La modifica di un credito documentario è una prassi molto comune nell’ambito delle transazioni commerciali internazionali regolate a mezzo L/C.
Modificare un credito documentario vuol dire cambiare uno o più termini previsti dalla garanzia, a causa dell’impossibilità del compratore e/o del venditore di rispettare le condizioni originarie fissate nell’accordo commerciale e riflesse nello strumento di pagamento.
Questi gli elementi che più frequentemente sono oggetto di modifica:
- la data ultima di spedizione della merce (e quindi la data di validità del credito)
- il luogo di spedizione e/o di arrivo della merce
- i documenti da presentare per l’utilizzo del credito
- la possibilità o meno di effettuare spedizioni parziali
- la richiesta di conferma
- l’importo del credito.
Nonostante le parti definiscano preventivamente termini e condizioni, spesso a ricevimento dell’apertura di un credito in suo favore, il beneficiario può trovarsi nella condizione di non poter adempiere ad alcune obbligazioni originarie, perché incongruenti con quanto stabilito nel contratto di compravendita internazionale sottostante o perché non si è più in grado di rispettare tali obbligazioni.
In questi casi è di fondamentale importanza apportare le modifiche prima che il credito venga utilizzato e capire come comportarsi affinché le stesse possano ritenersi operative ed efficaci.
Cosa NON è cambiato rispetto alle NUU 500
L’art. 10, commi a), b), c) NUU 600, riprende, pressoché, integralmente i punti d (i) – d (ii) – d (iii) dell’art. 9 NUU 500. Rimangono quindi invariate le seguenti previsioni:
- Per qualsiasi modifica alle condizioni originarie del credito, continua a essere necessario l’accordo - esplicitamente manifestato - di tutte le parti coinvolte nell’operazione (ordinante/compratore, beneficiario/venditore, banca emittente ed eventuale banca confermante).
- L’impegno irrevocabile della banca emittente alle modifiche del credito documentario dal momento in cui le emette e, la possibilità, se disponibile, per la banca confermante di estendere la propria conferma alla/e modifica/che eventuali. La banca confermante può anche decidere di avvisare una modifica al beneficiario, senza estendere la propria garanzia alle nuovi condizioni della L/C. In questo caso, però, deve informare, senza ritardo, sia la banca emittente che il venditore/esportatore.
- L’obbligo, per il beneficiario, di comunicare l’accettazione o il rifiuto della modifica: per iscritto o mediante comportamenti concludenti. A tal fine, l’utilizzo del credito documentario in conformità alle modifiche intervenute, sarà considerato come accettazione da parte del beneficiario di tali modifiche. Se invece il beneficiario dovesse utilizzare il credito in base alle condizioni originarie, le modifiche si considererebbero rifiutate.
Cosa è cambiato rispetto alle NUU 500
Le NUU 600 introducono tre nuovi punti corrispondenti ai commi d), e), f) dell’art. 10, NUU 600:
- “La banca che avvisa una modifica deve informare la banca dalla quale ha ricevuto la modifica di qualunque comunicazione di accettazione o di rifiuto”.
- “L'accettazione parziale di una modifica non è consentita ed è da considerarsi comunicazione di rifiuto della modifica stessa”. Nelle NUU 500 l’accettazione parziale di una modifica, invece, veniva considerata priva di effetto. Il beneficiario, quindi, deve stare attento a non comunicare per iscritto alla banca che gli ha avvisato la modifica una sua accettazione parziale, che verrebbe, invece, considerata come un rifiuto della stessa.
- “La condizione presente in una modifica secondo la quale la stessa sarà da intendersi valida se il beneficiario non la rifiuta entro un certo termine non sarà presa in considerazione”. Con questa disposizione si pattuisce, espressamente, che non verranno prese in considerazione quelle clausole all’interno del messaggio Swift MT 707 di notifica delle modifiche, che rendono le stesse efficaci qualora il beneficiario non manifesti la propria volontà di rifiutarle entro un determinato periodo di tempo (c.d. silenzio/assenso).
Struttura dell’operazione
L’iter di modifica di una L/C nei suoi passaggi fondamentali è lo stesso seguito con la precedente normativa. In particolare, il credito documentario sarà modificato solo se:
- il compratore richiede la modifica alla propria banca, fornendo alla stessa le istruzioni per l’esecuzione
- vi sia l’assenso della banca emittente e l’emissione di un messaggio swift MT 707 di modifica inviato alla corrispondente, con l’indicazione delle intervenute variazioni nel credito documentario
- la banca avvisante, a ricezione del messaggio di modifica provvede a notificare il testo al beneficiario, evidenziando l’eventuale assenso alle variazioni apportate nella garanzia, laddove svolga anche il ruolo di banca designata e/o confermante
- il beneficiario comunica la decisione finale (come evidenziato sopra) per iscritto o attraverso comportamenti concludenti.
Suggerimenti per evitare le riserve bancarie
Al ricevimento di un credito documentario, è utile porsi alcune domande per verificare la rispondenza del testo della L/C alle condizioni originarie stabilite dalle parti, nonché al contratto di compravendita internazionale sottostante:
- Il credito documentario è soggetto alle NUU 600?
- I nomi e gli indirizzi dell’Ordinante (importatore) e del Beneficiario (esportatore) sono completi e corretti?
- Ci sono altri termini o condizioni nel testo del credito che non possono essere rispettati?
- I termini prescritti nel credito corrispondono a quelli del contratto commerciale?
- I prezzi sono corretti? Descrizione, prezzo e quantità delle merci sono in linea con i termini del contratto?
- Ci sono documenti che devono essere legalizzati?
- Le condizioni di assicurazione del credito sono accettabili?
Questo elenco non è esaustivo, ma aiuta ad evitare lo spinoso problema delle riserve bancarie che, di fatto, impediscono nel 70% dei casi il corretto utilizzo del credito documentario.
Conclusioni
La modifica dei termini di validità del credito o dell’importo è un aspetto rilevante da considerare, poiché la banca emittente e/o la banca confermante saranno chiamate ad allargare il proprio impegno nei confronti del beneficiario, prolungando il periodo di tempo per il quale si assumeranno il rischio e ciò comporterà, di conseguenza, una rivalutazione dello stato di solvibilità e garanzia del cliente e del suo paese di residenza (per la banca confermante si tratterà di rivalutare, invece, la solvibilità della banca emittente).
Pertanto, se nel frattempo lo standing creditizio dell’ordinante e/o della banca emittente è peggiorato, o il rischio Paese dell’importatore è aumentato a causa di eventi di natura politico-economica, le banche coinvolte nell’operazione potranno anche rifiutarsi di rinnovare il proprio impegno alle nuove condizioni della L/C.
Domenico Del Sorbo