Cogliamo l’occasione per offrire alcuni suggerimenti per recuperare un credito sorto nell’ambito di transazioni commerciali intracomunitarie.
Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento
Con il Regolamento (CE) n. 1896/2006, applicabile dal 2008, è stato istituito il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, che avrebbe quale obiettivo quello di semplificare e sveltire le controversie transfrontaliere intracomunitarie in materia civile e commerciale per crediti pecuniari di specifico importo ed esigibili.
Per “controversie transfrontaliere” si intendono le controversie nelle quali almeno una delle parti abbia il domicilio o risieda abitualmente in uno Stato membro, ad eccezione della Danimarca, diverso da quello ove si trova il giudice a cui si propone la domanda determinato sulla base delle norme comunitarie, con particolare riferimento a quelle stabilite nel Regolamento (CE) n. 44/2001.
Il creditore presenta tale domanda di ingiunzione di pagamento europea completando semplicemente i campi di un modulo prestampato allegato al Regolamento. La domanda può essere presentata anche senza l’ausilio di un avvocato (il medesimo Regolamento contiene una guida alla compilazione del modulo).
In caso di accoglimento della domanda, il giudice emette senza ritardo un’ingiunzione di pagamento europea, di norma entro trenta giorni, unicamente sulla base delle informazioni fornite dal creditore.
L’ingiunzione così pronunciata deve essere successivamente notificata al debitore che può presentare, anche senza l’ausilio di un avvocato, un’opposizione al giudice che l’ha emessa, mediante l’invio di un modulo prestampato allegato al Regolamento, senza peraltro essere tenuto a precisare le ragioni della contestazione. Va da sé che la facilità con cui il debitore può effettuare l’opposizione (almeno in prima battuta) rappresenta uno degli aspetti più problematici dell’utilizzo dello strumento di cui si discute.
- Se il debitore si oppone all’ingiunzione di pagamento europea, su richiesta del creditore il procedimento prosegue con un processo ordinario innanzi al giudice che ha emesso l’ingiunzione.
- Se invece il debitore non presenta alcuna opposizione, l’ingiunzione acquista definitivamente efficacia esecutiva, poiché il Regolamento (CE) n. 1896/2006 ha soppresso il cosiddetto exequatur (l’ingiunzione di pagamento europea è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza bisogno di una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento).
La procedura di esecuzione è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro nel quale si deve procedere all’esecuzione forzata.
Sentenza della Corte di Giustizia (causa C-215/11)
Considerata la novità che il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento ha rappresentato per gli operatori economici e giuridici in ambito comunitario, il 13 dicembre 2012 è intervenuta la prima sentenza della Corte di Giustizia su questo tema nella causa C-215/11 (Iwona Szyrocka vs. SiGer Tecnologie GmbH), che precisa alcuni aspetti poco chiari di tale procedimento.
Il caso che ha originato detta sentenza riguardava una cittadina polacca che, nel 2011, aveva presentato innanzi ad un Tribunale del suo Stato una domanda d’ingiunzione di pagamento europea nei confronti di una società avente sede in Germania. Nella richiesta, tuttavia, l’importo preteso non era stato indicato nella valuta nazionale, ma in Euro. Inoltre era stata domandata la corresponsione degli interessi sino al saldo effettivo della somma capitale ed erano insorte questioni sulla determinazione delle spese legali.
Il Tribunale polacco adito chiedeva dunque un’interpretazione del Regolamento (CE) n. 1896/2006 alla Corte di Giustizia, che ha affermato in proposito i seguenti principi:
1) Il Regolamento (CE) n. 1896/2006 disciplina in modo esauriente i requisiti che la domanda di ingiunzione di pagamento deve rispettare. Il giudice nazionale può liberamente determinare l’importo delle spese di giudizio sulla base delle modalità previste dalla sua legislazione nazionale, purché tali modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dalla legislazione dell’Unione europea.
2) Il Regolamento (CE) n. 1896/2006 non osta a che il creditore richieda, nell’ambito della domanda di ingiunzione europea, gli interessi per il periodo di tempo intercorrente tra il giorno della loro esigibilità e la data di pagamento del capitale.
3) Qualora sia ingiunto al debitore il pagamento degli interessi maturati sino al saldo effettivo della somma capitale, il giudice nazionale può liberamente determinare le modalità concrete per compilare il modulo d’ingiunzione di pagamento europea allegato al Regolamento (CE) n. 1896/2006, purché il modulo in tal modo compilato consenta al debitore:
- di distinguere senza dubbio alcuno la decisione a tenore della quale egli deve corrispondere gli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale
- d’identificare chiaramente il tasso d’interesse, nonché la data a partire dalla quale tali interessi sono richiesti.
In conclusione, i principi enunciati dalla Corte di Giustizia (relativi, come si è visto, ai requisiti che deve rispettare la domanda di ingiunzione di pagamento europea, alla determinazione dell’importo delle spese di giudizio ed alla possibilità per il creditore di richiedere gli interessi sino alla data di pagamento del capitale) hanno contribuito a chiarire alcuni aspetti dell’importante strumento che il legislatore europeo ha messo a disposizione degli operatori economici, per agevolarli nel tentativo di recuperare i crediti pecuniari di specifico importo ed esigibili relativi ad operazioni transfrontaliere di carattere intracomunitario in materia civile e commerciale.
Avv. Paolo Lombardi, Avv. Nicolò Maggiora, Dott. Pietro Boccaccini