9 aprile 2008

Parti attive nel credito documentario

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Il compratore importatore dispone come ordinante l’apertura del credito da parte della sua banca. La banca del compratore apre il credito e si impegna nei confronti del beneficiario. La banca del venditore notifica il credito (a meno che non le venga richiesto anche di confermarlo). Il venditore esportatore beneficiario presenta i documenti richiesti nei termini e alle condizioni stabilite.

Fra queste parti vengono ad instaurarsi, di volta in volta, rapporti distinti ed autonomi che possono così essere individuati e sintetizzati:

1. compratore/venditore ha per oggetto la compravendita regolata da un contratto nel quale è previsto e stabilito il pagamento a mezzo credito documentario

2. compratore ordinante del credito/banca emittente

3. banca emittente/banca notificante può consistere nel semplice incarico di avvisare il credito al beneficiario (notifica del credito senza alcun impegno) o prevedere la delega a pagare l’importo dei documenti conformi in via liberatoria al beneficiario a fronte dell’utilizzo del credito (credito pagabile presso le casse della banca avvisante)

4. banca confermante/venditore (rapporto eventuale che si instaura solo se la banca accetta l’incarico di confermare il credito).

Per quanto attiene al primo rapporto, che riguarda la trattativa commerciale e la conclusione del contratto di vendita, sarebbe opportuno che le parti concordassero contrattualmente, fra gli altri numerosi aspetti della trattativa, la forma di pagamento sottostante, fissando i termini e le condizioni nel modo più preciso e dettagliato possibile.

Il secondo rapporto vede il compratore importatore disporre come ordinante l’apertura del credito da parte della sua banca. A tale scopo deve predisporre i fondi necessari oppure richiedere alla banca l’apertura di una linea di credito da utilizzare per l’eventuale pagamento del credito documentario in seguito alla presentazione dei documenti regolari da parte del venditore. Da questo rapporto nasce un negozio giuridico autonomo (mandato senza rappresentanza) con il quale il compratore autorizza la banca emittente il credito ad assumere in nome proprio, ma per conto suo l’obbligazione a pagare o ad accettare o a negoziare le tratte che saranno presentate dal venditore contro consegna dei documenti richiesti e previo controllo di regolarità formale degli stessi.

Quando l’importatore richiede alla propria banca l’apertura del credito a favore dell’esportatore deve, di solito, compilare un apposito modulo sul quale vanno riportati i termini e le condizioni dell’operazione.

Il rapporto tra compratore e banca emittente è dominato dalle regole del mandato secondo le norme civilistiche vigenti nel paese di residenza dell'importatore che non riguardano in alcun modo l'esportatore. Queste regole servono infatti a disciplinare le obbligazioni tra la banca e l’ordinante in relazione alla modalità del pagamento contro documenti a mezzo banca ed a manlevare la banca circa il verificarsi di particolari situazioni specificamente previste. Significative a questo riguardo le clausole con le quali a volte viene indicato che:

  • restano in ogni caso a carico dell’ordinante i rischi riguardanti l’operato della banca intermediaria cui la banca emittente affida l’incarico dell’esecuzione del mandato e ciò anche per quanto riguarda eventuali azioni giudiziarie da promuovere contro tale banca
  • i documenti che saranno ritirati e le merci da essi rappresentati, nonché le indennità di assicurazione in caso di sinistro, restano vincolati e costituiti in pegno a favore della banca emittente a garanzia del puntuale integrale rimborso da parte dell’ordinante delle somme sborsate, dagli interessi, commissioni e spese inerenti all’apertura di credito.

Giovanna Bongiovanni

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