Con l’istituzione della procedura di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari del debitore si è voluto facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale con un mezzo efficace, che consente al creditore, a determinate condizioni, di impedire il trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dell’importo indicato nell’ordinanza, delle somme detenute dal debitore sul proprio conto corrente, tutelandosi così dal rischio di compromettere la successiva esecuzione del credito vantato.
Si potrà ricorrere a tale procedura solamente a partire dal 18 gennaio 2017 data prevista dal Regolamento 655/2014 per la sua applicazione. Pertanto, a partire da tale data il creditore potrà avvalersi di uno strumento ulteriore rispetto ai provvedimenti già esistenti a tutela del credito, facendo ricorso a tale procedura secondo le modalità e alle condizioni qui di seguito illustrate.
Obiettivi
Con il Regolamento UE n. 655/2014, l’Unione Europea ha voluto istituire una nuova procedura, di natura cautelare, atta a consentire in casi transnazionali, di procedere, in modo efficiente e rapido, al sequestro conservativo di somme detenute in conti bancari, al fine di evitare che venga compromessa la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore con il trasferimento o prelievo di somme detenute dal debitore in un conto bancario nell’Unione europea.
Ambito di applicazione
E’ possibile ricorrere alla procedura prevista dal Regolamento UE n. 655/2014, solo in relazione ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale nei casi transnazionali ed in particolare quando l’autorità giudiziaria che tratta la domanda di ordinanza di sequestro conservativo è ubicata in uno Stato Membro dell’Unione Europea e il conto bancario oggetto dell’ordinanza è tenuto in un altro Stato Membro, (ad es. si può ricorrere davanti all’autorità italiana per chiedere un sequestro conservativo di un conto bancario tenuto in Francia).
Lo Stato Membro ove è ubicato il conto bancario non dovrà essere quello in cui il creditore è domiciliato.
Quanto alla tipologia dei crediti è senz’altro possibile avvalersi dell’ordinanza a garanzia di crediti già esigibili. Con riguardo a crediti non ancora esigibili ci si potrà avvalere dell’ordinanza, purché tali crediti derivino da una transazione o da un evento che ha già avuto luogo e se ne possa stabilire l’importo.
Non è invece possibile ricorrere al sequestro conservativo del conto bancario del debitore in ambiti particolari, quali le procedure di insolvenza, in materia successoria, rapporti patrimoniali fra coniugi, sicurezza sociale e arbitrato. Il sequestro conservativo non può inoltre riguardare importi che sono esenti da sequestro, ai sensi del diritto dello Stato membro dell’esecuzione.
Tempestività ed effetto “sorpresa”
La procedura per ottenere l’emissione dell’ordinanza è caratterizzata dalla tempestività con la quale l’autorità esamina la richiesta e dall’effetto sorpresa nei confronti del debitore, il quale non viene informato né sentito prima dell’emissione dell’ordinanza, ma solo dopo 3 giorni dall’attuazione del sequestro conservativo.
La tempestività è data dai tempi celeri previsti dal Regolamento 655/2014, che impone all’autorità giudiziaria di decidere senza indugio e comunque in un arco di tempo contenuto tra i 5 e i 10 giorni lavorativi dal deposito della richiesta di ordinanza. In particolare il Regolamento 655/2014 prevede l’obbligo dell’autorità giudiziaria di decidere sull’emissione dell’ordinanza entro e non oltre:
- 5 giorni lavorativi dal deposito della richiesta, nel caso in cui il creditore disponga già di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico che imponga al creditore di pagare il credito vantato dal creditore
- 10 giorni lavorativi dal deposito della richiesta, nel caso la richiesta venga fatta prima che il creditore abbia ottenuto una decisione giudiziaria nel merito.
Tali termini potrebbero essere suscettibili di un prolungamento qualora fosse necessario procedere all’audizione di testi, ma comunque si tratta di termini estremamente brevi.
Presupposti
Le condizioni per emettere l’ordinanza di sequestro conservativo dovrebbero garantire un opportuno equilibrio tra l’interesse del creditore ad ottenere un’ordinanza e l’interesse del debitore a prevenire ogni abuso della stessa. E’ in quest’ottica che il Regolamento 655/2014 delinea i presupposti e le condizioni necessaria al fine di richiedere ed ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo sul conto bancario del debitore. In particolare:
Soggetto richiedente
L’ordinanza in oggetto può essere chiesta dal creditore nei confronti del debitore in due casi:
- Caso 1: prima che il creditore avvii un procedimento di merito contro il debitore, o in pendenza di tale procedimento fino a quando non è emessa la decisione giudiziaria e/o è approvata la transazione giudiziaria e il creditore desideri garantire l’esecuzione di tale successiva decisione di merito.
Nel caso, in cui la richiesta di ordinanza di sequestro conservativo sia stata presentata prima di avviare un procedimento di merito, il creditore dovrà avviare suddetto procedimento di merito entro 30 giorni dal deposito della richiesta di ordinanza di sequestro conservativo o entro 14 giorni dall’emissione dell’ordinanza, se questa data è posteriore. Prova del suddetto avvio dovrà essere fornita all’autorità giudiziaria presso la quale è stata depositata la richiesta di ordinanza di sequestro conservativo. L’inottemperanza a tale onere comporta la revoca o la cessazione degli effetti dell’ordinanza.
Qualora ricorra tale ipotesi, sarà competente a emettere l’ordinanza di sequestro conservativo l’autorità competente a statuire nel merito, salvo che il debitore sia un consumatore, essendo in tal caso competente a emettere l’ordinanza suddetta l’autorità giudiziaria dello Stato Membro in cui è domiciliato il debitore.
- Caso 2: quando il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impone al debitore di pagare il credito vantato dal creditore. In tal caso sarà competente a emettere l’ordinanza di sequestro conservativo l’autorità giudiziaria dello Stato Membro in cui è stata emessa la decisione giudiziaria o è stata conclusa la transazione giudiziaria.
Oggetto
L’ordinanza di sequestro conservativo può avere ad oggetto unicamente i conti detenuti presso enti creditizi la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili da pubblico o nel concedere crediti per proprio conto (ad es. conto corrente bancario).
Condizioni
Il creditore deve dimostrare l’urgente necessità di ottenere l’ordinanza di sequestro conservativo richiesta, in quanto senza la stessa sussiste il rischio concreto che l’esecuzione della decisione giudiziaria esistente o futura potrebbe essere impedita o resa assai più difficile (ad es. che il debitore possa aver dissipato, nascosto o distrutto i suoi beni o averne disposto al di sotto del valore in misura insolita o attraverso un’azione insolita).
Qualora poi, il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria sul merito e/o non sia ancora stata approvata la transazione giudiziaria (Caso 1): il creditore dovrà anche fornire la prova che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito.
Le domande di ordinanza di sequestro conservativo sono depositate utilizzando il Modulo standard che verrà appositamente predisposto e nel quale dovranno essere indicate, oltre che a varie informazioni relative al creditore e al debitore e al credito vantato, anche la presenza delle condizioni previste dal Regolamento 655/2014 sopra indicate e le prove addotte dal creditore.
Si tratta dunque di una procedura che sembra molto semplice anche se l’aspetto più critico di tale nuovo strumento di tutela del credito, sarà con ogni probabilità dato dalla valutazione che verrà fatta dall’autorità giudiziaria adita con riguardo alle condizioni e prove richieste. Peraltro l’autorità giudiziaria, se ritiene che le prove fornite siano insufficienti, potrà chiedere al creditore, di fornire ulteriori prove documentali e/o sentire eventuali testi, senza tuttavia ritardare in maniera indebita il procedimento che deve comunque rimanere caratterizzato dalla sua tempestività.
Garanzia del creditore
Al fine di tutelare il debitore da eventuali abusi da parte del creditore e sempre nell’ottica di bilanciare gli interessi del creditore e del debitore, considerando in particolare che l’ordinanza de quo viene concessa senza che vi sia un contraddittorio con il debitore, il Regolamento 655/2014 dispone che prima di emettere un’ordinanza di sequestro conservativo:
- nel caso in cui il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, è fatto obbligo al creditore di costituire una garanzia di importo sufficiente per impedire abusi della procedura. Solo in via eccezionale, l’autorità giudiziaria può esentare il creditore da tale obbligo.
- Invece, qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, la costituzione di una garanzia non è un obbligo del creditore, ma può solo essere richiesta dall’autorità giudiziaria qualora quest’ultima lo ritenga necessario e opportuno in base alle circostanze del caso.
Il Regolamento prevede inoltre che il creditore sia responsabile per eventuali danni causati al debitore dall’ordinanza di sequestro conservativo per colpa del creditore.
Esecuzione pratica
L’ordinanza di sequestro è automaticamente esecutiva: potrà essere eseguita senza necessità di alcuna procedura speciale. Per quanto riguarda l’esecuzione e l’effettiva attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo, occorrerà dunque fare riferimento alle strutture esistenti nello Stato membro dell’esecuzione dell’ordinanza per l’esecuzione e l’attuazione di provvedimenti nazionali equivalenti.
In particolare:
- la banca a cui è comunicata l’ordinanza deve attuare l’ordinanza provvedendo affinché tale importo non sia trasferito o prelevato dal conto bancario.
- La banca o altro soggetto responsabile dell’esecuzione dell’ordinanza, sarà poi tenuta entro il terzo giorno lavorativo successivo all’attuazione dell’ordinanza a dichiarare l’avvenuta attuazione del sequestro conservativo con l’indicazione precisa degli importi sul conto sottoposti a sequestro.
A questo punto è anche possibile che il debitore chieda alla banca di dissequestrare le somme sottoposte a sequestro conservativo e di trasferire tali somme sul conto del creditore indicato nell’ordinanza ai fini del pagamento del credito vantato qualora:
• la banca sia stata a ciò specificatamente autorizzata nell’ordinanza
• sia consentito dal diritto dello Stato membro dell’esecuzione il dissequestro e il trasferimento e
• non vi siano provvedimenti confliggenti in relazione al conto interessato.
Il debitore potrà naturalmente contestare l’ordinanza o la relativa esecuzione e chiedere che la stessa venga revocata nei limiti previsti dallo stesso Regolamento.
Informazioni sui conti correnti bancari
Sempre nell’ottica di agevolare il recupero del credito, il Regolamento 655/2014, prevede un ulteriore importante strumento di informazione per il creditore il quale avrà la possibilità, a determinate condizioni, di poter ottenere informazioni sui conti bancari richiedendo all’autorità giudiziaria competente di richiedere all’autorità di informazione dello Stato membro dell’esecuzione di reperire le informazioni necessarie per consentire l’identificazione della banca o delle banche e del conto corrente o dei conti correnti del debitore. (A tal fine ciascun Stato membro dovrà designare la propria autorità di informazione competente ad ottenere tali informazioni sui conti correnti bancari entro il 18 luglio 2016). Conseguentemente, il creditore potrà avvalersi dell’ordinanza di sequestro conservativo di conti bancari, anche nel caso in cui inizialmente non disponga informazioni sui conti bancari del proprio debitore.
La procedura di ordinanza europea di sequestro conservativo rappresenterà senz’altro un mezzo aggiuntivo e facoltativo a disposizione del creditore per tutelare il proprio credito in maniera efficace e che indubbiamente non potrà che incidere positivamente nel recupero dei crediti nei rapporti commerciali internazionali.
Mariaelena Giorcelli