Con questa forma di pagamento, infatti, l'esportatore, spedita la merce, consegnerà i documenti rappresentativi e non (compresi quelli necessari all'importatore per sdoganare la merce) alla banca di sua fiducia affinchè questa, attraverso un corrispondente operante sulla piazza del compratore, possa presentarli all'importatore curando l'incasso dell'importo dovuto ovvero ottenendo l'accettazione della/e tratta/e.
Le istruzioni dell'esportatore dovranno stabilire le modalità attraverso le quali la banca incaricata sarà tenuta a consegnare la documentazione all'importatore.
Consegna contro pagamento "a vista" a prima presentazione (documents against payment=D/P) La banca estera non potrà rilasciare i documenti al compratore se non contro pagamento per contanti di quanto dovuto al venditore. Ad incasso avvenuto la banca cessionaria trasferirà a favore della banca cedente il netto ricavo.
Consegna contro accettazione di una o più tratte ad una scadenza prefissata, o a "certo tempo data" o "a certo tempo vista" (documents against acceptance=D/A). I regolamenti cambiari per l'incasso dei crediti all'estero possono prevedere o il rilascio di pagherò da parte del debitore (promissory note) o, più frequentemente, l'emissione di una tratta (bill of exchange) contenente l'ordine scritto, da parte del traente esportatore spiccato nei confronti del compratore, a pagare un determinato importo ad una scadenza prestabilita. La banca estera non potrà rilasciare i documenti attinenti alla merce al compratore se non contro accettazione della bill of exchange o contro sottoscrizione di promissory note a scadenza.
Con il regolamento a mezzo rimessa documenti il compratore sa di effettuare il pagamento o di assumere un preciso impegno a pagare (accettando la tratta) quando la merce si trova già in viaggio o è già pervenuta nel paese di destinazione. Il rischio per l'importatore è quello di compiere l'esborso, o di impegnarsi cambiariamente, senza avere la possibilità di esaminare la merce che può giungere danneggiata o non corrispondente agli accordi contrattuali.
Il venditore sa che la merce sarà consegnata solo dopo che il suo cliente avrà ritirato i documenti e cioè dopo aver pagato quanto dovuto o dopo che avrà formalizzato la promessa a pagare mediante l'accettazione della tratta. In entrambi i casi, però, il venditore corre il rischio che il compratore non ritiri i documenti (per esempio per aver potuto accertare l'esistenza di riserve sulla polizza di carico, per sopravvenute difficoltà finanziarie o per l'eccessivo ritardo con cui sono pervenuti nel paese di destinazione i documenti mentre nel frattempo sono maturate ingenti spese di sosta che fanno desistere l'acquirente dal ritirare le merci stesse).
In tale ipotesi il venditore si trova di fronte a queste situazioni:
la merce può essere messa all'asta dalle autorità portuali o doganali del paese di destinazione
un altro acquirente può comprare la merce a prezzo di realizzo
la merce può essere rimpatriata sopportando tutti gli oneri del caso (spese di andata, giacenza e ritorno).
Nella forma " documenti contro accettazione " vi è infine per il venditore l'ulteriore rischio che il compratore non onori alla scadenza la tratta accettata. Tale rischio può essere superato soltanto nel caso in cui la tratta sia stata accettata dalla banca del compratore oppure accettata dall'acquirente, ma con l'avallo della sua banca (questo vale soltanto per quei paesi che, nel proprio ordinamento giuridico, hanno previsto l'istituto dell'avallo; inoltre va verificata la possibile esecutività del titolo che non è la stessa nei vari paesi) o assistita da garanzia di primaria banca.
Il ruolo delle banche
Per quanto riguarda la posizione della/e banca/che che intervengono nell'operazione va sottolineato il fatto che la responsabilità si limita unicamente alla buona esecuzione delle istruzioni ricevute dal mandante.
Il servizio di incasso prevede a favore degli istituti bancari oltre al rimborso delle spese vive (postali, telegrafiche, etc.) il pagamento di una commissione commisurata al valore della fattura.
Va detto infine che questa forma di pagamento è da sconsigliare nel caso in cui le merci vengano inviate su strada. Il documento di trasporto stradale non è rappresentativo della merce e quindi non è indispensabile per ottenere dal vettore la consegna della merce.
Giovanna Bongiovanni