28 feb 2013 00:00 28 febbraio 2013

Privilegio e ritenzione nel trasporto internazionale su strada

di lettura

L'articolo 2761 c.c. (“I crediti dipendenti dal contratto di trasporto... hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui”) attribuisce uno strumento efficace al vettore che vanta un credito per nolo non versato.

Privilegio e ritenzione nel trasporto internazionale su strada

La nostra giurisprudenza ha per lungo tempo manifestato un orientamento restrittivo per quanto riguarda la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per l'esercizio del privilegio, ammettendo che lo stesso venga attuato solo:

  • su beni direttamente detenuti dal vettore
  • per crediti relativi al trasporto della partita di merce sottoposta a ritenzione.

Tale orientamento è però mutato con una prima sentenza della Cassazione (Sez. III, 28 giugno 2005, n. 13905) nella quale si legge che:

  1. il privilegio può essere attuato sulle cose che il vettore detiene anche indirettamente, come nel caso in cui si avvalga di subvettori, poiché si tratta di beni che non sono ancora entrati nella disponibilità del destinatario
  2. tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto diverso da quello per cui è sorto il credito, se i singoli trasporti costituiscono esecuzione di un unico contratto. Dunque, qualora vi siano diversi trasporti in esecuzione di un unico contratto-quadro, il privilegio può essere esercitato anche per il nolo maturato in un trasporto precedente rispetto a quello che ha ad oggetto la merce sottoposta a ritenzione.

Due successive decisioni del Tribunale di Milano e del Tribunale di Genova  hanno confermato tale orientamento, in relazione a crediti vantati dal vettore per un contratto di trasporto che disciplinava un numero indefinito di spedizioni, ed hanno dunque affermato il diritto del vettore di esercitare il privilegio per noli relativi a varie spedizioni sulle cose trasportate tuttora nella sua disponibilità.

Trasporto disciplinato dalla CMR

Nell'ambito di un contratto di trasporto disciplinato dalla CMR, lo strumento offerto a favore del vettore che vanti un credito per nolo non pagato è costituito invece dalla previsione di cui all'articolo 13.2 della Convenzione, che recita:

“Il destinatario deve pagare l'importo dei crediti risultanti dalla lettera di vettura. In caso di contestazione, il vettore è tenuto a riconsegnare la merce soltanto se il destinatario gli fornisce una cauzione”.

La norma dunque ammette un diritto di ritenzione in favore del vettore, che può legittimamente rifiutare la consegna e pretendere il rilascio di una cauzione dal destinatario, ma:

  • non contempla le modalità con cui tale ritenzione va attuata
  • né ammette la possibilità di procedere alla vendita delle merci
  • né infine prevede alcunché con riguardo a crediti vantati per trasporti precedenti.

Condizioni generali e legge applicabile

Accade peraltro spesso che vettori e spedizionieri richiamino, nei documenti di trasporto e nella corrispondenza, condizioni generali che contengono una disciplina molto protettiva e favorevole in materia di privilegio e ritenzione.

Simili clausole sono inoltre contenute nelle condizioni generali adottate da numerose associazioni di categoria di vettori e spedizionieri. È il caso, ad esempio:

  • delle BIFA (British International Freight Association) Standard Trading Conditions (STC) del 2005
  • delle RHA (Road Haulage Association) del 2009.

In entrambi i casi è previsto il diritto del vettore di esercitare un lien sulla merce trasportata, attribuendo al vettore anche il diritto di vendere la merce gravata da privilegio, imputando al credito per il nolo non riscosso il ricavato della vendita, ed attribuendo al proprietario della merce ogni eventuale plusvalenza.

Tali previsioni sono particolarmente frequenti soprattutto in paesi quali il Regno Unito e gli USA, perché a differenza della nostra legge, che ammette la possibilità per il creditore che vanta un privilegio speciale sul bene di procedere alla vendita (con una procedura particolarmente semplificata, ossia quella prevista per la vendita dei beni dati in pegno) tale diritto non esiste nei sistemi di common law, ed è necessaria dunque una previsione specifica.

La validità di tali previsioni va evidentemente valutata in base alla legge che disciplina il rapporto contrattuale.

Sotto questo profilo la posizione della giurisprudenza inglese è senza dubbio più generosa nei confronti del vettore, poiché nel nostro ordinamento simili previsioni ricadrebbero probabilmente nell'ambito di applicazione dell’articolo 1341 c.c., e verrebbero pertanto considerate vessatorie, con la necessità dunque di un duplice richiamo ed una duplice sottoscrizione quale condizione essenziale per la loro validità e l'efficacia.

Validità delle clausole di deroga

Simili pattuizioni possono prevalere sulla disciplina della CMR? Innanzitutto va evidenziato che:

  • l'articolo 41 della CMR esclude la validità di qualunque clausola che deroghi alla disciplina della Convenzione
  • il diritto di ritenzione attribuito al vettore dall'articolo 13.2 è, come visto, piuttosto circoscritto.

Non risulta che il punto sia stato valutato dalla nostra giurisprudenza, ma lo è stato in un caso inglese , nel quale la Corte ha ritenuto che ai sensi dell'articolo 13.2 e dell’articolo 41 della CMR sussiste il diritto del ricevitore a chiedere la consegna della merce a fronte del pagamento del nolo, ed ha affermato che le previsioni previste nelle RHA 1998 in materia di privilegio e ritenzione dovevano ritenersi nulle per contrasto con la disciplina della CMR.

Sarebbe interessante vedere la posizione della nostra giurisprudenza sul punto. E’ noto infatti che, con riguardo ai presupposti di applicabilità della Convenzione, la nostra giurisprudenza presenta una divaricazione tra la Suprema Corte e la giurisprudenza di merito.

  • La prima è ormai fedele all’orientamento inaugurato ormai trenta anni fa e successivamente ribadito in modo costante (nonostante le critiche unanimi mosse dalla dottrina) che richiede tassativamente un richiamo alla disciplina uniforme ad opera delle parti, e dunque attribuisce carattere pattizio (e in quanto tale potenzialmente derogabile) alla CMR.
  • Fortemente diversa è la posizione su cui si è attestata la giurisprudenza di merito, che invece prescinde dalla presenza di un richiamo ad opera delle parti, e ritiene che la Convenzione si applichi in modo automatico ed imperativo.

Claudio Perrella

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