stessa.
Il Regolamento prevede norme minime finalizzate a disciplinare i requisiti che un titolo esecutivo deve avere per poter essere certificato come titolo esecutivo europeo. Queste ultime riguardano la necessaria notificazione da parte del creditore della domanda giudiziale o dell’atto equivalente al debitore (articoli da 12 a 15 del Regolamento), nonché le informazioni da fornire alla stessa circa i dati delle parti, l’importo del credito, l’eventuale richiesta di pagamento degli interessi (con relativo tasso d’interesse e il periodo per il quale sono richiesti), una dichiarazione riguardante le motivazioni della domanda, gli adempimenti procedurali che il debitore può porre in essere per poter contestare il credito (il termine entro cui contestare, il nome, l’indirizzo dell’istituzione a cui deve essere data una risposta, l’eventuale obbligo di essere assistiti da un avvocato) e le conseguenze della mancanza di un’eccezione e l’informazione circa la possibilità che la decisione in oggetto venga resa esecutiva contro il debitore stesso con le responsabilità delle spese connesse al procedimento a suo carico (articoli 16 e 17 del Regolamento).
Infine, come stabilito dall’art. 19 del Regolamento, una decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il debitore, secondo quanto disposto dalla legge del Paese in cui tale decisione è stata emessa, è legittimato a richiederne il riesame. Ciò è possibile quando l’atto da certificare sia stato notificato senza prova di ricevimento da parte del debitore, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento e la notificazione non sia stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese per ragioni a lui non imputabili, o quando il debitore non abbia avuto la possibilità di contestare il credito a causa di forza maggiore o situazioni eccezionali, purchè in entrambi i casi agisca tempestivamente.
Il Regolamento prevede, inoltre, l’istituto della revoca del certificato di titolo esecutivo europeo, il quale opera qualora il certificato medesimo sia stato concesso per manifesto errore, ed a seguito della violazione dei requisiti previsti dal Regolamento come sopra descritti.
Esempio
L’impresa A, fornitore di materiali per l’edilizia, vanta un credito non contestato nei confronti della società B di diritto francese, e, conseguentemente, si rivolge all’autorità giudiziaria italiana, mediante ricorso redatto, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al Regolamento sopra esposti, per ottenere un’ingiunzione di pagamento nei confronti di quest’ultima, che non si oppone e rimane contumace o non contesta completamente l’ingiunzione.
Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo, Tizio, rispettando le norme relative alla notificazione al debitore, potrà ottenere la certificazione del titolo come titolo esecutivo europeo, presentando istanza ad hoc al giudice che ha emesso lo stesso decreto di ingiunzione di pagamento (il Tribunale italiano). Tale certificazione permetterà di vedere eseguito quanto disposto dal titolo, in via diretta e senza alcuna altra procedura intermedia per il suo riconoscimento o esecuzione, in Francia.
La sussistenza dei requisiti può essere sindacata in Appello, una volta che il Tribunale di primo grado abbia concesso la certificazione del titolo. Per esempio, la Corte d’Appello di Torino spiega efficacemente che nel caso in cui vengano violati i requisiti minimi per l’ottenimento del titolo esecutivo europeo, si rientra nella fattispecie disciplinata dall’art.10 del Regolamento, la quale attiene alla revoca del sopra citato titolo.
Nel caso di specie, la parte che ha proposto il ricorso per revoca, una società di diritto belga, ha basato la propria richiesta su vizi di forma riguardanti il titolo esecutivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Alba, nel caso concreto, un decreto ingiuntivo.
Risultava, infatti, la mancata ottemperanza alle norme che il soggetto che intende ottenere una certificazione al livello europeo di un titolo esecutivo è tenuto a rispettare.
Nel caso di specie, si reclamava la mancata notificazione, prevista dagli articoli 13 e seguenti del Regolamento, nonché la mancata indicazione al debitore degli adempimenti procedurali per contestare il credito (es. nome, indirizzo dell’istituzione alla quale proporre la contestazione, l’eventuale obbligo di essere rappresentati da un avvocato).
A parere della Corte, i requisiti contemplati dalle norme minime di cui al Regolamento sono “concorrenti alla formazione di una <<non contestazione>> del credito reale ed effettiva, non già soltanto apparente”.
Oltre alla disposizione della revoca del certificato di titolo esecutivo europeo, la Corte d’Appello di Torino ha statuito che le spese processuali del procedimento dovessero essere interamente poste a carico della parte soccombente italiana che aveva ottenuto il titolo esecutivo viziato.
La comprensione del caso può essere di utilità alle imprese italiane nel momento in cui si vedano notificare un titolo esecutivo da certificare come titolo esecutivo europeo. Essenziale è non sottovalutare la richiesta e prestare la massima attenzione al rispetto da parte della controparte (il creditore) delle formalità richieste per il rilascio del certificato stesso.
Spesso accade, infatti, che gli aspetti formali vengano trascurati proprio perché tali. Tuttavia, in questo caso si rivela di notevole utilità, esistendo lo strumento della revoca del certificato di titolo esecutivo europeo, effettuare un accurato controllo.
Cristina Martinetti e Elisabetta Mura